Calcolo
Il futuro previdenziale di chi lavora da vent'anni PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Premesso che gran parte delle varie riforme delle pensioni non mi sono molto chiare, gradirei sapere, nel pratico, qual’è il criterio (o i criteri) con il quale dovrà essere calcolata la mia futura pensione. Preciso che lavoro, in qualità di dipendente a tempo indeterminato, dall’inizio del 1986, e, quindi, alla data di oggi posso contare su circa 20 anni di anzianità contributiva ai fini INPS. Avendo prestato servizio militare quale Agente di Custodia e percependo lo stipendio per tale funzione, credevo che mi venissero versati i contributi INPS mentre il Ministero (Giustizia) sostiene il contrario; chiedo, allora, come deve essere considerato il servizio militare? Ringrazio cordialmente. (21 settembre 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

Precisiamo, innanzitutto, che, durante il periodo di servizio militare di leva, non viene costituita la posizione assicurativa pensionistica. Il periodo corrispondente al servizio militare di leva viene riconosciuto, con contribuzione figurativa, nella posizione assicurativa che viene a costituirsi per effetto di attività lavorativa. A quel periodo è attribuito un valore retributivo in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge n. 155/1981 [1].

L’importo complessivo della pensione è costituito da una o più quote in relazione all’anzianità contributiva che si può far valere alle date del 31 dicembre 1992 e 31 dicembre 1995:

- i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1993, se alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva, avranno la pensione costituita da due quote: la "quota a", relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e la "quota b", relativa all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;

- i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1993, se alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di anzianità contributiva, avranno la pensione costituita da tre quote: la "quota a", relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992; la "quota b", per la contribuzione relativa al periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; la "quota c", per il periodo dal 1° gennaio 1995 alla data di decorrenza della pensione;

- i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1992 ma prima del 31 dicembre 1995, avranno la pensione costituita da due quote: la "quota b", per la contribuzione fino al 31 dicembre 1995 e la "quota c", per il periodo dal 1° gennaio 1995 alla data di decorrenza della pensione;

- i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, avranno la pensione costituita dalla sola "quota c" calcolata con il sistema contributivo.

Gli importi della "quota a" e della "quota b" sono determinati con il sistema di calcolo retributivo; l’importo della "quota c" è determinato con il sistema di calcolo contributivo.

Coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, hanno la facoltà di optare per il regime contributivo e avere la pensione costituita dalla sola "quota c" calcolata con il sistema contributivo.

Pertanto, avendo iniziato a lavorare prima del 1993 e avendo meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, Lei avrà la pensione costituita dalle tre quote e può optare per il regime contributivo.

 
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