Calcolo delle pensioni PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
   




 

 
Sistema di calcolo retributivo

Calcolo in caso di totalizzazione
Integrazione al trattamento minimo
Sistema di calcolo contributivo
Calcolo a seguito di opzione per il sistema contributivo
Retribuzione imponibile dal 1° gennaio 1998

Sistema di calcolo retributivo

Il calcolo retributivo delle pensioni si effettua sulla base di tre elementi: la base pensionabile, il servizio utile o anzianità contributiva e le aliquote di pensionabilità o di rendimento.

Pensioni con decorrenza entro dicembre 1992

Secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 1992, l’importo annuo delle pensioni si calcola applicando alla base pensionabile l’aliquota di rendimento corrispondente al servizio utile complessivo maturato all’atto della cessazione dal servizio. L’importo mensile della pensione si ottiene dividendo l’ammontare annuo per dodici mensilità, alle quali si aggiunge la tredicesima mensilità d’importo pari alla pensione spettante per il mese di dicembre.

La base pensionabile, in base all' art. 43 del TU di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è costituita dalla somma dei seguenti elementi:

- stipendio annuo, comprensivo di classi e scatti di stipendio, ed eventuale assegno pensionabile, percepiti all’atto della cessazione dal servizio;

- maggiorazione del 18 per cento sulle predette voci;

- quote pensionabili mensili della successiva classe o del successivo scatto di stipendio in maturazione all’atto della cessazione dal servizio;

- benefici combattentistici previsti in favore degli ex combattenti o assimilati e consistenti o in scatti di stipendio o, in alternativa e se previsti dai relativi ordinamenti del personale, nello stipendio del profilo professionale omogeneo del livello o categoria superiore o della classe stipendiale immediatamente successiva a quella in godimento, con attribuzione d’ufficio in caso di scatti e a domanda in caso di emolumenti alternativi.

Il totale dei servizi utili maturati all’atto della cessazione dal servizio è dato dalla somma del servizio statale o postale, prestati alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o dell’ente Poste, e dei servizi e periodi computati d’ufficio o a domanda, mediante riconoscimento, ricongiunzione, riunione, nonché dei periodi di contribuzione da riscatto, figurativa e volontaria. In base all’art. 40, comma 3, del TU di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, la frazione di anno, eventualmente risultante dal totale del servizio utile, si arrotonda ad anno intero se superiore a sei mesi e in caso contrario si trascura.

L’aliquota di rendimento, in base all’art. 44 del TU di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, è stabilita in misura:

- pari al 35 per cento della base pensionabile per i primi quindici anni di servizio utile, a condizione che si possano far valere quindici anni di servizio effettivo;

- pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre i primi quindici, fino a raggiungere, con quaranta anni di servizio utile, il massimo dell’80 per cento della base pensionabile.

Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993

L’ammontare delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993, in base all’art. 13 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, è dato dalla somma di due quote:

- quota a), relativa alle anzianità contributive acquisite o ai servizi maturati anteriormente al 1° gennaio 1993;

- quota b), relativa alle anzianità contributive o ai servizi maturati dal 1° gennaio 1993.

Per il calcolo della quota a), restano valide tutte le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

Per il calcolo della quota b) e per il calcolo delle pensioni dei lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992, in base all’articolo 7 e all’articolo 12 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, nonché in base agli articoli 1 e 2 del DLgs 11 agosto 1993, n. 373, le disposizioni preesistenti si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1993, tenendo conto delle modifiche che riguardano i seguenti aspetti:

- la base pensionabile per la determinazione della quota b) della pensione, è costituita dalla media delle retribuzioni annue pensionabili relative al periodo di riferimento. Per la retribuzione relativa ai periodi non retribuiti ma computabili ai fini di pensione non risulta ancora introdotto nella normativa pensionistica dei dipendenti dello Stato un principio unico. Peraltro, per i periodi coperti da contribuzione figurativa, con riferimento all’art. 14 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, si considera la retribuzione determinata ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [1].

