La pensione anticipata per le forze di polizia, si consegue secondo le norme previste dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 165/97 così come modificato dall'art. 59 punto 12 della Legge 449/97 .
In ordine a tali normative dal 1/7/2002 occorrono 53 anni di età e il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza così come modificato in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17 comma 1 della Legge 23.12.1994 a decorrere dal 1.1.1998 .
in alternativa trova applicazione la tabella D art. 59 comma 6 legge 449/97 che prevede per gli anni 2004/2005 , 38 anni utili senza vincoli anagrafici o penalizzazioni .
I periodi di lavoro effettuati prima dell'arruolamento nella Polizia di Stato sono riconosciuti ai fini pensionistici e non per la indennità di buonuscita e non vengono sottoposti a regime di maggiorazione per effetto della Legge 284/77.
Ad ogni buon fine si precisa che come previsto dall'art. 5 del citato D.L. 165/97 i servizi comunque prestati nella Polizia di Stato , non possono superare nel massimo di 5 anni .
Il lavoro precoce non trova favorevole applicazione rispetto alle norme sopra indicate .
Dall'analisi delle indicazioni fornite , si evidenzia che può accedere al trattamento pensionistico anticipato al compimento dei 35 anni di servizio effettivo ivi compreso il periodo lavorativo ricongiunto più 5 anni previsti dalla Legge 284/97 per un totale di 40 anni utili .