IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere @@@@@@@, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2009 e con l’assistenza del segretario sig.ra Paola Agostini, la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 031829/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dal sig. @@@@@@@ e riassunto dalla di lui vedova sig.ra  @@@@@@@, nata a omissis, avverso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per l’annullamento del decreto n. 3285 del 5 giugno 2002.

F A T T O

            Con ricorso presentato in data 2 ottobre 2003 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale Regionale il sig. @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. @@@@@@@ @@@@@@@, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’Amministrazione dell’Interno ha respinto la richiesta di pensione privilegiata ordinaria per il periodo successivo al 30 maggio 1995.

            Risulta dagli atti che il sig. @@@@@@@, ispettore della Polizia di Stato in congedo dal 1° giugno 1991, con istanza in data 8 giugno 1992 ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per una serie di patologie contratte a causa di servizio.

            L’interessato è stato sottoposto in data 30 ottobre 1992 a visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bologna che, con verbale n. 4010 in pari data, ha posto diagnosi di: 1) Modeste note artrosiche C/L e segni clinici di artrosi astragalo calcaneare dx con calcificazione del tendine d’Achille con lievi deficit funzionali, 2) Bronchite cronica e, 3) Non esiti funzionali pregressa contusione ginocchio dx, con giudizio medico legale di idoneità al servizio di istituto, di ascrivibilità delle prime due infermità ciascuna all’ottava categoria tab. A per quattro anni e di non classificabilità della terza infermità, tutte già giudicate dipendenti da causa di servizio rispettivamente nel 1972, nel 1966 e nel 1987; per cumulo alla settima categoria tab. A per quattro anni.

            In sede di visita collegiale per rinnovo la Commissione Medica Ospedaliera Prima del Centro Militare di Medicina Legale di Bologna ha confermato la sussistenza, la classifica e la inemendabilità delle predette infermità meritevoli nel complesso di settima categoria tab. A vitalizia.

            Successivamente, con verbale n. 919 in data 4 giugno 2001 la Commissione Medica Ospedaliera Prima del Centro Militare di Medicina Legale di Bologna si è nuovamente espressa sulla idoneità dell’interessato, il quale aveva richiesto nuovi accertamenti sanitari per aggravamento delle affezioni in questione, giudicando lo stesso “idoneo al servizio di istituto, conserva congedo”, confermando la ascrivibilità delle infermità, nel complesso, alla settima categoria tab. A vitalizia.

            Con l’impugnato decreto il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella considerazione che, nonostante l’avvenuto aggravamento, la competente C.M.O. ha confermato che il sig. @@@@@@@ è idoneo al servizio d’istituto (conserva congedo) e visto l’art. 64 del T.U. n. 1092 del 1973 ai sensi del quale il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio,qualora le menomazioni dell’integrità personale subite lo abbiano reso inabile al servizio, ha ritenuto di dover attribuire l’assegno privilegiato di ottava categoria per quattro anni dal congedo e, nel contempo, di dover negare l’ulteriore trattamento privilegiato vitalizio mancando, alla scadenza dei 4 anni, il presupposto della inidoneità al servizio ed infine, pur accogliendo l’istanza di aggravamento presentata in data 28 settembre 1999 dal sig. @@@@@@@, di non doversi adottare alcun provvedimento in quanto l’interessato è stato confermato SI IDONEO.

            Avverso detto provvedimento negativo l’interessato ha presentato l’atto introduttivo del presente giudizio con il quale lamenta l’eccesso di potere per difetto ed incongruità della motivazione nella considerazione che, dai verbali delle visite collegiali sopra indicate, risulta all’evidenza come il giudizio di idoneità al servizio del ricorrente sia il risultato di un evidente errore di valutazione, come dimostrato dalla perizia del dott. Luigi Palermo redatta in data 24 maggio 2003. Peraltro, la bronchite cronica dalla quale è risultato affetto il sig. @@@@@@@ ha portato alla formazione di una neoplasia a carico dell’apparato polmonare del ricorrente che, in data 8 gennaio 2003, è stato sottoposto ad un intervento di resezione del lobo polmonare inferiore sinistro e destro.

            La parte privata chiede conclusivamente il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria per il periodo successivo al 30 maggio 1995, con conseguente corresponsione dei ratei maturati, oltre accessori come per legge.

            In data 24 marzo 2004 la difesa del ricorrente ha depositato una memoria aggiuntiva corredata da relazione specialistica del dott. Alessandro Cameranesi in data 29 dicembre 2003 concludente per la riconoscibilità della P.P.O. di settima categoria dal 1991 al 23 luglio 2002, data di presentazione di ulteriore istanza di nuova visita per aggravamento, e di prima categoria tabella A con assegno di superinvalidità di tab. E lett. B n. 2 da tale data in poi.