Ai fini della media: si considerano le retribuzioni pensionabili del periodo di riferimento; tenendo conto dell’anno solare in cui sono comprese, si procede alla loro rivalutazione in base alla variazione dell’indice annuo, calcolato dall’ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra l’anno di riferimento e quello che precede la decorrenza della pensione, con l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato; il totale degli importi delle retribuzioni mensili rivalutate si divide per il numero dei mesi considerati e il quoziente si moltiplica per dodici ottenendo la retribuzione annua media su cui va calcolata la quota b) della pensione. Le voci della retribuzione, esclusa la 13a mensilità a qualsiasi titolo, sono quelle stesse considerate per la base pensionabile della quota a) della pensione. L’ammontare delle quote pensionabili e dei benefici combattentistici di cui all’art. 2, commi 1 o 2, della legge n. 336/1970 [2], sono presi in esame come aumenti figurativi dello stipendio annuo all’atto della cessazione dal servizio e vanno ad incrementare la retribuzione dell’ultimo mese di servizio;

- il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile, nei confronti degli iscritti assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 e privi di anzianità contributiva a tale data, è costituito dalla somma dei periodi coperti da contribuzione dell’intera vita lavorativa;

- il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile, nei confronti degli iscritti con un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, è rappresentato dalla somma dei periodi di contribuzione compresi tra la data del 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione;

- il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile, nei confronti degli iscritti con almeno 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, si innalza gradualmente dopo una fase transitoria che inizia dal 1° gennaio 1993. Nel corso di tale fase transitoria il periodo di riferimento:

> è pari al 50 per cento del numero di mesi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione nel periodo fino al 31 dicembre 1995, incrementato dal 66,6 per cento del numero di mesi intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento del limite massimo di 10 anni;

> va computato a ritroso partendo dalla data di decorrenza della pensione;

- per gli iscritti assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 e per quelli con un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni a tale data, in base agli articoli 1, comma 1, e 2, del DLgs 11 agosto 1993, n. 373, fatte salve l’anzianità contributiva e la corrispondente percentuale di rendimento, ai fini della retribuzione annua pensionabile si trascurano, per non oltre il 25 per cento dell’intera anzianità contributiva, le retribuzioni rivalutate di importo inferiore del 20 per cento alla media delle retribuzioni di tutti gli anni.

Circa le aliquote di rendimento:

- dal 1° gennaio 1993, in base all’art. 12 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, alle forme di previdenza esclusive dei dipendenti dello Stato e delle Poste italiane Spa si estendono:

> immediatamente, il massimale pensionabile e l’articolazione delle fasce di retribuzione eccedenti il massimale vigenti presso l’AGO;

> gradualmente nel tempo, la riduzione percentuale delle aliquote di rendimento applicate nell’ambito dell’AGO alle dette fasce di retribuzione.

Conseguentemente la media delle retribuzioni pensionabili afferente alle anzianità contributive dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 – relative alla base pensionabile per la quota b) della pensione – viene suddivisa in cinque fasce retributive corrispondenti dalla più bassa alla più elevata: al massimale pensionabile e alle quote eccedenti il massimale fino al 33 per cento, dal 33 al 66 per cento, dal 66 al 90 per cento e oltre il 90 per cento. E, relativamente alle pensioni con decorrenza collocata nel quinquennio dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997, e con riferimento alla fascia della media delle retribuzioni pensionabili eccedente il massimale pensionabile maggiorato del 90 per cento, l’aliquota di rendimento o di pensionabilità vigente presso l’ordinamento pensionistico dello Stato e dell’IPOST si riduce del 27,5 per cento, cioè in ragione della metà della percentuale di riduzione applicata alla corrispondente aliquota vigente in ambito AGO.

Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile (così detto “massimale pensionabile”) vigente presso l’AGO per l’anno 1993 era stabilito in £. 53.475.000. Per gli anni successivi risulta così determinato: per il 1994, £. 55.363.000; per il 1995, £. 57.578.000; per il 1996, £. 60.687.000; per il 1997, £. 63.054.000; per il 1998, £. 64.126.000; per il 1999, £. 65.280.000; per il 2000, £. 66.324.000; per il 2001, £.68.048.000.

Pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 1995

Per il calcolo delle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 1995, è necessario tenere conto delle modifiche, apportate con effetto dal 1° gennaio 1995 alla normativa sulle voci che concorrono a formare la base pensionabile e sulle aliquote di rendimento. In base a tali modifiche:

- alle voci retributive, che già costituiscono la base pensionabile per la determinazione sia della quota a) sia della quota b) della pensione, si aggiunge l’indennità integrativa speciale [3] senza maggiorazione del 18 per cento. Le disposizioni sulla inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile, ai sensi dell’art. 2, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano ai dipendenti che anteriormente al 1° gennaio 1995 hanno esercitato la facoltà di essere trattenuti in servizio e a quelli nei cui confronti a tale data era in corso il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità. Inoltre, in base all’art. 59, comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le stesse disposizioni, se meno favorevoli di quelle preesistenti, non si applicano ai dipendenti che alla medesima data del 1° gennaio 1995 risultavano in possesso di una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni;

