Riteniamo che il comportamento della sede INPDAP non è regolare in quanto, salvo casi particolari, l’importo dell’indennità di buonuscita non può essere rettificato trascorso un anno dalla liquidazione. Veda, in proposito, l'Informativa dello stesso INPDAP n. 2/2003 (che la sede dovrebbe conoscere). Pertanto Lei dovrà chiedere l'immediata revoca del provvedimento di recupero e la restituzione delle somme nel frattempo trattenute illegittimamente.
Per l'assistenza può rivolgersi alla locale sede di un Istituto di patronato quale ad esempio l'INCA il cui indirizzo può rilevare dal sito www.inca.it.
Precisiamo che non dovrà seguire la procedure del "ricorso" ma semplicemente richiedere la rettifica dell'errore commesso dalla sede INPDAP in applicazione del principio dell'autotutela. Veda, in proposito, la Circolare INPDAP n. 50/2005, nella parte in cui precisa che: "È altresì da evidenziare che, nei casi di accertamento di debiti che traggono origine da evidenti errori imputabili esclusivamente alle sedi INPDAP, è sempre fatto salvo il potere delle sedi medesime di assumere determinazioni in via di autotutela, al fine di evitare contenziosi inutili e gravosi, che determinano solo ritardi nell’azione amministrativa". Sull’istituto dell’autotutela veda anche la Circolare INPS n. 146/2006.
PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a pensionilex@kataweb.it. Le risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil.