Quali diritti


Premessa

Durante il Servizio Militare di leva o dell'equivalente Servizio Sostitutivo Civile sono risarcibili ed indennizzabili i danni da infortunio subito durante lo svolgimento del servizio stesso o per causa di esso.

Tutto ciò, in linea di massima, significa che se non si sta svolgendo un servizio o un compito e si rimane vittima di un incidente, anche negli stessi ambienti della caserma, non si è sotto la tutela assicurativa prevista dalle disposizioni di legge: un esempio tipico di questo caso è l'incidente di gioco nel campetto di calcio della stessa caserma durante i periodi di riposo.

Negli ultimi anni si sta, però, consolidando in giurisprudenza una tendenza a riconoscere come infortuni e infermità tutelate, tutte quelle che derivano per il semplice fatto di essere in servizio, il che per un soldato di leva significa l'integrale copertura nelle 24 ore essendo il Servizio Militare obbligatorio e continuativo per dieci mesi. Questa conclusione deriva dalla letterale interpretazione dell'art. 1 della legge 280/91 che ha riscritto l'art. 1 della legge 308/81: un esempio di questo orientamento è dato dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. Reg. per la Sicilia, del 18/2/1993, n. 24/M (in Rivista della Corte dei Conti, 1993, Vol. I, pag. 115), che ha annullato il Decreto Ministeriale di reiezione di domanda di Pensione Privilegiata Ordinaria al soldato infortunatosi nel corso di una competizione sportiva organizzata dai commilitoni, e la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Reg. per il Friuli-V. Giulia, del 26/11/1996, n. 377 (in Rivista della Corte dei Conti, 1996, Vol. II, pag. 201), che ha annullato il Decreto Ministeriale di reiezione di domanda di Pensione Privilegiata Ordinaria al soldato infortunatosi nel corso della libera uscita, in tutti e due i casi è stato però provato che l'incidente è avvenuto senza dolo o colpa grave addebitabile al soldato.

Il diritto all'indennizzo decade, in ogni caso, per tutti gli infortuni capitati durante i periodi di licenza al proprio domicilio e quando il soldato si trova fuori dal presidio militare senza permesso.

Tra gli esempi di infortuni sicuramente "tutelati" vi sono tutti gli incidenti che possono capitare durante l'addestramento, le esercitazioni, le attività obbligatorie (turni di guardia, di piantonamento, esercitazioni di tiro, pranzi e cene alla mensa, docce), ivi compresi, per la citata giurisprudenza consolidata, i danni sofferti in incidenti durante il rientro in caserma dalla libera uscita.

La causa di servizio

Presupposto per vedersi riconosciuto un risarcimento per le lesioni riportate in un incidente in servizio è che esse siano riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Paradossalmente però, non esiste nessuna definizione normativa o giuridica di "causa di servizio" e ad essa si arriva confrontando e sintetizzando varie espressioni usate ora dal legislatore, ora dai medici legali, ora dai giudici chiamati a dirimere le inevitabili controversie.

L'art. 64, del D.P.R. 1092/73 definisce fatto di servizio quello derivante dall'assolvimento di un obbligo di servizio, di un servizio eseguito dietro specifico ordine, di un servizio eseguito spontaneamente in forza però, dei doveri inerenti il proprio ufficio. La lesione o infermità è dipendente da fatto di servizio solo quando questo ne è stato causa efficiente e determinante.

La classificazione di una lesione o infermità come dipendente da causa di servizio è un procedimento amministrativo distinto ed autonomo dall'erogazione degli indennizzi.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità di stabilire un contenzioso civile con l'Amministrazione Militare per il risarcimento dei danni subiti, per tutti gli incidenti non riconosciuti come dipendenti da causa di servizio ma che possano essere attribuiti o a carenze degli ambienti, o alle condizioni ambientali, questo aspetto, però esula dalla presente trattazione.

V'è da sottolineare comunque, che quanto percepito  a titolo di equo indennizzo e/o PPO non si cumula con il risarcimento in sede civile, illuminante in proposito questa sentenza di Cassazione la cui massima si riporta per esteso:

Sentenza del 04-01-2002, n. 00064, Sez. III - Nicastro G (PRES), Favara U (REL), Sorrentino F (conf.) (PM)
Min. Difesa ed altro c. Cattabriga ed altro (RES) (Cassazione Civile)

 

RV551384
 

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere - Infermità o lesioni riportate da militare di leva per fatti di servizio - Conseguimento di pensione privilegiata tabellare - Natura risarcitoria di detta pensione - Liquidazione integrale del danno - Detraibilità della pensione corrisposta - Necessità.
 

COD.CIV. ART. 1223
 

La pensione privilegiata cosiddetta "tabellare" liquidata in favore del militare di leva che riporti infermità o lesioni per fatti di servizio, da calcolarsi in base ad indici prefissati in rapporto alla entità ed alla efficacia invalidante della menomazione, ha carattere risarcitorio e non già previdenziale, prescindendo dalla durata del servizio e dall'ammontare dei contributi versati; con la conseguenza che, sussistendo identità di titolo tra detta pensione ed il danno liquidabile per il medesimo evento secondo le norme del codice civile - data la unicità sia del fatto antigiuridico da cui derivi il pregiudizio sia del bene giuridico protetto consistente nella integrità della persona - , quanto erogato dallo Stato per la indicata pensione è detraibile dall'importo dell'integrale risarcimento.
 

RV494036

 

Tipi di indennizzi riconosciuti

Il nostro ordinamento riconosce due forme di risarcimento per le lesioni ed infermità contratte per causa di servizio:

I due benefici sono tra loro parzialmente incumulabili: l'Equo indennizzo è ridotto del 50% se viene erogata contemporaneamente o successivamente la Pensione Privilegiata Ordinaria per la stessa infermità, art. 60, D.P.R. 686/57; in questo caso la metà dell'importo dell'Equo Indennizzo viene recuperata con trattenuta mensile sull'importo della P.P.O. erogata pari ad un decimo della rata stessa.

 

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