Inclusione I.I.S.: non spetta ai collocati in ausiliaria anteriormente al 1995
(Corte dei Conti Emilia, Sentenza 20 aprile 2005 n° 484)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del consigliere dott. Pietro SULLO;

Compiuta nella pubblica udienza dell'11 marzo 2005 la relazione sulla causa ed uditi, con l'assistenza del Segretario sig.ra Stefania BRANDINU, l'avv. Giuseppe P., in difesa del ricorrente su delega dell'avv. Paola P., ed il Ten. Col. Giacomo GIORGIO, in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa;

Visti gli atti della causa;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(Numero 484/2005)

sul giudizio instaurato con il ricorso n. 34676/PM R.G. - proposto da P.E., ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale P. a - contro il decreto del Comando Regione Militare Tosco-Emiliana n. 871 in data 10 settembre 1997.

Ritenuto in

FATTO

  Con il ricorso all'esame l'interessato ha eccepito l'illegittimità del rifiuto dell' Amministrazione all'inclusione della indennità integrativa speciale nel computo del trattamento pensionistico spettantegli.

  A fondamento della domanda si cita l'art. 15, quinto comma, della legge n. 724 del 1994, sostenendo che esso deve essere interpretato nel senso che il 1° gennaio 1995 costituisce data di decorrenza delle determinazioni anche delle pensioni riliquidate al personale già collocato, a quella data, in posizione di ausiliaria e si menziona, a sostegno, la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 287/98/C del 23 novembre 1998.

  Conclusivamente si chiede l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto all'inclusione della indennità integrativa speciale nel computo del trattamento pensionistico spettante alla data del 22 giugno 1997 e con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

  Dagli atti risulta che il ricorrente è stato collocato in posizione di ausiliaria dal 22 giugno 1989 e nella riserva dal 22 giugno 1997: è seguito il decreto ministeriale impugnato con il ricorso all'esame.

  Con nota del 25 febbraio 2005 il Comando Regione Militare Tosco-Emiliana ha trasmesso una memoria nella quale, dopo un riepilogo delle vicende che hanno condotto al presente giudizio, si contestano le tesi del ricorrente circa l'equiparazione dell'Ufficiale in posizione di ausiliaria all'Ufficiale in servizio e circa l'esistenza di un autonomo diritto pensionistico all'atto del collocamento nella riserva: si ribadisce quindi la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e si chiede la reiezione del ricorso de quo.

  Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Giuseppe P., in difesa del ricorrente su delega dell'avv. Paola P., ha insistito per l'accoglimento del ricorso facendo riferimento alla sentenza della Sezione II. Centrale della Corte dei Conti n. 376/01/A del 4 dicembre 2001; il Ten. Col. Giacomo GIORGIO, in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa, si è rimesso alla memoria già depositata rilevando, in particolare, che, con il collocamento nella riserva, vi è soltanto la trasformazione della vecchia pensione ed ha quindi insistito per la reiezione del ricorso.

  In tale stato la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

  La questione che con il ricorso all'esame viene sottoposta al giudizio della Corte concerne l'eventuale inclusione della indennità integrativa speciale nel computo del trattamento pensionistico spettante all'Ufficiale già in posizione di ausiliaria alla data del 1° gennaio 1995.

 Al riguardo si deve ricordare che, secondo il terzo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, “in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1º gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante”.

  Per il caso concreto risulta che il ricorrente è stato collocato in posizione di ausiliaria il 22 giugno 1989, cioè in data anteriore a quella prevista per l'applicabilità della norma anzidetta: non può, pertanto, beneficiare dell'inclusione della indennità integrativa speciale nel computo del trattamento pensionistico spettategli.

  Né l'indagine sull'intenzione del legislatore può condurre a risultati interpretativi diversi da quelli desumibili dal mero dato letterale, giacché rientra nella discrezionalità del legislatore medesimo, secondo l'orientamento manifestato dalla Corte Costituzionale, adottare un criterio di gradualità nell'estendere al trattamento di quiescenza i miglioramenti accordati per il trattamento di attività: ciò in relazione all'eventuale accertamento della necessità di distribuire nel tempo, tenendo conto delle esigenze di bilancio, l'accollo all'erario di nuovi oneri finanziari.

