REPUBBLICA ITALIANA sent.157/2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

-

Ha emanato la seguente:

SENTENZA

Sull’istanza di sospensiva formulata in calce ed in relazione al ricorso iscritto al n. 2912 del registro di segreteria, del 5-10-09 dal signor @@@@@@@ nato il OMISSIS a OMISSIS elettivamente domiciliato in -

contro

L’inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche) Sede Provinciale di Isernia, nella persona del Direttore della Sede e legale rappresentante pro-tempore;

Avverso e per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di recupero di credito erariale sul trattamento pensionistico dell’istante n. 0011547 del 27-11-08

Uditi nella camera di Consiglio del 5-10-09 il Cons. Rel. ---delegato in rappresentanza dell’Inpdap.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.

FATTO

Risulta agli atti che il signor @@@@@@@, ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo dal 31-12-1996 per dimissioni volontarie.

Allo stesso, è stato conferito da parte del Ministero dell’Interno - Prefettura di Roma, il trattamento provvisorio di pensione, sempre a decorrere dal 30-12-1996, per un importo annuo lordo di £. 39.898.536 (€ 20.605,88), da recuperare sul trattamento definitivo di pensione.

Con successivi decreti l’Amministrazione di appartenenza ha riliquidato più volte il trattamento concesso in favore del ricorrente, fino all’emanazione del decreto n. 5222 del 03-10-2000, con il quale ha conferito al signor Cipolla il trattamento privilegiato di 6^ ctg. a decorrere dal 31-12-1996.

Tale trattamento pensionistico privilegiato, veniva concesso verso contemporanea cessazione ed imputazione della pensione ordinaria in godimento, a decorrere dal 31-12-1996 per un importo annuo lordo di £. 43.888.500 (€ 22.666,52), e nel medesimo provvedimento rideterminava gli importi della pensione concessa.

Con successivo decreto n. 5297 del 28-11-2003, il sig. C. ha avuto riliquidato il trattamento pensionistico privilegiato.

Infine, con il decreto definitivo n. 1375 del 12-05-2008, è stato riliquidato, al Sig.C., il trattamento pensionistico privilegiato di 6^ ctg. con i seguenti importi: € 22.367,76 (annui lordi) dal 31-12-1996, € 22.471,38 (annui lordi) dal 01-02-1997 ed infine € 22.812,46 (annui lordi) dal 01-07-1997.

Dal conguaglio tra il trattamento pensionistico così come riliquidato con il decreto n. 1375 del 12-05-2008 ed il precedente decreto provvisorio n. 5297 del 28-11-2003, con la rata di lavorazione di dicembre 2008 (rata di lavorazione con la quale si provvedeva ad applicare il decreto n. 1375) veniva accertato, nei confronti del ricorrente, un debito per somme in più corrisposte, dal 31-12-1996 al 30-11-2008, pari ad € 5.036,71.

Tale debito veniva recuperato, dall’Inpdap, con una ritenuta mensile pari ad € 457,88 (1/5 della pensione) con decorrenza dal 01-12-2008 al 30-10-2009.

Con l’interposto gravame, depositato il 10-06-09, il Patronato A.C.A.I. in difetto di legittimazione processuale impugnava il predetto provvedimento di recupero. Con successiva regolare memoria di costituzione in giudizio e procura speciale ex art. 83 conferita all’Avv. Carlo Izzi si provvedeva a sanare con efficacia retroattiva la precedente irrituale condotta rappresentativa e si chiedeva l’accoglimento del ricorso ponendo a fondamento di tale richiesta la sentenza della Corte dei Conti SS.RR. n. 7/QM/07.

Con memoria di costituzione in giudizio del 22-09-09 l’INPDAP evidenzia che nei citati provvedimenti n. 5297/03, provvisorio, e n. 1375/08, definitivo, vi è esplicita riserva di conguaglio.

In via preliminare, fa presente come il ricorso in questione si appalesi del tutto INAMMISSIBILE, in quanto sottoscritto dal responsabile del PATRONATO - A.C.A.I., il quale risulta assolutamente carente di legittimazione attiva, e come tale inidoneo a rappresentare e difendere l’interessato.

