Casellario dei trattamenti pensionistici: chiarimenti
(Agenzia delle Entrate, Circolare del 22/12/2003 n. 57)

Sono giunte a questa Agenzia richieste di chiarimenti da parte di istituti pensionistici e di rappresentanti sindacali dei pensionati in materia di modalità di applicazione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, introdotta dalla legge n. 289 del 2002, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici. In particolare, e' stato chiesto se sia possibile adeguare il sistema di comunicazione tra il Casellario dei trattamenti pensionistici e gli enti erogatori delle pensioni, per consentire di applicare l'imposta in misura proporzionale sui diversi trattamenti pensionistici. Al fine di semplificare e rendere omogenei i comportamenti degli enti pensionistici vengono forniti i seguenti chiarimenti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 22/12/2003 n. 57

 

Oggetto: Chiarimenti in ordine agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici

 

Premessa

 

Sono giunte a questa Agenzia richieste di chiarimenti da parte di istituti pensionistici e di rappresentanti sindacali dei pensionati in materia di modalità di applicazione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, introdotta dalla legge n. 289 del 2002, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici. In particolare, e' stato chiesto se sia possibile adeguare il sistema di comunicazione tra il Casellario dei trattamenti pensionistici e gli enti erogatori delle pensioni, per consentire di applicare l'imposta in misura proporzionale sui diversi trattamenti pensionistici.

Al fine di semplificare e rendere omogenei i comportamenti degli enti pensionistici vengono forniti i seguenti chiarimenti.

 

La deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione

L'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, recante il primo modulo di riforma dell'Irpef, ha introdotto l'articolo 10-bis nel Tuir, concernente la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e ha modificato, tra l'altro, l'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, concernente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

L'articolo 10-bis del Tuir prevede una deduzione pari a 3.000 euro (deduzione base) a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto ed inoltre una ulteriore deduzione di euro 4.500 e di euro 4000, da ragguagliare al periodo di lavoro, quando alla formazione del reddito complessivo concorrono, rispettivamente, redditi di lavoro dipendente e redditi derivanti da pensioni.

L'articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR n. 600 del 1973, nella nuova formulazione, prevede che la ritenuta deve essere operata dal sostituto d'imposta sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48 del Tuir, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir, ed applicando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo Tuir.

Le modalità di calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione sono state illustrate con le circolari n. 2, del 15 gennaio 2003, e n. 15, del 5 marzo 2003.

 

Casellario dei trattamenti pensionistici

L'articolo 8 del d.lgs. n. 314 del 1997, che ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di casellario dei trattamenti pensionistici al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai soggetti possessori di due o più trattamenti pensionistici, ha previsto che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, gli enti che corrispondono trattamenti pensionistici trasmettono al Casellario, con le modalità da questo precisate, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dell'anno, nella forma richiesta dal Casellario stesso.

Entro il mese di giugno dello stesso anno, il Casellario, sulla base dei dati ricevuti e mediante l'utilizzo di procedure automatiche individua i titolari di due o più trattamenti pensionistici;

calcola l'aliquota dei percipienti; determina le detrazioni complessivamente spettanti; comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo l'aliquota d'imposta applicabile e le detrazioni da operare, nonché i contributi eventualmente da trattenere.

A partire dalla data della comunicazione, gli enti che erogano il trattamento di minore importo devono adeguare la tassazione del trattamento pensionistico in modo conforme alla comunicazione ricevuta.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ciascun ente effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti pensionistici corrisposti, tenendo sempre conto della comunicazione ricevuta dal casellario pensionistico e consegna al titolare del trattamento, entro il 15 marzo, la relativa certificazione fiscale (CUD), annotando sulla stessa che sono state applicate le disposizioni fiscali previste per i titolari di due o più trattamenti pensionistici.

Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede a effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte e i relativi interessi senza applicazione di sanzioni.

 

Modalità applicative fin ora seguite

Per consentire a ciascun sostituto d'imposta di operare la tassazione della pensione erogata tenendo conto dell'ammontare complessivo dei trattamenti percepiti dallo stesso soggetto, e' stata adottata una modalità di calcolo che, basandosi sulla distinzione tra il trattamento pensionistico principale e gli altri, scomputa le detrazioni complessive, in via prioritaria, sul trattamento principale, intendendo per tale quello di ammontare più elevato. La circolare n. 326 del 1997 ha precisato, in particolare, che il casellario, sulla base dei dati comunicati dagli enti, dopo aver calcolato l'aliquota del percipiente, determina le detrazioni complessivamente spettanti e comunica all'ente che eroga l'importo minore l'aliquota da applicare ed inoltre, se e quali detrazioni attribuire.

L'ente che eroga il trattamento individuato dal casellario come principale effettua la tassazione applicando le aliquote previste per gli scaglioni di reddito all'interno dei quali si colloca la pensione o le pensioni da esso erogate e attribuisce le detrazioni spettanti sui trattamenti complessivi, calcolate e comunicate dal casellario.

La determinazione del prelievo da applicare ai trattamenti non principali viene effettuata dal casellario sottraendo dall'imposta complessiva l'imposta determinata sul trattamento principale ed, eventualmente, le detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta sul trattamento principale.

L'imposta residua così calcolata viene ripartita in misura proporzionale tra i trattamenti non principali mediante l'individuazione di un'aliquota che deve essere utilizzata da tutti i sostituti d'imposta non principali.

 

Nuove modalità applicative

In analogia con quanto avveniva per le detrazioni d'imposta, la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione dovrebbe essere calcolata in via prioritaria sul trattamento principale.

Utilizzando tale metodo, però, si verificherebbe una maggiore incidenza dell'imposta sul trattamento secondario e, viceversa, una incidenza di imposta minore sul trattamento pensionistico principale.

Per evitare tale ingiustificata distribuzione dell'onere fiscale sui diversi trattamenti, si rende opportuno modificare il metodo di calcolo fin ora seguito e ripartire l'imposta complessivamente dovuta in misura proporzionale su tutte le pensioni.

 

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