LA CAUSA E LA CONCAUSA DI SERVIZIO

Premesse. La causa di servizio è inerente alla materia di pensionistica privilegiata nata dall'esigenza etico-sociale dello Stato Italiano di riparare il danno economico alla persona derivato da infermità o lesioni riportate per aver dovuto anteporre il supremo interesse della collettività al proprio diritto individuale ed all'incolumità personale.

Originata infatti con la prima Legge sulle pensioni civili e militari, approvata con R.D. 21/2/1895, n. 70, dopo numerose modifiche ed integrazioni, la normativa vigente ha trovato la definitiva sistemazione con il Testo Unico in materia di pensioni di guerra, emesso con D.P.R. 23/12/1978, n. 915, e con il successivo Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra approvato con D.P.R. 30/12/1981, n. 834, venendo nel contempo estesa a favore di numerose categorie di lavoratori dipendenti direttamente o indirettamente dallo Stato oppure da aziende che rivestissero una peculiare natura di pubblico servizio: oltre ai dipendenti dello Stato, militari e civili, il personale delle Ferrovie dello Stato, gli insegnanti delle scuole elementari e medie, i dipendenti degli Enti Ospedalieri, il personale permanente del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, i dipendenti parastatali, degli Enti Locali, di aziende adibite ai trasporti (marittimi, terrestri ed aerei), alle comunicazioni, alla produzione di gas e di energia elettrica, ai militari di leva o richiamati, ecc.

Causa di servizio. Condizione indispensabile per l'indennizzabilità in pensionistica privilegiata è l'aver subito, per motivi di servizio, una menomazione dell'integrità personale ascrivibile a categoria tabellare, ovvero un danno alla persona configurantesi come danno patrimoniale.

I fattori fondamentali del danno sono notoriamente la causa lesiva, la lesione e la menomazione.

La lesione è la modificazione peggiorativa dello stato fisico e psichico della persona, la menomazione è la compromissione dell'efficienza somato-psichica, vuoi per esigenze lavorative, vuoi per le esigenze della vita vegetativa.

La causa lesiva è il termine iniziale della serie di fattori determinanti del danno, è l'antecedente necessario e sufficiente a produrre l'evento e si identifica, nell'ambito di pensionistica privilegiata, con la causa di servizio.

Inizialmente causa di servizio era qualunque fatto richiesto dal servizio stesso ed avente virtualmente in sè il pericolo della lesione o infermità, tanto che le pensioni privilegiate spettavano solo quando il servizio avesse costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità, della lesione o della morte.

Questo concetto, molto rigido e facilmente applicabile alle lesioni di natura traumatica, non è altrettanto facilmente applicabile a tutti gli altri eventi morbosi, che spesso sono conseguenti alla successione di più fattori concorrenti.

Concausa di servizio. La dottrina dominante e la giurisprudenza consolidata hanno da tempo equiparato alla causa di servizio le concause, condizioni necessarie, ma non sufficienti a produrre l'evento, quali elementi che di fatto concorrono, a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi.

La giurisprudenza ha infatti ripetutamente ribadito il concetto che fattori di servizio costituiscono concausa preponderante e necessaria di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito, sia pure influendo sull'ulteriore e ingravescente decorso nosologico, a determinare necessariamente l'effetto dannoso, necessariamente perchè, ove tali fattori fossero mancati, l'effetto in parola sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.

La predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre infermità non deve essere di ostacolo al riconoscimento della sussistenza del rapporto di concausalità necessaria e preponderante fra l'infermità riscontrata ed il servizio.

Tale concetto della concausalità di servizio è stato definitivamente recepito nella legislazione pensionistica italiana con il D.P.R. 29/12/1973, il cui art. 64 3° cpv., sancisce che le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Nel 2° cpv. viene precisato che fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Un fatto perciò si definisce di servizio quando consegue ad un ordine ricevuto (scritto, verbale, individuale o collettivo) oppure venga eseguito spontaneamente in forza dei doveri inerenti al proprio ufficio o degli obblighi che al dipendente derivano dall'osservanza di norme legislative e regolamentari che ne disciplinano e regolano i doveri ed il comportamento in servizio.

Le concause non efficienti e determinanti, così come la semplice occasione o la banale coincidenza escludono il nesso di causalità; analogamente quest'ultimo è interrotto dal dolo o dalla colpa grave.