Sulla scorta di quanto finora esposto, l’Istituto chiede di adottare ogni necessario provvedimento, nei confronti del summenzionato Patronato, affinchè cessi il perdurare di simili comportamenti.

Nel merito, il ricorso con richiesta dì sospensiva presentato dal  Sig. @@@@@@@ risulta per l’INPDAP totalmente INFONDATO.

Infatti, il provvedimento n. 11547 del 27-11-2008. adottato dall’Inpdap nei confronti del ricorrente, al fine di recuperare l'indebito pensionistico determinatosi dall'applicazione del decreto definitivo n. 1375 del 12.05.2008, scaturisce direttamente dall'applicazione dell'art. 162 commi 7, 8 e 9 D.P.R. n. 1092/73, come sostituito dall'art. 7 D.P.R. n. 138/86, inerente i dipendenti civili e militari dello Stato, come nel caso del ricorrente @@@@@@@, ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato.

La suddetta norma dispone che "qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei Conti, non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la Direzione Provinciale del Tesoro (ora INPDAP), provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito".

Pertanto, non occorre, nel caso di specie, alcun ulteriore atto di accertamento da parte dell'Ente Previdenziale, né alcuna ulteriore comunicazione e/o provvedimento.

Al riguardo, fa rilevare l’INPDAP che, con sentenza n. l/QM/1999, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha statuito che, in tema di indebito formatosi sulle pensioni provvisorie, è del tutto irrilevante la buona fede del percettore, il quale non è legittimato, proprio perché il relativo trattamento è di per sé soggetto a successivo conguaglio o rettifica, a formarsi un ragionevole affidamento circa la stabilità e la correttezza della pensione stessa.

Ciò, anche nell'ipotesi in cui l'erogazione dell'indebito pensionistico si sia protratta per un notevole lasso di tempo.

La citata sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha altresì affermato che, per la pubblica amministrazione, la ripetizione dell'indebito derivante da erogazione di pensione provvisoria, è atto normativamente obbligatorio, sia riguardo all’"an", che al "quantum", mentre restano discrezionali solo le modalità della ripetizione stessa, dovendosi tenere presenti, in particolare, ai fini di un recupero ragionevole e non eccessivamente gravoso, le condizioni attuali del pensionato.

In questo senso, si è espressa anche la giurisprudenza delle Sezioni di Appello della Corte dei Conti, ed in particolare, la Sezione III Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenze n. 225/2003, n. 203/2004, n. 52/A/2001, e, da ultimo, n. 31/2005.

Per quanto invece concerne la sentenza n. 71/2007/QM dell’11/07/07 emessa dalla Corte dei Conti a SS. RR., invocata dal ricorrente a base del ricorso, non può non evidenziarsi che il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, in materia dì pubbìche amministrazioni, già fissato al 31.12.2007 dall'art. 1 comma 132 L. n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), e prorogato al 31.12.2008 dall'art. 25 D.L. n. 248/2007 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria") conv. in L. n. 31 del 28.02.08, è stato ulteriormente prorogato anche per gli anni successivi al 2008 dall'art. 41 comma 6 D.L. 30/12/08 n. 207 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"), convertito in legge n. 14 del 27.02.2009.

Ricorda, inoltre, l’INPDAP che le sentenze passate in giudicato pronunciate da qualsiasi organo giurisdizionale, non possono essere estese a fattispecie estranee a quelle dedotte in giudizio, ostandovi sia il principio di carattere generale del limite soggettivo della cosa giudicata, sancito dall'art. 2909 c.c., che l'insuperabile impedimento della mancanta copertura finanziaria, giusta art. 11-ter co. 7 introdotto nella L. 5/08/78 n. 468 dalla L. 23.08.88 n. 362.

In conclusione, l’Istituto chiede che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato per le ragioni sopra esposte.

Nell’odierna Camera di consiglio, convocata per la delibazione dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato avanzata dal ricorrente in calce all’atto in­troduttivo, le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate negli atti scritti, non opponendosi alla definizione del giudizio mediante l’adozione di una decisione in forma semplificata da adottare ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

In particolare, sia il difensore del ricorrente che il difensore dell’INPDAP hanno rappresentato che si è ormai provveduto al recupero, nei confronti del ricorrente, dell’intero indebito erariale.

