OGGETTO: Benefici economici di cui agli
articoli 43 e 44 del RDL 30
settembre 1922, n. 1290 [1].
Tra i destinatari dei benefici di cui all’oggetto
sono da annoverare i mutilati, gli invalidi per servizio ed i
congiunti dei caduti per servizio, in virtù della
legge 15 luglio 1950, n. 539
[2], per effetto della parificazione ai mutilati, agli invalidi di
guerra e ai congiunti dei caduti in guerra.
Tali provvidenze, consistenti in incrementi
stipendiali pari al 2,50 % per infermità classificate alle prime 6
categorie o dell’1,25 % per infermità ascritte alle ultime 2 categorie
di cui alla Tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, non
sono state attribuite, fino ad oggi, a coloro i quali avessero
presentato la domanda di concessione successivamente al collocamento a
riposo.
Ndr. Il DPR 30 dicembre 1981, n. 834, concerne
"Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione
della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n.
533".
Ora, per effetto del parere n. 452 del 13 dicembre
1999 della Commissione Speciale Pubblico Impiego - Sez. III - del
Consiglio di Stato, è sollecitata da più parti una soluzione in merito
all’attribuzione delle provvidenze di cui all’oggetto, anche al
personale in quiescenza.
Alla luce del citato parere, questo Istituto, onde
evitare un considerevole contenzioso (che vedrebbe l’Istituto stesso
soccombente), ha ritenuto di dover modificare l’orientamento sino ad
oggi tenuto in ordine alla materia di cui trattasi.
Lo scrivente, al fine di trattare in maniera
compiuta tale tipo di prestazione previdenziale, vuole indicare, in
questa sede, disposizioni sull’argomento fornendo linee d’indirizzo.
I quesiti formulati al Consiglio di Stato erano
stati posti in ordine:
1) all’eventualità di riconoscere il beneficio in
esame anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in attività
di servizio il riconoscimento di una infermità dipendente da causa di
servizio;
2) qual è la valenza della domanda dell’interessato
e se possa trovare applicazione la prescrizione quinquennale;
3) se la RIA (retribuzione individuale di
anzianità) confluisca nella base di calcolo del beneficio in
questione, analogamente ai benefici di cui alla legge 24 maggio 1970,
n. 336.
Ndr. La legge 24 maggio 1970, n. 336, concerne
"Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici
ex combattenti ed assimilati".
Nell’Adunanza i magistrati hanno espresso il parere
nei seguenti termini per le singole questioni esaminate:
1) si è ritenuto di concedere i benefici in
questione anche al personale in quiescenza, purché il riconoscimento
da parte della commissione medica ospedaliera dell’infermità
dipendente da causa di servizio fosse avvenuto nel periodo di
permanenza in vita del rapporto di lavoro.
La domanda di concessione del beneficio, da parte
dell’interessato, ha la funzione esclusiva di mettere in mora
l’amministrazione e ad essa non deve essere attribuita nessuna
rilevanza se non quella propriamente segnalatrice della propria
posizione; il beneficio, infatti, è concedibile d’ufficio. In merito,
l’Ente datore di lavoro, non appena acquisito il verbale di visita
medico-collegiale che stabilisce la dipendenza dell’infermità da causa
di servizio, ha l’incombenza della concessione del beneficio de quo,
mediante l’adozione dei prescritti provvedimenti di competenza;
2) come più sopra accennato il beneficio di cui
trattasi è concedibile d’ufficio; ciò non esclude l’applicabilità
dell’istituto della prescrizione quinquennale di cui all’art.
2, comma 2, del RDL n. 295/1939 [3], modificato dall’art. 2 della
legge n. 428/1985, dal giorno in cui il diritto medesimo può essere
fatto valere.
3) analogamente a quanto ritenuto dalla Corte dei
Conti in sezione di controllo con la delibera n. 146/96, riguardanti i
benefici previsti dall’art. 2, comma 1 della legge n. 336/70, anche
quelli spettanti al personale di cui trattasi, vanno determinati,
avendo come base di computo il trattamento fondamentale dell’avente
diritto, comprensivo della RIA (retribuzione individuale di
anzianità); a tal fine si ritiene che possa essere valutato anche il
LED (livello economico differenziato), ove attribuito.
Per quanto illustrato, le Amministrazioni dovranno
rideterminare il trattamento pensionistico al personale cui era stato
negato il riconoscimento del beneficio in questione sulla scorta della
presentazione della richiesta successiva alla data di cessazione,
ossia "non in costanza di servizio"; per costoro, in applicazione
delle presenti indicazioni, si dovrà rivedere la validità delle
istanze al fine di individuare l’esatta decorrenza del beneficio, che,
quantomeno dal punto di vista giuridico, coincide con la data del
collocamento a riposo, dovendo essere considerati gli eventuali
termini prescrizionali.
Agli Enti iscritti è demandato l’accertamento del
diritto all’attribuzione delle maggiorazioni in questione, secondo le
indicazioni fornite dalla presente Informativa, nonché la trasmissione
della relativa documentazione alla Sede INPDAP competente
territorialmente, la quale provvederà a riliquidare la pensione
spettante, comprensiva del beneficio stesso.
Le Amministrazioni Statali a tutt’oggi delegate
alla liquidazione diretta dei trattamenti di quiescenza del proprio
personale provvederanno autonomamente al riconoscimento della
provvidenza di cui trattasi.
Per quanto riguarda gli iscritti alle ex Casse
della soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza,
l’onere finanziario derivante dall’applicazione dei benefici di cui
trattasi sul trattamento di pensione è a carico dell’Ente, Istituto o
Azienda datore di lavoro presso il quale è avvenuta o avviene la
cessazione dal servizio del dipendente.
Il valore capitale è calcolato e pagato con le
stesse modalità e procedure previste per i benefici di cui alla legge
24 maggio 1970, n. 336.
Per ciò che concerne la questione relativa al
riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria, si
rimanda alle Circolari e alle Informative già diramate da questa
Direzione Centrale.
Tutte le precedenti disposizioni diramate
sull’argomento da questo Istituto devono ritenersi abrogate se in
contrasto con il contenuto della presente Informativa.
Gli Enti datori di lavoro sono pregati di
informare, con cortese sollecitudine, il personale dipendente,
sensibilizzando soprattutto quello collocato a riposo, il quale non
abbia finora fruito del beneficio, sull’opportunità della
presentazione di istanze (si sottolinea nuovamente al fine di una
segnalazione della propria posizione), per rendere più agevole l’opera
di individuazione degli aventi diritto da parte dei competenti Uffici
preposti per i successivi adempimenti.
Si invitano le Sedi periferiche a diramare agli
Enti iscritti le presenti disposizioni, nonché a fornire ogni altra
indicazione che sarà ritenuta opportuna al fine di una tempestiva
attuazione dei procedimenti in argomento.
La presente Informativa è disponibile sul sito
Internet di questo Istituto ( www. inpdap. it).
IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo GALA