REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA

VALLE D'AOSTA

nella persona del

Giudice unico

dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(numero 9/2004)

sul ricorso iscritto al n. 602/PM del registro di Segreteria, proposto da ……, rappresentati e difesi dall'avvocato ….., contro il Ministero dell'Interno;

         Udito, nella pubblica udienza del 16 giugno 2004, l'avv. …. per i ricorrenti, non rappresentata l'Amministrazione;

         Visti gli atti di causa;

         Ritenuto in

FATTO

Gli interessati, appartenenti alla Polizia di Stato, avevano inoltrato quesito del 12 marzo 2003 al Ministero dell'Interno, in merito alla sussistenza o meno, in capo ad essi, del diritto, acquisito alla data del 31 dicembre 1997, a poter essere collocati in quiescenza, percependo il relativo trattamento in base all'anzianità contributiva maturata al presente. Tale istanza veniva espressamente qualificata come un “mero quesito” e dichiaratamente non costituiva domanda di pensione.

Trascorso il termine di trenta giorni di cui alla legge 241/90, si è ritenuto essersi formato il silenzio-rigetto, oggetto di impugnazione con il ricorso in esame.

Con tale gravame, del 15 maggio 2003, si chiede che sia accertata e dichiarata “l'acquisizione in capo ai ricorrenti, alla data del 31 dicembre 1997, delle condizioni e dei requisiti dai quali è sorto il diritto a pensionamento anticipato” nonché la sussistenza del “diritto ad essere collocati in congedo a domanda, con trattamento di quiescenza da corrispondersi secondo l'anzianità contributiva maturata dai medesimi a tutt'oggi”.

L'Amministrazione ha trasmesso memoria del 26 giugno 2003, sostenendo l'improponibilità e inammissibilità del ricorso.

All'odierna udienza l'avv. Pierangelo Ladogana, per i ricorrenti, ha ulteriormente svolto le argomentazioni di cui al gravame.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, appare necessario prendere in esame la questione dell'ammissibilità o meno del ricorso in esame.

Al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza della Corte dei Conti afferma essere oggetto del giudizio pensionistico non l'atto contestato, ma il rapporto pensionistico nella sua interezza, non trattandosi di un giudizio di annullamento. La tematica relativa all'atto (o agli atti) oggetto di contestazione si configura dunque in maniera diversa da quella relativa ai giudizi dinanzi al Giudice amministrativo.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha ritenuto, pur con oscillazioni in merito alla severità dell'accertamento di tale requisito, che debba comunque sussistere, da parte dell'Amministrazione, un diniego (o un accoglimento non completamente satisfattivo) della pretesa dell'interessato, per poter validamente instaurare un giudizio pensionistico. E' ritenuto sufficiente (cfr. SS.RR., n. 66/C del 1° luglio 1987), sotto tale profilo, anche il diniego implicito o il provvedimento negativo implicito, consistente in un comportamento omissivo della P.A. dinanzi ad una specifica richiesta di parte, che rimane inevasa del tutto o in parte.

Per poter però ritenere che l'Amministrazione abbia assunto un provvedimento (anche tacito o implicito), è necessario che sia stata presentata una domanda da parte dell'interessato, cui consegua il dovere giuridico di una decisione.

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno mai presentato all'Amministrazione domanda di collocamento in quiescenza, ed anzi hanno espressamente qualificato la loro istanza al Ministero come mero quesito, e non come domanda di pensione.

Ai sensi dell'art. 71 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti), non è possibile proporre un ricorso quando non sia mai stato emesso un provvedimento in via amministrativa sulla materia oggetto del contendere.

Non avendo mai gli interessati chiesto il collocamento a riposo, appare ovvio che non può sussistere alcun provvedimento (nemmeno implicito) su di una domanda che non è mai stata presentata.

Il quesito posto al Ministero infatti ha soltanto, come tale, una funzione conoscitiva, e non operativa, e manca dunque l'attualità dell'interesse la cui tutela si fa valere in questa sede.

Né può essere preso in considerazione il petitum dei ricorrenti, laddove si richiede a questo Giudice una sorta di attestazione della sussistenza “in astratto” del diritto a pensione alla data del 31 dicembre 1997, da potersi utilizzare eventualmente in seguito, cristallizzando una posizione giuridica di fronte ad eventuali futuri mutamenti della legislazione.

In senso negativo nei confronti di analoghe richieste si è del resto già espressa la giurisprudenza di questa Corte (cfr.: Sezione Lombardia, n. 290 del 2 marzo 2004; Sezione Molise, n. 45 del 19 marzo 2004).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in discussione non è dunque idoneo a dare impulso al procedimento giurisdizionale dinanzi a questa Corte.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

         Spese compensate.

         Così deciso in Aosta, il 16 giugno 2004.

                                                                                          IL GIUDICE

                                                                                            (Cominelli)

Pubblicato mediante deposito

In Segreteria il 16.08.2004.