Sentite le parti, in tale stato la causa è stata trattenuta in decisione, ed è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

1. Osserva preliminarmente il Collegio che, sebbene l’odierna Camera di consiglio sia stata convocata per la delibazione dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato avanzata dal ricorrente in calce all’atto introduttivo, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, atteso che l’orientamento ormai consolidato assunto in materia dalla giurisprudenza del giudice delle pensioni e delle sezioni centrali d’appello dopo la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 7/2007/QM del 7 agosto 2007, rende la questione di facile soluzione, ed atteso altresì che le parti hanno manifestato il loro assenso alla definizione in tal senso del giudizio.

2. Ciò premesso, si rileva che la questione all’esame del Collegio riguarda il recupe­ro, da parte dell’INPDAP, di una somma indebitamente corrisposta al ricorrente già liquidata in forma definitiva con decreto n. 1375 del 12-5-08 del Ministero dell’Interno.

3. In proposito giova ricordare che sulla questione della ripetibilità dell’indebito pensionistico, a fronte di talune contrastanti pronunce dei giudici d’appello (vedansi Corte dei conti, Sez. I giur. centr. d’app, 26 aprile 2006, n. 99; Sez. III giur. centr. d’app., 29 maggio 2006, n. 236; Sez. giur. d’app. per la Regione siciliana, 6 novembre 2006, n. 172 e 4 gennaio 2007, n. 5) sono recentemente intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti, le quali, con sentenza n. 7/2007/QM del 7 agosto 2007, dopo aver osservato come «(..) secondo la recente giurisprudenza, il recupero dell’indebito formatosi su trattamento pensionistico provvisorio può effettuarsi ai sensi dell’art. 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell’art 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, entro e non oltre il limite temporale stabilito con il regolamento ministeriale, per cui decorso tale termine, il recupero non può più effettuarsi, stante il consolidamento della situazione esistente, per effetto dell’affidamento riposto nella legittima attività dei pubblici poteri», hanno affermato che «con l’art. 2 della menzionata legge n. 241 del 1990 è stato normativamente introdotto il principio della generalizzata certezza dei tempi dell’azione amministrativa, con articolazione del nuovo sistema dei termini su tre livelli: a) il termine predeterminato per legge (livello normativo); b) il termine determinato dalle singole amministrazioni modulandone la durata sulla base della complessità del procedimento da disciplinare (livello regolamentare amministrativo); c) il termine residuale unico e indifferenziato, previsto in caso di carenza di fissazione espressa, sostanzialmente determinato “in misura tale da indurre le Amministrazioni a provvedere” (Corte costituzionale, 23 lu­glio 1997, n. 262; vedasi anche Corte costituzionale, 22 giugno 2004, n. 176)». Le Sezioni Riunite hanno altresì osservato che «quale che sia la natura che viene attribuita a detti termini (quelli fissati dalla legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni e dai regolamenti ministeriali  - ndr), essi comunque ora rappresentano un limite oggettivamente predeterminato ex lege, e si configurano quale elemento essenziale del procedimento destinato a eliminare ogni possibile incertezza, vigendo ora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, l’obbligo per l’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, entro un limite certo», e che «tale innovazione, per quel che qui rileva, è destinata a tutelare i pensionati destinatari dell’azione della pubblica amministrazione, i quali da un lato possono ora riporre un affidamento qualificato nella durata dei procedimenti che li riguardano, e, dall’altro, possono immediatamente far valere le conseguenze dell’inadempimento per superamento del termine prefissato, dovendo peraltro escludersi nella. subiecta materia la necessità di previa diffida per contrastare l’inadempimento, in quanto nella fattispecie si fanno valere diritti soggettivi non subordinati all’adozio­ne di un provvedimento costitutivo dell’Amministrazione (Corte dei conti Sezioni riunite, 23 aprile 1999, n. 10/QM cit.; ex plurimis cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione V, 14 luglio 1997, n. 820; Sezione IV, 11 giugno 2002, n. 3256), ferma restando la diversa, e autonoma problematica relativa alle modalità per accertare e far valere, anche facendo ricorso alle modalità già sommariamente indicate con la sentenza di queste Sezioni riunite n. 1/QM del 1999 (diffida ex legge n. 241 del 1990 e/o denuncia di omissione di atti d’ufficio), eventuali responsabilità in ordine al ritardo e/o all’omissione del provvedimento di liquidazione della pensione definitiva (cfr. art. 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazione nella legge 11luglio 1995, n. 273)». Sulla base di tali argomentazioni le Sezioni Riunite hanno affermato, nella predetta sentenza n. 7/2007/QM del 7 agosto 2007, che «in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione» (si veda Corte dei conti - Sezioni Riunite, n. 7/2007/QM del 7 agosto 2007).

4. Alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella predetta sentenza, con riferimento al caso di specie non può non rilevarsi come nella fattispecie all’esame del Collegio ricorrano tutte le condizioni elaborate dalla giurisprudenza per affermare la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall’amministrazione a favore dell’odierno ricorrente, atteso che risulta inconfutabilmente dagli atti di causa che egli ha sicuramente percepito le somme corrispostegli dall’amministrazione in sede di attribuzione della pensione definitiva in assoluta buona fede, e comunque in assenza di dolo, e che lo stesso ha impiegato le predette somme per attendere alle normali esigenze della vita quotidiana, non potendosi peraltro attribuire alcuna efficacia preclusiva alla clausola di stile inserita nello stesso provvedimento definitivo di liquidazione della pensione (“salvo conguaglio”).

Se tale ultima argomentazione venisse accolta si introdurrebbe fatalmente nella relazione intersoggettiva tra P.A. e pensionato una inammissibile condizione di privilegio a favore della prima con salvezza di ogni atto modificativo del trattamento pensionistico senza limiti temporali ed in carenza quindi di ogni garanzia a favore del pensionato circa la stabilità del tenore di vita così raggiunto.

Del pari priva di pregio si appalesa la tesi della non estensibilità al caso di specie della sentenza n. 7/QM/07 della Corte dei conti ai sensi della L. 14/09 in considerazione del limite soggettivo della cosa giudicata e della mancanza di copertura finanziaria, atteso che ben può l’Autorità giudiziaria, in presenza di una dedotta pretesa formulata in sede di contenzioso giudiziale, adottare un principio giurisprudenziale a fondamento della decisione di accoglimento della domanda dell’attore, attenendo il divieto sopra citato alla, del tutto diversa e distinta, fase amministrativa.

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la Sezione, nel pronunciarsi nel merito del gravame con la presente sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, ritiene che il ricorso in esame vada accolto, tenuto conto che la predetta esigenza di garanzia dell’affidamento può ritenersi costituisca ex se l’oggetto della tutela giudiziale invocata e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato, e la conseguente immediata restituzione, in favore del ricorrente, della somma di € 5.036,71, già recuperata nei suoi confronti in applicazione del provvedimento dell’Inpdap n. 11547 del 27-11-08, sulla partita di pensione.

Sulle somme da restituire al ricorrente in applicazione della presente sentenza vanno corrisposti gli interessi legali dalla data della indebita trattenuta mensile delle somme stesse e fino all’integrale ed effettivo soddisfo.

6. La Sezione ritiene altresì che la presente sentenza debba essere comunicata, a cura della Segreteria, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Molise per gli eventuali provvedimenti di competenza.

7. Spese compensate.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, definitivamente pronunciando con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato, e la conseguente immediata restituzione, in favore del ricorrente, delle somme sinora recuperate nei suoi confronti.

Dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, alle parti costituite, e dispone altresì che la stessa venga puntualmente eseguita dalla amministrazione interessata (Sede INPDAP di Isernia) mediante l’adozione dei conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresa la corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, come per legge, nel senso precisato in motivazione.

Dispone altresì che la presente sentenza venga comunicata, a cura della Segreteria, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Spese compensate.

Così deciso in Campobasso nella camera di Consiglio del 5/10/09.

       L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria il 2 dicembre 2009

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MOLISE Sentenza 157 2009 Pensioni 02-12-2009