Vorrei cortesemente conoscere la mia attuale posizione in merito alla pensione di anzianità.
Premetto che sono ancora abbastanza giovane (41 anni) e non pretendo certo di smettere di lavorare adesso, ma vorrei capire se posso avvalermi di qualche vantaggio derivante dalla mia vita lavorativa che ora andrò a elencare.
 
Ho iniziato a lavorare, regolarmente iscritto, all'età di 16 anni; prima di arruolarmi nella Polizia di Stato ho maturato 8 anni ed un mese (e qualche giorno) utili a pensione.
 
Predetti li ho ricongiunti nel '93 e mi sono visto redigere il Decreto Prefettizio che li riconosceva "utili ai fini pensionistici".
 
Sono il Polizia dal dicembre 1987; alla fine dell'anno avrò quindi 17 anni di servizio effettivo, + 3 di "scivolo" + oltre 8 di cui sopra, totale 28 anni ed un mese.
 
Passiamo ai quesiti:
 
1) avrò qualche vantaggio visto che sono un "lavoratore precoce"?
 
2) mi confermate che "l'anno ogni 5" di scivolo è per i soli anni di servizio in Polizia, e non anche per gli anni precedenti già  
    ricongiunti? 
 
3) al 31.12.95 credo di non aver maturato i 18 anni di servizio (facendo i conti ero a 17 ed un mese); per questo, sono in regime esclusivamente contributivo oppure per gli anni precedenti sono retributivo e per i successivi sono contributivo?
 
 
Restando in attesa di un cortese riscontro alla mia E-Mail  bret63@libero.it , Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
 
Stefano Stefanelli

Risposta a cura di Biagio Muzio

 

La pensione anticipata per le forze di polizia, si consegue secondo le norme previste dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 165/97 così come modificato dall'art. 59 punto 12 della Legge 449/97 .

In ordine a tali normative dal 1/7/2002 occorrono 53 anni di età e il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza così come modificato in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17 comma 1 della Legge 23.12.1994 a decorrere dal 1.1.1998 .

in alternativa trova applicazione la tabella D art. 59 comma 6 legge 449/97 che prevede per gli anni 2004/2005 , 38 anni utili senza vincoli anagrafici o penalizzazioni .

I periodi di lavoro effettuati prima dell'arruolamento nella Polizia di Stato sono riconosciuti ai fini pensionistici e non per la indennità di buonuscita e non vengono sottoposti a regime di maggiorazione per effetto della Legge 284/77.

Ad ogni buon fine si precisa che come previsto dall'art. 5 del citato D.L. 165/97 i servizi comunque prestati nella Polizia di Stato , non possono superare nel massimo di 5 anni .

Il lavoro precoce non trova favorevole applicazione rispetto alle norme sopra indicate .

Dall'analisi delle indicazioni fornite , si evidenzia che può accedere al trattamento pensionistico anticipato al compimento dei 35 anni di servizio effettivo ivi compreso il periodo lavorativo ricongiunto più 5 anni previsti dalla Legge 284/97 per un totale di 40 anni utili .