In infortunistica del lavoro la colpa dell'assicurato non è contemplata dalle leggi e quindi non toglie il diritto all'indennizzo, anche perchè la colpa (negligenza, imperizia o imprudenza) non di rado è causata o favorita dalle condizioni stesse del lavoro (disattenzione da stanchezza, eccessiva confidenza con il pericolo, ecc.). E' invece discutibile che si debbano indennizzare le conseguenze di eventi lesivi dovute a colpe gravi, come sarebbero l'inosservanza di ordini tassativi, lo stato di ubriachezza, ecc.

Rischi di servizio. Il rischio professionale è la probabilità di danno a cui viene esposto un soggetto in funzione dell'attività lavorativa.

a) rischio generico: incombe in egual misura su tutti i cittadini;

b) rischio generico aggravato: pur potendo investire tutti i cittadini è quantitativamente più elevato nell'espletamento di una determinata attività;

c) rischio specifico: è strettamente legata ad una specifica attività, e solo i soggetti che svolgono tale attività ne sono esposti.

Il rischio di servizio per essere tale deve essere un rischio specifico o generico aggravato, non essendo sufficiente la semplice esposizione ad un rischio generico per configurare il rischio di servizio.

Infortunio in itinere. E' un evento dannoso che si verifica mentre l'assicurato si reca al luogo del lavoro o mentre ne ritorna. In caso di infortunio in itinere pertanto vi è indubbiamente un rapporto finalistico con il lavoro, affinchè però diventi indennizzabile, occorre che l'infortunio stesso si sia verificato in seguito all'esposizione ad un rischio generico aggravato o ad un rischio specifico per:

a) aver dovuto percorrere una strada particolarmente accidentata o irta di ostacoli, in quanto non ne esiste una più agevole, o al buio per i turni notturni;

b) aver utilizzato un mezzo collettivo pubblico o privato riservato alla ditta, o mezzi speciali, quali teleferiche, seggiovie, barche, ecc.;

c) aver dovuto trasportare strumenti del lavoro particolarmente ingombranti.

L'infortunio che intervenga per "invio in missione" da una sede all'altra non è un infortunio in itinere, ma un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti.

L'infortunio si deve essere verificato per colpa di altri o senza grave colpa propria.

Criteri di valutazione del nesso di causalità. Per valutare la potenzialità lesiva del servizio, nei confronti dell'affezione in causa, è opportuno adottare alcuni accorgimenti necessari per accertare o meno il nesso di causalità o concausalità.

Criterio clinico. si analizzano le caratteristiche morbose dell'affezione in rapporto all'eziologia, alla patogenesi e alla sintomatologia.

Criterio di efficienza lesiva qualitativa. Occorre stabilire se il tipo di servizio prestato era di per sè idoneo a produrre la menomazione.

Criterio di efficienza lesiva quantitativa. Stabilisce se un fattore causale idoneo qualitativamente a produrre il danno lo sia anche quantitativamente.

Criterio modale. Si esaminano le modalità con cui ha agito la causa lesiva, in rapporto agli effetti ad essa attribuiti.

Criterio cronologico. Verifica se il processo morboso in discussione era antecedente o susseguente agli eventi di servizio chiamati in causa e quanto tempo hanno agito per provocare la malattia o l'infortunio.

Criterio topografico. Accerta se l'azione lesiva ha interessato o meno la regione dove poi si è manifestata la lesione.

Criterio di continuità fenomenologica. Accerta se effetti a distanza sono legati da un'evoluzione logica e scientifica nota, pur con intervallo sintomatologico, alla causa lesiva.

Criterio di esclusione di altre cause. Quando per gli stessi criteri si possono negare altre cause possibili, si conferma per esclusione il fattore causale iniziale.

Cause di servizio di guerra. Mentre in tempo di pace, per ottenere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ordinario è necessario che sia data chiara dimostrazione della prova del fatto di servizio denunciato come causa delle infermità o lesione riportata, nel periodo bellico si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite le lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra; analogamente si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

Inoltre le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, previste dalla vigente legislazione, vengono corrisposte a titolo risarcitorio a favore di tutti coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni invalidanti dell'integrità fisica, o la perdita di un congiunto.

Valutazione medico-legale. Il D.P.R. 30/12/1981, n. 834, è la normativa attualmente vigente in materia, riporta le nuove tabelle ed i criteri per la loro applicazione, inoltre ha stabilito l'adeguamento automatico degli importi indicati.