  Anche la tesi dell'equiparazione della posizione di ausiliaria al servizio anteriore al pensionamento non può essere accolta.

  L'esame di tale tesi implica, peraltro, la preliminare determinazione della reale natura giuridica della “posizione di ausiliaria”, i cui caratteri, apparentemente contraddittori, possono dar luogo a qualificazioni giuridiche differenziate; in particolare si tratta di stabilire se, durante l'anzidetto periodo, permanga, tra l'Amministrazione e l'Ufficiale, un rapporto di pubblico impiego.

  Partendo dalla considerazione del dato normativo, si deve ricordare che, secondo l'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, “La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti.  Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro” (primo comma).

  “L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere  all'ausiliaria ed è collocato nella riserva  con perdita anche dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68.” (secondo comma).

  Per il primo comma dell'art. 67 della anzidetta legge n. 113/1954 (come sostituito prima dall'art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, quindi dall'art. 44, comma 1.b, della legge 19 maggio 1986, n. 224) “all'ufficiale  in  ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza,  una  indennità  annua  lorda,  non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello  stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale  all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia”; per il secondo comma dell'art. 69 della stessa legge n. 113/1954 (come sostituito prima dall'art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, quindi dall'art. 44, comma 1.c, della legge 19 maggio 1986, n. 224) “allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'art. 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo”.

  Come emerge chiaramente dal quadro normativo sopra riportato, nella “posizione di ausiliaria” manca un elemento essenziale - cioè quello oggettivo, costituito dalla prestazione - affinché sia configurabile, in relazione ad essa, un rapporto di pubblico impiego.

  E' ben vero che a carico degli ufficiali in “posizione di ausiliaria” sono posti alcuni obblighi: essi “sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente” (art. 55, primo comma, legge n. 113/1954); non possono “assumere impieghi, né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare” (art. 55, secondo comma, legge n. 113/1954); ma si tratta di obblighi chiaramente finalizzati ad assicurare, in caso di necessità, il ripristino del rapporto di impiego e comunque ad evitare qualunque possibile nocumento per l'Amministrazione.

  D'altra parte, a compenso di tali obblighi, il Legislatore ha previsto taluni vantaggi: innanzi tutto la corresponsione dell' indennità di ausiliaria (in forza del già ricordato primo comma dell'art. 67 della legge n. 113/1954 e successive modificazioni); in secondo luogo la liquidazione, al termine del periodo di ausiliaria, di un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di ausiliaria (per il già citato secondo comma dell'art. 69 della stessa legge n. 113/1954 e successive modificazioni): tali vantaggi costituiscono, dunque, un riconoscimento dei particolari obblighi imposti, ma non possono essere assunti come indici dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego oggettivamente inesistente.

  Che nella mente del Legislatore il collocamento nella “posizione di ausiliaria” dovesse considerarsi come collocamento in “quiescenza” risulta, d'altronde, dagli elementi testuali rinvenibili nella normativa sopra riportata: secondo l'art. 67, legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) all'ufficiale in ausiliaria compete, “in aggiunta al trattamento di quiescenza”, una indennità annua (di ausiliaria); per il secondo comma dell'art. 69 della stessa legge n. 113/1954 cit. (e successive modificazioni) allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato all'ufficiale un “nuovo” trattamento di quiescenza.

  L'impossibilità di configurare, per il periodo trascorso in ausiliaria, un rapporto di pubblico impiego esclude che gli ufficiali in ausiliaria possano fruire dei benefici - nel caso concreto l'inclusione della indennità integrativa speciale nel trattamento pensionistico - fruibili dagli ufficiali in servizio; in questo senso si è pronunciata, sia pure con riferimento ad altri benefici, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 176 del 10 novembre 1982.

  La Sezione giudica pertanto infondato il ricorso in epigrafe: sussistono peraltro apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare la compensazione delle spese giudiziali.

PER QUESTI MOTIVI

Il giudice, definitivamente pronunciando,

RESPINGE

il ricorso in epigrafe.

  Spese compensate.

  Così deciso in Bologna, l'11 marzo 2005.

IL GIUDICE

f.to Pietro SULLO

Depositata in Segreteria in data 20 aprile 2005

               Il Direttore della Segreteria

                                      f.to dott.ssa Valeria Sama