REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

-Udito nella pubblica udienza del 5.11.2009 il Consigliere relatore dott. -, non rappresentate le parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 19573 proposto dal Ministero della difesa, rappresentato dal direttore della divisione dott. B. D., con atto notificato in data 27 gennaio 2004, nei confronti del signor @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avvocato -e avverso la sentenza n. 1211/03 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia depositata in data 30.10.2003;

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in accoglimento del ricorso del signor @@@@@@@ avverso il provvedimento negativo del Ministero della difesa n. 92464 del 31.7.2002, aveva riconosciuto la natura indennitaria e risarcitoria e, comunque, non retributiva del trattamento pensionistico privilegiato di cui il deducente era titolare con decorrenza dal 29.10.1963.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto gravame il Ministero della difesa-direzione generale per il personale assumendo che la pensione privilegiata ordinaria di settima categoria  vitalizia di cui è in godimento il signor G. ha carattere reddituale, poiché il militare, quale carabiniere raffermato, era legato all'amministrazione da un rapporto di servizio continuativo (un vero e proprio rapporto di impiego) volontariamente costituito. Il trattamento privilegiato era stato determinato, infatti, ai sensi dell'art. 67, comma 3 d.p.r. n. 1092/73, prendendo come base lo stipendio percepito dal militare che è un'entità economica commisurata alla posizione di stato del medesimo. La stessa Corte costituzionale con sentenza n. 387 del 4.-11. luglio 1989 e successivamente con ordinanze n.20/1992 e 56/1994 ha negato il carattere risarcitorio della pensione privilegiata ordinaria che non era assimilabile alle pensioni privilegiate tabellari spettanti ai militari di leva e alle pensioni di guerra, il cui titolo risarcitorio discende invece da una menomazione sofferta nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell'art. 52 della Costituzione e che è liquidata con importi fissi stabiliti da disposizioni di legge e riportati in specifiche tabelle.

Si è costituito in giudizio con comparsa del 28 aprile 2004 il signor @@@@@@@ precisando di essere stato collocato a riposo dopo 10 anni di attività nell'arma dei Carabinieri e non dopo 15 anni che costituisce il periodo utile minimo per la percezione del trattamento ordinario normale. Egli pertanto apparteneva alla categoria dei cosiddetti percentualisti ex art. 67 d.p.r. n.1092/73, il cui trattamento era equiparabile alla pensione privilegiata tabellare assolvendo alla stessa funzione del neminem ledere prevista per i militari di leva. Ha chiesto quindi l'appellato rigettare il gravame proposto dal Ministero della difesa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.

DIRITTO

Il collegio è chiamato ad esprimersi sul titolo della pensione privilegiata ordinaria in godimento al signor @@@@@@@, già carabiniere raffermato con un'anzianità utile di 10 anni, titolo che la sentenza appellata assume essere di natura risarcitoria alla stregua dei trattamenti privilegiati tabellari di guerra, e non già reddituale come quella della generalità dei restanti trattamenti previdenziali.

Orbene, le pensioni privilegiate si caratterizzano per essere collegate al verificarsi di una menomazione riconducibile al servizio prestato dal pubblico dipendente, mentre le pensioni normali sono strettamente correlate allo svolgimento di un determinato periodo di servizio. La causa di servizio rappresenta così l'elemento che accomuna le pensioni privilegiate ordinarie a quelle di guerra e alle pensioni tabellari spettanti ai militari di leva, che la l. 3 giugno 1981 n. 308 sotto il profilo in esame assimila a quelle di guerra.

Ciò premesso occorre evidenziare tuttavia i tratti distintivi in ordine ai diversi presupposti e tecniche di determinazione della pensione privilegiata ordinaria rispetto a quella tabellare. Così è stato autorevolmente affermato che la pensione privilegiata ordinaria è “legata ad un preesistente rapporto lavorativo di dipendenza volontariamente costituito e quindi anche il relativo trattamento economico retributivo, di cui essa p.p.o. rappresenta la proiezione differita” (Corte cost. n.431 del 1996 e n. 387 del 1989), mentre la pensione tabellare ai sensi dell'art. 67, comma 5, d.p.r. n.1092 del 1973 ha natura meramente risarcitoria della menomazione (alla cui gravità esse è commisurata) subita a causa della prestazione del servizio militare di leva e cioè di un servizio non volontariamente assunto, ma prestato per obbligo legalmente imposto (in questo senso Corte costituzionale n.151 del 24 luglio 1981, Cass. III Sez. n.3645 del 27 marzo 2000 e n.64 del 4 gennaio 2002, nonché Corte dei conti, SS.RR.4/QM/98). Varia altresì il calcolo della prestazione, che nelle pensioni privilegiate tabellari è rapportato alle tabelle previste per le pensioni di guerra, cosìcchè al grado di invalidità riconosciuto al soggetto corrisponde una determinata categoria di pensione, a prescindere da ogni riferimento alla durata del servizio svolto, mentre la pensione privilegiata ordinaria è liquidata con riferimento alla base pensionabile prevista per la pensione normale. Il servizio prestato è quindi rilevante pur nelle pensioni privilegiate ordinarie dei c.d. “percentualisti” (ovvero dei militari che non abbiano maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo), in quanto determina il livello dello stipendio su cui tali pensioni si commisurano. Le stesse Sezioni riunite della Corte dei conti. già con sentenza n.525 del 27 gennaio 1987 avevano avuto modo di puntualizzare con riferimento alle pensioni privilegiate ordinarie che “l'infermità contratta per causa di servizio non fa sorgere un diritto a pensione distinto e separato da quello che nasce dall'anzianità di servizio, ma soltanto ne anticipa la realizzazione senza attendere il compimento dei limiti di età e di servizio” con la conseguenza che anche la p.p.o. non tabellare assolve ad una funzione previdenziale e non riveste natura risarcitoria o indennitaria. Da quanto sopra esposto consegue che in conformità alla consolidata giurisprudenza citata vanno ribadite la funzione previdenziale della pensione privilegiata ordinaria, quale quella percepita dal signor @@@@@@@, ricollegabile all’ anzianità maturata in un rapporto di servizio volontariamente assunto e, quindi, la natura reddituale e non risarcitoria della stessa con conseguente annullamento della sentenza gravata.

Non vi è luogo di provvedere in ordine alle spese non essendosi l'amministrazione appellante costituito a mezzo di legale e non avendo la stessa presentato nota spese.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale d'appello, ogni diversa istanza e eccezione reiette, in accoglimento dell'appello iscritto al n. 19573 del registro di segreteria proposto dal Ministero della difesa,

ANNULLA

la sentenza n. 1211/2003 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.11.2009.

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA APPELLO Sentenza 560 2009 Pensioni 09-12-2009