            Il Ministero dell’Interno ha depositato in data 5 agosto 2004 il fascicolo pensionistico del ricorrente ed in data 8 febbraio 2006 ha depositato memoria difensiva con la quale conferma la legittimità del proprio operato alla luce della disposizione di cui all’art. 64 del T.U. n. 1092 del 1973 a mente del quale il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, qualora le menomazioni dell’integrità personale subite lo abbiano reso inabile al servizio, ciò che nella specie non si verifica.

            Il ricorrente è deceduto in Bologna il 21 novembre 2004 ed il giudizio è stato riassunto e proseguito dalla di lui vedova sig.ra @@@@@@@ con atto depositato in data 28 gennaio 2009.

            Udita, nella pubblica udienza, la parte privata presente personalmente, non rappresentata, liberamente interrogata dal giudice unico.

            Si dà atto che, per l’assenza della parte pubblica resistente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.

            Il dispositivo della presente sentenza è stato letto nella pubblica udienza del 21ottobre2009 con la precisazione che, ai sensi del primo comma dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008, attesa la particolare complessità della controversia, è fissato – per il deposito della sentenza – termine ordinatorio di sessanta giorni decorrente dalla data odierna.

D I R I T T O

            Come esattamente indicato dall’Amministrazione resistente con il provvedimento gravato in questa sede, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subìto menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”.

            Nella fattispecie qui in discussione, è indubbio che il ricorrente abbia contratto, in servizio ed a causa di servizio, tre patologie delle quali una non classificabile e le altre due ascrivibili ciascuna all’ottava categoria tab. A e, nel cumulo, alla settima categoria tab. A; peraltro tali infermità non lo hanno reso inabile al servizio onde, in applicazione del citato art. 64, deve essere negata la pensione privilegiata.

            Tuttavia il ricorrente apparteneva, in costanza di servizio, al Corpo della Polizia dello Stato, già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della l. n. 121 del 1981, ed allo stesso si applica l’art. 67 e non già l’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e, quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 (in termini, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise n. 125 del 23 ottobre 2006, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 101 del 20 febbraio 2006 e n. 783 del 223 novembre 2005, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 2 del 9 gennaio 2006 e Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 1257 del 25 maggio 2005).

            Invero la disposizione recata dall’art. 5 comma 6 del d.l. n. 387 del 1987, convertito con l. n. 472 del 1987, secondo cui “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”, deve considerarsi a regime, conseguendone che al personale della Polizia di Stato il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 85 dell’11 maggio 1999, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche n. 782 del 5 agosto 2004 nonché Sezione III centrale d’appello n. 267 del 28 aprile 2004).

            Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato risulta erroneo nella parte in cui applica nei confronti dell’odierno ricorrente in luogo dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092 dettato per il personale militare, il precedente art. 64 dettato per il personale civile.

            Ai sensi della disposizione che avrebbe dovuto essere correttamente applicata (si ripete, art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973), il ricorrente risulta in possesso, alla data della cessazione dal servizio ed alla data della domanda pensionistica, dei requisiti prescritti dall’art. 67 per il conferimento della pensione privilegiata e cioè la sussistenza di infermità dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili ad una delle categorie della tab. A annessa alla l. 18 marzo 1968 n. 313 e successive modificazioni ed integrazioni.

            Conseguentemente questo giudicante deve dichiarare il diritto del ricorrente a trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di ottava categoria tab. A decorrenza dalla data di scadenza dei precedenti assegni di privilegio già concessi per il periodo 1° giugno 1991 – 31 maggio 1995 e, per intervenuto aggravamento, di settima categoria tab. A vitalizia con riferimento alla domanda presentata in data 28 settembre 1999.

            Sulle somme che risulteranno dovute spettano altresì gli accessori come per legge da calcolare da ciascuna singola scadenza all’effettivo soddisfo.

Ricorda il Giudicante che, in materia di corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute a titolo di arretrati pensionistici, si sono espresse le Sezione Riunite di questa Corte le quali, con sentenza n 10/2002/QM, hanno così risolto la questione di massima ad esse deferita:

 1)        all'art. 5 della legge n 205 del 2000, nonché all'art. 429 c.p.c. da quella norma richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale;

2)         l'art. 429 comma 3 del c.p.c. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a vedere riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi e la rivalutazione monetaria;

3)         l'art. 429, comma 3 del c.p.c. trova applicazione in tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c.d. tabellari;

4)         l'art. 429 comma 3 del c.p.c., oltre che nei nuovi giudizi, trova applicazione in tutti i giudizi pensionistici pendenti avanti il giudice monocratico alla data (10 agosto 2000) di entrata in vigore  della legge n 205 del 2000 al medesimo trasferiti dalla precedente sede collegiale, nonché nei giudizi d'appello sia che i pregressi processi pensionistici, in primo grado, siano stati decisi in composizione monocratica o collegiale ;