- per le anzianità contributive o di servizio decorrenti dal 1° gennaio 1995 e con riferimento alla media annua delle retribuzioni pensionabili per la determinazione della quota b) della pensione, si applica l’aliquota, prevista per le pensioni dei lavoratori dipendenti iscritti all’AGO, del 2 per cento per ogni anno di servizio utile [4], fermo restando il meccanismo di riduzione percentuale delle aliquote di rendimento ai sensi dell’art. 12, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503. L’applicazione dell’aliquota del 2 per cento, in base all’art. 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato con l’applicazione delle aliquote di rendimento vigenti alla data del 31 dicembre 1994.

Pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 1996

Ai fini della determinazione della media delle retribuzioni pensionabili relative alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996, in base all’art. 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in luogo del criterio di considerare gli emolumenti espressamente previsti come pensionabili, si segue il diverso criterio di comprendere nella retribuzione pensionabile tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve, in danaro o in natura, dal datore di lavoro, escludendo soltanto le voci tassativamente elencate dalla normativa in vigore [5]. Per la determinazione della base pensionabile relativa alle anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992 e per la media delle retribuzioni pensionabili relative alle anzianità contributive dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, resta confermato il criterio di tenere conto unicamente delle voci della retribuzione la cui inclusione nella base pensionabile sia espressamente prevista dalle norme previgenti.

Per i periodi coperti da contribuzione figurativa, in base alle disposizioni del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, si considera la retribuzione determinata ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [1].

Mantenimento del sistema di calcolo retributivo

Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1996, nei confronti dei lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 e che a tale data possano far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, in base all’art. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n, 335, continuano a valere le norme sul calcolo retributivo.

Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995, ma con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, in base all’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la misura della pensione per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995 si determina con le regole del sistema di calcolo retributivo, e per quelle acquisite dal 1° gennaio 1996 si determina con le nuove regole del sistema di calcolo contributivo.

Pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 1998

Per quanto riguarda le aliquote di rendimento, in base all’art. 59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

- per le anzianità contributive o di servizio decorrenti dal 1° gennaio 1998 e con riferimento alla media annua delle retribuzioni pensionabili per la determinazione della quota b) della pensione, si applica la tabella di cui all’art. 12, comma 1, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503|, sulla ripartizione della base pensionabile in fasce di retribuzione di vari livelli e sulla corrispondente scala delle aliquote di rendimento ridotte;

- per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997, continua l’estensione graduale della riduzione percentuale delle aliquote di rendimento prevista dall’art. 12, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, iniziata con le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993. Più precisamente in sede di calcolo delle pensioni con decorrenza ricadente nei quinquenni successivi a quello del 1993/1997, per la progressiva riduzione percentuale dell’aliquota di rendimento, si procederà come indicato nel seguente prospetto:

 

Percentuali di riduzione dell’aliquota di rendimento maturata.
Fasce di retribuzione pensionabile Q U I N Q U E N N I
1993

1997
1998

2002
2003

2007
2008

2012
2013

2017
2018

2022
2023

2027
DAL

2028
Fino al massimale                
Tra il massimale e il massimale maggiorato del 33%            

10,0

20,0

Tra il massimale magg. del 33% e il massimale maggiorato del 66%        

16,25

32,5

32,5

32,5

Tra il massimale magg. del 66% e il massimale maggiorato del 90%    

22,5

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Oltre il massimale
maggiorato del 90%

27,5

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

 

Inoltre, per le cessazioni dal servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, in base all’art. 59, comma 1 lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si procede più all’arrotondamento ad anno intero, ma esclusivamente all’arrotondamento a mese intero, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione di mese eventualmente risultante dal totale del servizio utile sia superiore o meno ai 15 giorni.

Calcolo in caso di totalizzazione

Nel caso in cui il diritto alla pensione di vecchiaia o ai trattamenti pensionistici per inabilità, in regime retributivo, sia conseguito sulla base del requisito di anzianità contributiva, raggiunto a seguito di cumulo ottenuto ai sensi dell’art. 71, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [7], di vari periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso distinte gestioni previdenziali, ciascuna di tali gestioni determina l’ammontare del trattamento a proprio carico in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata dall’interessato presso la stessa gestione. Per la pensione o le quote della pensione da liquidare secondo le regole del sistema di calcolo retributivo, il relativo importo a carico della singola gestione, in base all’art.71, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [7], si determinano applicando all’importo teorico, risultante dalla somma dei vari periodi assicurativi, il coefficiente corrispondente al rapporto tra l’anzianità accreditata presso la stessa gestione e l’anzianità complessiva maturata dall’interessato presso tutte le gestioni.

