IL RISARCIMENTO DEL DANNO PREVIDENZIALE PUO’ ESSERE CHIESTO QUANDO IL DIRITTO DELL’INPS AI CONTRIBUTI SI E’ PRESCRITTO OPPURE QUANDO SI RAGGIUNGE L’ETA’ PENSIONABILE.
Transazioni preventive in materia non sono efficaci (Cassazione Sezione Lavoro n. 20686 del 25 ottobre 2004, Pres. Prestipino, Rel. Cataldi)
Luigi
C., dipendente, socio e consigliere di amministrazione della SIV S.p.A., ha
raggiunto con l’azienda un accordo in base al quale, a fronte delle sue
dimissioni, questa ha riconosciuto che il rapporto di lavoro subordinato aveva
avuto inizio il 1° gennaio 1971 anziché il 31 marzo 1972, data della formale
assunzione. Sottoscrivendo l’accordo, Luigi C. ha anche rinunciato, in via
transattiva, a ogni altro diritto derivante dal rapporto di lavoro. Parecchi
anni dopo Luigi C. ha costituito presso l’INPS, in base alla legge n. 1338 del
1962, una rendita vitalizia sostitutiva dei contributi previdenziali non
corrisposti dalla società SIV nel periodo dal 1 gennaio 1971 al 31 marzo 1972,
versando all’Istituto la somma di lire 29 milioni. Egli ha quindi chiesto al
Tribunale di Biella di condannare la SIV S.p.A. al pagamento della somma di
lire 29 milioni a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei
contributi previdenziali.
L’azienda si è difesa sostenendo, tra l’altro, che la
domanda doveva ritenersi preclusa per effetto dell’accordo con il quale Luigi
C., al momento delle dimissioni, aveva rinunciato, in via transattiva, ad ogni
diritto derivante dal rapporto di lavoro. Il Tribunale ha rigettato la
domanda, ma la sua decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di
Torino, che ha condannato l’azienda a pagare a Luigi C. la somma da lui
richiesta. La Corte ha osservato che la transazione sottoscritta dal
lavoratore al momento delle dimissioni non era riferibile anche al
risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, in
quanto al momento della firma dell’accordo, il diritto a tale risarcimento non
era sorto, sia perché l’obbligo di versare i contributi previdenziali non si
era prescritto, sia perché Luigi C. non aveva ancora maturato il diritto alla
pensione. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la
decisione della Corte di Torino per difetto di motivazione e violazione di
legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20686 del 25 ottobre
2004, Pres. Prestipino, Rel. Cataldi) ha rigettato il ricorso. In materia di
risarcimento del pregiudizio recato al lavoratore dal mancato versamento dei
contributi previdenziali – ha osservato la Corte – si devono distinguere due
tipi di danno: uno è dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione
previdenziale pensionistica, e si verifica nel momento in cui il lavoratore
raggiunge l’età pensionabile; l’altro è dato dalla necessità di costituire la
provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico, corrispondente dalla
pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando
quanto occorre a costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge 12
agosto 1962 n. 1338.
Tale norma al primo comma stabilisce che il datore di
lavoro che abbia omesso di versare i contributi e che non possa più versarli
per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.
1827 può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile
pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai
contributi omessi; al terzo comma prevede, poi, che il lavoratore, quando non
possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma
dello stesso articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo
il diritto al risarcimento del danno. In questo caso, il danno subito dal
lavoratore, dato dalla necessità di costituire la provvista per il beneficio
sostitutivo della pensione – ha osservato la Corte – si è verificato nel
momento in cui il datore di lavoro, che avrebbe potuto versare i contributi in
ogni momento successivo alla loro scadenza sino al termine di prescrizione,
non può più versarli in quanto prescritti: è solo in questo momento che sorge
per il lavoratore l’esigenza di costituire la provvista per il beneficio
sostitutivo della pensione. In entrambe le ipotesi, dunque – ha concluso la
Corte – al momento della intervenuta transazione il danno non si era ancora
verificato, in quanto alla data della stessa i contributi potevano ancora
essere versati non essendo coperti da prescrizione, né il sig. Luigi C. aveva
maturato il diritto a pensione: sicché, non essendovi un danno da risarcire,
non sussisteva un diritto al risarcimento cui poter rinunciare.