Quale pensione per il brigadiere dei carabinieri
 
Sono un brigadiere dei carabinieri riformato in data 26 febbraio 2007 per malattia non dipendente causa di servizio.
Sono nato il 7 gennaio 1963 e mi sono arruolato l’8 marzo 1980; ho ricongiunto un periodo di 7 mesi, precedente al 1980, svolto come apprendista.
Attualmente la pensione è provvisoria. L’ultima retribuzione mensile in servizio è così composta: stipendio 1.496,72 euro; indennità pensionabile 658,50 euro; indennità di anzianità 78.16 euro; assegno funzione 150,02 euro.
Domando: con 32 anni e 7 mesi di anzianità quale sarà l’importo definitivo della mia pensione?
 
(Lettera firmata)

Per poter rispondere alla Sua domanda occorre innanzitutto verificare se alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva comprendendo anche la ricongiunzione dei sette mesi e la maggiorazione prevista dall’articolo 5 del DLgs n. 165/1997 (V. l’articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995). Ciò per poter stabilire se ha diritto al calcolo interamente retributivo oppure misto (retributivo per l’anzianità contributiva acquisita fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996).

Occorre inoltre conoscere l’anzianità contributiva acquisita alla data del 31 dicembre 1992 per poter determinare, ai sensi dell’articolo 3 del DLgs n. 503/1992, il periodo di riferimento per la base di calcolo della “quota B” della pensione.

Sia per l’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992 sia per l’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995 è determinante la maggiorazione di un anno ogni cinque anni di servizio tenendo presente che tale aumento è attribuibile per i soli periodi di attività operativa.

Pertanto, con i soli dati esposti nel quesito non è possibile determinare l’importo della pensione. Infatti:

- se ha diritto al calcolo interamente retributivo (almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995) occorre conoscere l’importo delle retribuzioni annue relative ad almeno gli ultimi 10 anni nonché l’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992 per determinare l’aliquota da applicare per calcolare l’importo della “quota A” della pensione;

- se ha diritto al calcolo misto (meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995) occorre conoscere l’importo delle retribuzioni annue dal 1° gennaio 1996 per determinare il montante contributivo (commi da 6 a 12 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995) dal quale ricavare la quota di pensione relativa all’anzianità maturata dal 1996 (“quota C”) nonché l’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992 (per la “quota A”) e l’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995 (per la “quota B” relativa all’anzianità contributiva relativa al periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1995).

Consigliamo, pertanto, di rivolgersi alla locale sede di un Istituto di patronato quale, ad esempio, l’INCA il cui indirizzo può rilevarlo dal sito www.inca.it, con la necessaria documentazione.

Ricordiamo che fino al 31 dicembre 1997 l’aliquota da applicare per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è quella che si ricava dall’articolo 54 del TU di cui al DPR n. 1092/1973; dal 1° gennaio 1998, in applicazione dell’articolo 8 del DPR n. 165/1997, si applica l’aliquota annua del 2 per cento così come per la generalità delle Forme pensionistiche.