La Tabella A è divisa in 8 categorie di infermità, che, in base alla sentenza della Corte dei Conti 12/3/1960, n. 53710, corrispondono ad una riduzione della capacità lavorativa generica pari a:

100-80%

1° categoria

60-50%

5° categoria

80-75%

2° categoria

50-40%

6° categoria

75-70%

3° categoria

40-30%

7° categoria

70-60%

4° categoria

30-20%

8° categoria

La Tabella B comprende infermità e lesioni che hanno prodotto menomazioni con perdita della capacità lavorativa inferiore al 20%. La nostra legislazione non precisa il minimo indennizzabile, tuttavia in analogia ai criteri adottati in infortunistica e secondo le indicazioni della Corte dei Conti, si ritiene attualmente indennizzabile una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 10%.

In medicina legale militare solo l'ascrivibilità dell'infermità alla Tabella B è compatibile con l'idoneià fisica al servizio militare.

Formulata la diagnosi si deve interpolare l'equivalente voce tabellare per ricavarne la categoria d'invalidità; in caso di assenza della voce, oltre al criterio tabellare si può applicare il criterio dell'equivalenza o analogico.

Le mutilazioni sono classificate nella Tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale e, per gli arti inferiori, della colonna.

Il visus dovrà essere determinato a distanza; per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma, ovvero sussista la percezione dei movimenti della mano, o della percezione di luci ed ombre.

In caso di perdita anatomica o funzionale di un organo pari il cui controlaterale non fosse più funzionante per altre cause, deve essere indennizzata l'invalidità complessiva, lo stesso avviene se l'organo superstite viene perso in un tempo successivo alla liquidazione della pensione di guerra.

La Tabella C riporta gli importi annui delle rendite vitalizie spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra in relazione alle categorie di appartenenza.

La Tabella E elenca le menomazioni che, oltre alla pensione vitalizia, danno diritto all'assegno di superinvalidità ed all'indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore; è divisa in 9 gruppi di menomazioni (lettere A, A-bis, B...H) e al termine di ciascuno è indicato l'importo annuo spettante per l'assegno, mentre l'art. 6 del D.P.R. stabilisce gli importi delle indennità. L'elenco della Tabella ha carattere tassativo.

La Tabella F stabilisce gli importi annui spettanti per il cumulo di più superinvalidità oppure di una invalidità ascrivibile alla 1a categoria della Tabella A con una seconda infermità pure di prima categoria o di categorie inferiori.

La Tabella F-1 stabilisce il metodo di valutazione complessiva di due infermità di categoria inferiore alla prima. In presenza di menomazioni plurime si somma alla più grave le successive; se si supera la prima categoria si applica il cumulo previsto dalla Tabella F.

Categoria

8

7

6

5

4

3

2

2

II+2/10

II+3/10

II+5/10

I

I+8a

I+7a

I+6a

3

II

II

II

I

I

I

 

4

III

III

II

II

II

   

5

IV

IV

III

III

     

6

V

V

IV

       

7

VI

VI

         

8

VII

           

In pratica il cumulo fra un'infermità di seconda ed una di ottava viene indennizzata come una seconda categoria più i due decimi della differenza tra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria, in base agli importi della Tabella C; il cumulo fra una seconda e quinta, oppure una terza e quinta, oppure una terza e quarta oppure una terza e terza dà diritto alla pensione di prima categoria; il cumulo tra una seconda categoria e una quarta, terza o seconda dà diritto ad una prima categoria più un'ottava, settima o sesta nella misura prevista dalla Tabella F; ecc.

Le Tabelle G-N sono relative al trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti.

Pensione privilegiata. La distinzione fra pensione ordinaria e pensione privilegiata (per invalidità da eventi di servizio) consiste nel fatto che la prima è conseguibile soltanto al termine di un periodo minimo di effettivo servizio prestato, mentre la seconda compete qualunque sia l'età del soggetto e la durata del servizio effettivamente prestato.

Il principio della concessione della pensione privilegiata è stato introdotto anche nell'ambito del regime generale di assicurazione obbligatoria gestito dall'I.N.P.S., con legge 21/7/1965, n. 903, modificato con la legge 12/6/1984, n. 222; i requisiti richiesti sono:

a) essere entrati in servizio (anche al primo giorno);

b) subire una menomazione da causa di servizio non indennizzabile dall'I.N.A.I.L.;

c) che la menomazione superi i due terzi della capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini per l'assegno di invalidità, o comporti l'assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro per la pensione di inabilità.