Integrazione al trattamento minimo
Le pensioni di vecchiaia, di invalidità, di inabilità e ai superstiti, liquidate con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo e aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1995, in base all'art. 2, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, se d'importo inferiore al trattamento minimo| vigente presso il FPLD-INPS, sono integrabili, fino all'ammontare di tale trattamento, alle condizioni previste dall'art. 6 del DL 12 settembre 1983, n. 463, e successive integrazioni e modificazioni.

Sistema di calcolo contributivo

Il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1, commi da 6 a 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data nonché per determinare la quota di pensione relativa alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 nei confronti dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Il calcolo contributivo si basa sul montante contributivo individuale e sul coefficiente di trasformazione relativo all’età raggiunta al momento del pensionamento.

Per la formazione del montante contributivo individuale, si procede innanzitutto ad applicare l’aliquota di computo del 33 per cento alla retribuzione annua imponibile, da considerare nei limiti del massimale annuo indicizzato e fissato per il 1996 in lire 132.000.000. A seguito dell’indicizzazione il massimale ha raggiunto i seguenti importi: £. 137.148.000 per l’anno 1997; £. 139.480.000 per l’anno 1998; £. 141.991.000 per l’anno 1999; £. 144.263.000 per l’anno 2000, £ 148.014.000 per l'anno 2001.

L’ammontare annuo dei contributi così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno – ad iniziare dall’anno successivo a quello a cui gli stessi contributi si riferiscono - utilizzando come tasso di capitalizzazione quello corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) relativa al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il coefficiente di rivalutazione da applicare è: al 31 dicembre 1997 1,055871; al 31 dicembre 1998 1,053597; al 31 dicembre 1999 1,056503. La somma degli importi annui delle contribuzioni, comprensivi delle rivalutazioni, costituisce il montante contributivo individuale.

L’importo annuo della pensione si determina applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione correlato all’età posseduta al momento del pensionamento e previsto nella tabella A allegata alla legge n. 335/1995. In tutti i casi nei quali l’accesso al trattamento pensionistico avvenga prima del compimento del 57° anno di età, va applicato il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età. L’importo mensile della pensione si ottiene dividendo l’importo annuo per tredici mensilità.

Con l’art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stabilito, tra l’altro, che, per tener conto delle frazioni di anno, rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato ed il numero dei mesi. Si riporta, di seguito, una tabella con le percentuali per il calcolo della pensione riferite all’età in anni e mesi:

 

PERCENTUALI - RIFERITE AD ANNI E MESI DI ETA' - PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE ANNUA

(Tabella A allegata alla legge 8.agosto 1995, n. 335)

E T A'

ANNI

M E S I

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

57

4,720

4,732

4,743

4,755

4,767

4,778

4,790

4,802

4,813

4,825

4,837

4,848

58

4,860

4,872

4,884

4,897

4,909

4,921

4,933

4,945

4,957

4,970

4,982

4,994

59

5,006

5,019

5,032

5,045

5,058

5,071

5,085

5,098

5,111

5,124

5,137

5,150

60

5,163

5,177

5,192

5,206

5,220

5,234

5,249

5,263

5,277

5,291

5,306

5,320

61

5,334

5,349

5,364

5,379

5,394

5,409

5,424

5,439

5,454

5,469

5,484

5,499

62

5,514

5,530

5,546

5,562

5,578

5,594

5,610

5,626

5,642

5,658

5,674

5,690

63

5,706

5,723

5,740

5,757

5,774

5,791

5,809

5,826

5,843

5,860

5,877

5,894

64

5,911

5,930

5,949

5,967

5,986

6,005

6,024

6,042

6,061

6,080

6,099

6,117

65

6,136

 

Nei casi in cui il requisito di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto alla pensione sia stato raggiunto mediante il cumulo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DLgs 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi assicurativi posseduti presso due o più gestioni previdenziali, ciascuna gestione liquida, a proprio carico e secondo le norme del rispettivo ordinamento, la quota di pensione relativa alla posizione assicurativa vantata dall'interessato presso di essa.
Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo non si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la normativa sull'integrazione al trattamento minimo.

