REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere ---, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n.25495 del registro di Segreteria, proposto dal signor D. U., nato a …omissis… e residente in …omissis…, ed ivi elettivamente domiciliato ;

 avverso

  Comando regione  Carabinieri Lombardia , Servizio Amministrativo

  per la declaratoria del diritto di ottenere l’inclusione nella base pensionabile dell’assegno funzionale;

           Udito, nella pubblica udienza del 30 settembre  2009, il giudice unico Consigliere  - non rappresentata l’Amministrazione convenuta.

           Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

          

Svolgimento del Processo

      Con ricorso giurisdizionale depositato in data 30 luglio  2007 il signor D. U., già sottufficiale dell’ Arma dei Carabinieri , cessato dal servizio permanente a decorrere dal 10.03. 1997, ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto all’ inclusione, nella base pensionabile, dell’assegno funzionale previsto dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987 n. 472, con la maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177 del 1976.

Ha chiesto specificamente che in primis gli venga computato nella base pensionabile l’ assegno funzionale per l’ intero importo , in alternativa  nella base pensionabile  con conseguente  incremento  del 18%  per la sua natura stipendiale .

      Il Comando Carabinieri Regione Lombardia , con memoria difensiva depositata ritualmente, ha dedotto che il ricorso non può essere accolto richiamando, a sostegno delle proprie conclusioni la disposizione di cui all’ art.53 del T.U. del 1973 n 1092.

           Nel corso dell’odierna udienza, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione, la causa è stata spedita a decisione.

          

Motivi della Decisione

           Il gravame all’esame di questo Giudice appare del tutto privo di fondamento.

           L’art. 6,  del d.l. 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987 n. 472, stabilisce che a decorrere dal 1° giugno 1987 al personale appartenente ai ruoli degli agenti e dei sottufficiali della polizia di Stato e gradi corrispondenti degli altri Corpi di polizia [compresa l’Arma dei Carabinieri] è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile il cui importo è elevato al compimento di ventinove anni di servizio.

           I commi 4 e 5 stabiliscono, rispettivamente, che l’assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità e che lo stesso ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sull’indennità di buonuscita e di licenziamento.

           L’assegno di cui alla citata norma e quello analogo previsto in favore del personale militare dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina dall’art. 1, comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, hanno chiaramente la stessa natura e funzione, quella cioè di valorizzare l’anzianità di servizio, e sono conseguentemente assoggettati al medesimo regime giuridico: per entrambi il legislatore ha previsto la incidenza sul trattamento di quiescenza, ossia la pensionabilità, e per entrambi ha specificato che si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

           Oggetto della causa è la computabilità di detto assegno previa applicazione dell’aumento del 18%, al pari degli altri elementi costituenti la base pensionabile ai sensi dell’art. 53 del T.U. 1092/1973 e, sostanzialmente, al pari dello stipendio.

           Si osserva che non é rintracciabile nella legge citata alcun riferimento normativo che consenta di ritenere che l’assegno in questione concorra a rideterminare il trattamento pensionistico dei sottufficiali collocati a riposo.

La disposizione citata impone infatti all’ interprete  di accertare ogni volta che si trovi a stabilire  se  ad un assegno od indennita’ debba applicarsi la maggiorazione  del 18% , se quest’ultimi abbiano ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisce la pensionabilita’, anche la connotazione , espressamente dichiarata , di componenti della base pensionabile .

Il legislatore ha quindi richiesto cosi’ una condizione necessaria: una formale dichiarazione , nelle disposizioni che li concernono , che essi sono inclusi nella base pensionabile.

Poiche ‘ nella fattispecie all’ esame cio’ non accade, non può, quindi, ritenersi sorto a favore del ricorrente il diritto ad una rideterminazione della base pensionabile .

Il tema della maggiorazione del 18% dell’ assegno funzionale è stato oggetto  di una serie di  numerosissime  pronunce da parte della  II ^Sezione D’Appello (ex multis II^ Centrale  d’appello n°321/06, n°320/06,n°315/06, n°314/06,n°313/06, n°312/06) che , ormai ha maturato  un orientamento univoco negativo, confermato dalle Sezioni Riunite ( 29.09.2006 , n°9/QM /2006).

           La pretesa azionata dal ricorrente appare, quindi infondata ed il ricorso dev’essere respinto alla stregua delle considerazioni che precedono.

P.Q.M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Attesa la complessita’ della materia le spese vengono integralmente compensate.

           Così deciso  a Milano, il 30 settembre  2009.

                                   IL GIUDICE UNICO

                       f.to

 

           Depositata in Segreteria il  7/10/2009

                IL DIRIGENTE