Corte di Cassazione - Sezione V - Sentenza n. 27630/2005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

.....................omissis.........................

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R. G. L., (....) ed elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Cavour (presso la Cancelleria di questa Corte) insieme con gli avv. RIZZO Gaetano e SARNELLI Flavia dai quali è rappresentato e difeso in forza della procura speciale conferita con atto a firma autenticata il 3 luglio 2000 dal Dr. CARIELLO Giuseppe, notaio in Termoli;

- ricorrente -

contro

il MINISTERO dell’ECONOMIA e dalle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 48/02/2000 depositata il 22 marzo 2000 dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2005 dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MATERA Marcello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27 luglio 2000 al MINISTERO delle FINANZE (depositato il 10 agosto 2000), R. G. L. - premesso che l’8 aprile 1997 aveva proposto ricorso "avverso la cartella esattoriale di pagamento ... inerente l’IRPEF anno 1964 ... eccependo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’IRPEF in quanto non dovuta sulle pensioni non tabellari, stante l’equiparazione di queste ultime alle pensioni tabellari sancita dallo Circolare n. 21 del 21 maggio 1991 del Ministero delle Finanze, ai fini del beneficio dell’esclusione dall’assoggettamento all’imposta" - in forza di un unico motivo chiedeva, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese", di cassare la sentenza n. 48/02/2000 depositata il 22 marzo 2000 dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, la quale, in accoglimento del gravame proposto dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato, aveva riformato la decisione (167/02/1997) della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto detto suo ricorso e di decidere "la causa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, in mancanza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto", accogliendo la sua domanda "in ordine all’inapplicabilità dell’imposizione IRPEF alla pensione diretta privilegiata di 8a categoria" di cui egli era titolare.

Nel controricorso notificato il 4 ottobre 2000 (depositato il 19 ottobre 2000), il Ministero intimato instava per il rigetto dell’avverso ricorso "con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese".

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale - premesso che il R., richiamata "la circolare ministeriale del Ministro delle Finanze n. 21del 21 maggio 1991", aveva impugnato "la cartella esattoriale ... eccependo che non era dovuta la somma iscritta a ruolo" perché "le pensioni tabellari erano da equiparare a quelle non tabellari" e che l’Ufficio aveva insistito "per la non spettanza del beneficio perché tali agevolazioni competevano solo in caso di servizio di leva e non durante quello prestato volontariamente" - ha accolto il gravame dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato esponendo che, avendo il contribuente "riportato l’infermità durante il servizio volontario e non di leva", "il trattamento pensionistico era riferito alla posizione stipendiale annua percepita alla data del collocamento in congedo" per cui la pensione privilegiata non tabellare da lui percepita non poteva essere "equiparata" a quella tabellare.

2. Con l’UNICO motivo di ricorso il R. - ricordato in fatto che egli "dal primo settembre 1969 al 16 giugno 1971 ha prestato servizio come guardia nel Corpo delle Guardie di P.S."; che "il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in riferimento alla normativa vigente in materia" gli ha "all’uopo" rilasciato "in data 25 luglio 1995 la dichiarazione n. 333-D/076344, nel la quale è normalmente attestato che egli dal primo settembre 1969 al 16 giugno ha prestato servizio come guardia nel Corpo delle Guardia di P.S. e che "detto servizio, ai sensi del DPR 14 febbraio 1964, n. 237, nonché della legge 31 maggio 1975, n. 191, è equiparato a quello prestato nell’Esercito ed è da considerarsi valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi di Leva"" -, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 denunzia "violazione e falsa applicazione legge 31 maggio 1975 n. 191, art. 6, D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, art. 34, art. 1362 e segg. e art. 1372 cod. civ. in relazione alle circolari 20 maggio 1991 n. 22 e 21 maggio 1991 n. 21 emanate dal Ministero delle Finanze" nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" esponendo che in base alle "norme di legge sopra citate" (le quali "sanciscono l’equiparazione tra il servizio a domanda prestato dal ricorrente nel disciolto Corpo della Guardie di P.S. e quello prestato nell’Esercito ai tini dell’assolvimento degli obblighi di leva") la "pensione diretta privilegiata di 8à categoria erogata in suo favore ... per infermità e lesioni derivanti da "causa di servizio" è equiparata a tutti gli effetti, ivi compresa l’ esclusione dell’assoggettamento alla tassazione IRPEF, a quella dei titolari di pensione gabellare"; "la statuizione impugnata viola gravemente i criteri legali di ermeneutica contrattuale in relazione alle su menzionate circolari emanate dal Ministero delle Finanze ... a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4 - 11 luglio 1989, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del DPR n. 601 del 1973, art. 34, comma 1, nella parte in cui non estende l’esenzione dall’IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, fornendo in tal modo interpretazione autentica della decisione" in quanto: "con la circolare n. 21 ... il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha precisato che i titolari di pensioni tabellari vanno equiparati coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato o in altri Corpi (Carabinieri ausiliari, Finanza, Vigili del Fuoco, ecc.)" e con la circolare n. 22 "relativa al trattamento tributario delle pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari") i titolari di pensioni tabellari vengono espressamente equiparati ai "titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale, ufficiale di complemento, di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase finale del servizio), carabinieri ausiliari, coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco".