Calcolo a seguito di opzione per il sistema contributivo

Sia i lavoratori iscritti con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 sia quelli con un’anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni alla stessa data, in base all’art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno la facoltà di optare per la liquidazione della pensione secondo le sole regole del sistema contributivo. L’opzione può essere esercitata alla condizione che gli interessati abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 anni dopo il 31 dicembre 1995. Peraltro, l’art. 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (riportato in calce all’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995), ha stabilito che tale facoltà non possa essere esercitata prima del 1° gennaio 2003 (disposizione soppressa dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158), prevedendo inoltre che l’ente previdenziale competente a provvedere alla liquidazione del trattamento, a richiesta dell’interessato, rilasci due schemi di calcolo del trattamento, uno relativo alla pensione liquidata con l’applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo e l’altro concernente la pensione liquidata con l’applicazione delle regole del sistema di calcolo contributivo.

A seguito di opzione, l’ammontare della pensione si determina secondo le disposizioni di cui al DLgs 30 aprile 1997, n. 180, ed è costituito dalla somma di due quote. La prima quota di pensione, inerente ai periodi contributivi acquisiti fino al 31 dicembre 1995, è determinata dal prodotto del numero degli anni di contribuzione, maturati sino a tale data (riproporzionati come indicato nell'art. 2, comma 2, del DLgs n. 180/1997), per la media delle contribuzioni annue relative al periodo di riferimento. Per la formazione della media, si procede a:

- fissare il periodo di riferimento che, muovendo a ritroso dal 31 dicembre 1995, è di 18 mesi o di 36 mesi a seconda che al 31 dicembre 1992 risulti maturata un’anzianità contributiva rispettivamente almeno pari oppure inferiore a 15 anni;

- considerare, nel periodo di riferimento e per ogni anno solare del periodo di riferimento, le retribuzioni imponibili secondo il criterio di comprendere nella retribuzione pensionabile tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro, escluse le voci tassativamente elencate dalle norme in vigore nel tempo [5]. Le retribuzioni imponibili debbono essere prese in esame nel limite massimo non superiore a quello che viene stabilito dall’ISTAT per gli anni 1995, 1994 e 1993, rapportando ad ognuno di detti anni l’importo limite dei 132.000.000 di lire, fissato per l’anno 1996. L'importo rapportato ai 132 milioni dell'anno 1996 è pari: a lire 125.237.000 per l'anno 1995; a lire 120.536.000, per l'anno 1994; a lire 115.678.000, per l'anno 1993;

- applicare alle stesse retribuzioni imponibili le aliquote contributive vigenti nel tempo presso il FPLD dell’INPS, calcolando l’ammontare contributivo per ogni anno solare del periodo di riferimento. Le aliquote vigenti nel FPLD, nel periodo che qui interessa, sono le seguenti: nel 1993 e nel 1994 26,97; nel 1995, da gennaio a settembre, 26,97 e da ottobre a dicembre 27,57;

- rivalutare, su base composta fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di decorrenza della pensione, gli ammontari contributivi relativi ad ogni anno solare del periodo di riferimento, utilizzando come tasso di rivalutazione la variazione media quinquennale del PIL determinata dall’ISTAT. Il coefficiente di rivalutazione da applicare è: al 31 dicembre 1993 1,088611; al 31 dicembre 1994 1,072990; al 31 dicembre 1995 1,065726;

- sommare le contribuzioni rivalutate, dividere il relativo totale per il numero dei mesi del periodo di riferimento e moltiplicare il quoziente per dodici: il risultato ottenuto costituisce la media delle contribuzioni annue, da moltiplicare per l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

Per la determinazione dell’altra quota del montante contributivo relativa ai periodi contributivi maturati dopo il 31 dicembre 1995, si procede applicando le regole per il calcolo contributivo.

L’importo della pensione si ottiene sommando i due montanti come innanzi calcolati e applicando al montante complessivo individuale il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età compiuta alla data di decorrenza della pensione o quello corrispondente ai 57 anni di età nei casi in cui l’iscritto consegua il diritto alla pensione prima del compimento di tale età.

Retribuzione imponibile dal 1° gennaio 1998

Per le anzianità contributive successive al 31 dicembre 1997, ai fini della retribuzione pensionabile occorre tenere presente la normativa dell’art. 12 della legge n. 153/1969 nel testo sostituito dall’art. 6 del DLgs 2 settembre 1997, n. 314 [6].

 
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