Criteri generali. Ai sensi del D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il dipendente, che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento, o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile, qualora tali menomazioni comportino la inabilità al servizio.

L'assegno rinnovabile è liquidato per due-quattro anni, quindi è sottoposto ad accertamenti sanitari che possono convertire l'assegno in pensione vitalizia (categoria Tabella A), ovvero in indennità una tantum (Tabella B) oppure nessun ulteriore trattamento.

L'interessato può chiedere una visita di aggravamento in qualunque momento, però dopo tre reiezioni consecutive può ripetere le domande solo a distanza di dieci anni l'una dall'altra, salvo condizioni di particolare urgenza.

Equo indennizzo. Secondo la primitiva nozione, nulla era dovuto al dipendente statale che avesse riportato una menomazione da causa di servizio dal quale non fosse derivata una permanente inidoneità al servizio stesso, e quindi il diritto al trattamento di quiescenza (pensione privilegiata).

Il Testo Unico recante norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10/1/1957, n. 3, ed il relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 3/5/1957, n. 686, prevedono la corresponsione di un giusto compenso, definito equo indennizzo, il quale viene riconosciuto, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, al dipendente statale che abbia subito un'invalidità permanente di cui sia accertata la connessione con il servizio, e ciò a titolo di giusto ristoro per il danno alla persona derivatane, indipendentemente da responsabilità della Pubblica Amministrazione e prescindendo dalla eventuale contemporanea o successiva concessione della pensione privilegiata per la stessa infermità menomante.

Non si tratta di un risarcimento, ma di un semplice indennizzo in quanto la Pubblica Amministrazione agisce in un campo di cui ha la prerogativa costituzionale; non esiste una colpa, una responsabilità soggettiva, ma solo una responsabilità oggettiva; il diritto del dipendente non è integro, ma affievolito dalla necessità del pubblico interesse, per cui anche il ripristino del danno è affievolito.

I requisiti fondamentali della indennizzabilità di una lesione sono che:

a) la lesione od infermità, genericamente intesa, sia stata giudicata dipendente da cause di servizio;

b) da essa sia derivata una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B;

c) tale menomazione sia definitivamente stabilizzata.

Nel caso di sopravvenuto aggravamento della menomazione derivata dalla stessa infermità già in precedenza ascritta ad equo indennizzo è prevista una sola revisione entro cinque anni dalla notifica del primo decreto di concessione.

Per quanto riguarda gli effetti della concessione dell'equo indennizzo sulla permanenza in servizio e sulla progressione di carriera del personale stesso, il Consiglio di Stato (Sezione III, adunanza del 7/6/1972) ha espresso il parere che solo l'iscrizione ad una delle prime cinque categorie della Tabella A debba obbligatoriamente comportare la cessazione dal servizio per inabilità fisica.

Poichè la pensione privilegiata consiste nel diritto patrimoniale che la cessazione del rapporto di impiego fa sorgere nel dipendente, mentre l'equo indennizzo è una riparazione degli effetti dannosi che la menomazione può avere nell'ulteriore vita di relazione dell'infortunato (danno alla salute?), è stata definitivamente sanzionata dal Consiglio di Stato (IV Sezione, 17/6/1964, decisione n. 785) la possibilità di coesistenza dei due diritti, che sono parzialmente cumulabili qualora derivino dalla stessa menomazione, venendo in tal caso ridotto del 50% l'equo indennizzo.

La somma liquidata può essere ridotta inoltre del 25% o del 50% qualora il dipendente abbia superato rispettivamente i 50 o i 60 anni di età alla data dell'evento.

Se l'infermità viene ascritta ad una delle prime sei categorie della Tabella A al dipendente vengono riconosciuti anche due anni di anzianità, se viene ascritta alla settima o ottava categoria un anno di anzianità.

Determinazione dell'equo indennizzo. Per la generalità dei dipendenti statali ed equiparati viene preso la classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza al momento di presentazione della domanda, maggiorata dell'80% e moltiplicata per 2,5; per i dirigenti dello Stato ed equiparati, i Colonnelli ed i Generali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia l'importo suddetto è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale; la cifra ottenuta corrisponde all'equo indennizzo spettante per la prima categoria; per la seconda viene calcolato il 95%, per la terza il 78%, per la quarta il 64%, per la quinta il 47%, per la sesta il 30%, per la settima il 15%, per l'ottava il 9%, per la Tabella B il 3%.