Il R., infine, sottolinea che questa Corte con la sentenza 5 aprile 1996n. 3204 ha espressamente sancito che agli effetti tributari sono assimilabili alle pensioni di guerra e sono quindi esenti dall’IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie del servizio di leva, ovverosia al "servizio che, come dinanzi si è dimostrato è equiparato a quello prestato (da esso) ricorrente".

3. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Sullo specifico problema posto dal contribuente, invero, tenuto conto che la Corte Costituzionale (facendo espresso richiamo a precedenti sue pronunce sulla questione: "in particolare, sentenze nn. 431 del 1996, 387 del 1989, e 151 del 1981, nonché ordinarie nn. 390 del 1997 e 276 del 1986") ancora con l’ordinanza n. 461 del 30 dicembre 1998 ha negato "dal punto di vista della natura dei trattamenti, l’esistenza, fra le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni di guerra, di quella identità od omogeneità di situazioni, che, ai fini del trattamento tributario, potrebbe costituire il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza, di cui all’articolo 3 Cost.", va, innanzi tutto, ribadito che (Cass., trib., 23 marzo 2005 n. 6289; id., trib., 28 maggio 2004 n. 10344; id., trib., 19 gennaio 2004 n. 685; id., Irib., 29. agosto 2002 n. 12392; id., 1, 5 aprile 1996 n. 3204), mancando una espressa previsione di deroga (disposta, invece, dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, art. 34, per le pensioni di guerra e, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma pronunciata dalla competente Corte con la sentenza 1989 n. 387, anche per le pensioni privilegiate ordinarie militari attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva) al principio dell’assoggettabilità ad imposizione dello pensioni, le pensioni privilegiate ordinarie sono soggetto per l’intero ammontare all’IRPEF, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, art. 46, comma 2, (e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2), non assumendo alcun rilievo in contrario la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria, in quanto (Cass., 13 dicembre 2002 n. 17896), da un lato, resta ferma la sua natura reddituale (retribuzione differita), e, dall’altro, perché il carattere risarcitorio di un emolumento non può comportare l’automatica esenzione dello stesso dalla imposizione tributaria, in difetto di una espressa disposizione di legge in tal senso.

In secondo luogo si deve ricordare - specificamente; in tema di pensioni erogate al militari per infermità, lesioni o menomazioni riportale in servizio - che (Cass., Trib., 28 maggio 2004 n. 10344) occorre distinguere la pensione di guerra (che presuppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa) dalla pensione privilegiata ordinaria (che presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato e che non presenta carattere risarcitolo, bensì reddituale) nonché dalla pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva e ricordare che soltanto, quest’ ultima è assimilabile alle pensioni di guerra, in considerazione della comune funzione risarcitola.

Discende da tanto che (Cass., trib., 30 maggio 2005 n. 11483; id., trib. 19 gennaio 2004 n. 685; id., trib. 8 maggio 2003 n. 7004; id., trib., 22 agosto 2002 n. 12392), in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, l’estensione dalla esenzione IRPEF riguarda unicamente le pensioni privilegiate ordinarie tabellari erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva e, pertanto, prescinde dall’arma nella quale il servizio sia stato prestato, essendo rilevante esclusivamente che la menomazione sia subita durante il servizio obbligatorio di leva e non in costanza della ferma volontaria.

Nel caso la Commissione Tributaria Regionale ha positivamente accertato in fatto che il R. ha "riportato l’infermità durante il servizio volontario e non di leva" e che "il trattamento pensionistico era riferito alla posizione stipendiale annua percepita alla data del collocamento in congedo".

Tale univoco accertamento fattuale va considerato fermo perché non può ritenersi in alcun modo censurato con le allegazioni del ricorrente ("dal primo settembre 1969 al 16 giugno 1971 ha prestato servizio come guardia noi Corpo delle Guardie di P.S."; "il Ministero dell’Interno" ha "all’uopo" rilasciato "in data 25 luglio 1995 la dichiarazione n. 333-D/076344, nella quale è formalmente attestato che egli dal primo settembre 1969 al 16 giugno ha prestato servizio come guardia nel Corpo delle Guardie di P.S., e che "detto servizio, ai sensi del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 231, nonché della legge 31 maggio 1975 n. 191, è equiparato a quello prestato nell’esercito ed è da considerarsi valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva"") atteso che dalle stesse non si ricava affatto che l’infermità per la quale è stato riconosciuto il trattamento pensionistico sia stata contratta durante il periodo di prestazione del servizio militare di leva e non già (come affermato dal giudice del merito) in quello successivo di ferma volontaria.

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti in applicazione dell’art. 92 c.p.c, comma 2.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005.