5) la menzionata norma codicistica trova applicazione anche nei giudizi afferenti a rapporti creditori maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n 205 del 2000;

 6)        il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, stabilito dall'art. 429 comma 3 del c.p.c., non va inteso in senso “integrale”,quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato in ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi;

7)         il maggior danno da svalutazione nell'eventuale importo differenziale nonché gli interessi legali, costituiscono componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto in ritardo, per cui gli indicati accessori, anche nel caso di pensioni di guerra e pensioni militari cd “tabellari”, debbono essere attribuiti d'ufficio dal giudice, anche in sede di appello, senza necessità di costituzione in mora o di richiesta di parte, né prova del danno, con decorrenza degli interessi medesimi e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione, determinato alla stregua degli indici  fissati ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dal giorno della maturazione del diritto;

8)         il calcolo del c.d. “maggior importo” tra interessi e rivalutazione va operato ex art. 429 3 comma del c.p.c., tenuto conto delle percentuali degli interessi legali e dell'indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ . rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze  a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall'eventuale prescrizione del credito o dei suoi ratei.

A non dissimili conclusioni è pervenuta la successiva giurisprudenza (cfr. Sezione Prima Centrale n. 130 del 2003), elaborando una soluzione che consente, nella sostanza, di conseguire, in tema di disciplina del cumulo tra interessi e rivalutazione, gli stessi effetti pratici, anche se in base ad un diverso percorso interpretativo che, sinteticamente, può così riassumersi:

1)         l'art. 429 c.p.c. è norma che, nella sua parte sostanziale, consente il cumulo tra interessi e rivalutazione, nel senso che gli interessi si sommano alla rivalutazione e vanno calcolati sulle somme via via rivalutate;

2)         il richiamo dell'art. 5 comma II della legge n 205 del 2000 non concerne, però, la parte sostanziale dell'art. 429 comma III del c.p.c., ma deve intendersi circoscritto a quella parte della norma che ha natura processuale ed ha, quindi, il limitato effetto di introdurre, quali elementi di specialità rispetto all'art. 1224 c.c., la liquidabilità di ufficio e l'automatica quantificazione come “maggior danno” della svalutazione superiore al tasso legale degli interessi;

3)         in altri termini, per i crediti pensionistici di guerra, resta fermo, ex art. 1224 c.c., che la svalutazione è dovuta solo quando sia superiore al tasso legale degli interessi, mentre, ai sensi dell'art. 429 III comma del c.p.c.,deve essere però disposta d'ufficio ed è automatica la liquidazione nei termini di “maggior somma” tra interessi  e rivalutazione:

4)         in tali termini e limiti è stato voluto dal legislatore il rinvio all'art. 429 III comma c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che l'art. 5 comma II  della legge n 205 del 2000, rinviando solo alla parte processuale dell'art. 429 comma III c.p.c., è in parte qua anch'esso norma strettamente processuale e trova applicazione perciò in via retroattiva.

E' a tale ultimo indirizzo interpretativo che questa Sezione intende, invero, aderire, in quanto trattasi di indirizzo che, nel quadro di una soluzione nel suo complesso più piana ed equilibrata, consente di non incrinare la tradizionale interpretazione che costituisce ormai diritto vivente recepito nelle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 429 comma III c.p.c., nella sua parte sostanziale, ha sempre consentito (e continua ancora a consentire, laddove sia ancora applicabile) il cumulo integrale tra interessi e rivalutazione: contemporaneamente garantisce la sopravvivenza, per le pensioni non tabellari, della disciplina di cui all'art. 16, comma 6, della legge n 412 del 1991, all'art. 22, comma 36, della legge n 724 del 1994, sopravvivenza negata dalle SS.RR. nella richiamata sentenza n 10/QM/2002, ma, invece, affermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 459 del 2000, successiva alla legge n. 205 del 2000, che ne ha ritenuto la conformità alla Costituzione.

            Per i motivi sopra esposti il ricorso merita di trovare accoglimento nei limiti sopra detti, sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere @@@@@@@, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 031829/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto da @@@@@@@ e riassunto dalla di lui vedova sig.ra @@@@@@@ e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente, e per lui deceduto della vedova riassuntrice, a pensione privilegiata ordinaria vitalizia di ottava categoria tab. A a decorrere dalla scadenza dei precedenti assegni di privilegio già concessi per il periodo 1° giugno 1991 – 31 maggio 1995 e, per intervenuto aggravamento, di settima categoria tab. A vitalizia con riferimento alla domanda presentata in data 28 settembre 1999.

Sulle somme che risulteranno dovute spettano altresì rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

            Spese compensate.

            Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2009.

DECRETO

            Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nei confronti della parte ricorrente.

Depositato in Segreteria il 1 dicembre 2009

                                                                                    IL DIRIGENTE

 

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.

                                                                                    IL DIRIGENTE

                                    

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 945 2009 Pensioni 01-12-2009