REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons, --

Udito l'avv. --

 Visto il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 501/2008)

Sul ricorso iscritto al n. 57955 del registro di segreteria della Sezione, prodotto dalla sig. ------ elettivamente domiciliato   in Roma alla Via ---,  presso il Patronato ..... e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ----

avverso

il Ministero dell'Interno;

FATTO

Il sig. @@@@@@@, già dipendente del Ministero dell'Interno, è cessato dal servizio in data 1 novembre 1995, per limiti d'età.

Presentata domanda di trattamento pensionistico privilegiato   in data 17 marzo 1998   è stato sottoposto a visita medico collegiale presso la   Commissione Medica Ospedaliera    presso il Centro Militare di Medicina Legale - Roma - Cecchignola che con verbale n. 588  ha emesso giudizio diagnostico di “1) Spondilosi lombare; 2) Gastroduodenie rx  accertata; 3) Ipoacusia percettiva bilaterale, VOC m,. 7 bilaterale; 4) Broncopatia cronica; 5) Rinosinusopatia cronica TC accertata; 6) Varici arto inferiore sinistro; 7) Spondilosi cervico-dorsale; 8) Faringite cronica;” ritenendole complessivamente ascrivibili alla 6° categoria per anni 4  e successivamente a vita.

Il giudizio è stato confermato dal   C.P.P.O.  che  nella seduta n. 236 in data 6 ottobre    ha ritenuto:  “l' infermità “Varici arto inferiore sinistro” non dipendente da fatti di servizio e comunque non ascrivibile ad alcuna categoria; le infermità “Ipoacusia percettiva bilaterale, VOC m,. 7 bilaterale;   Rinosinusopatia cronica TC accertata; Faringite cronica” dipendenti da causa di servizio ma non ascrivibili ad alcuna categoria di pensione; le infermità “Spondilosi lombare;  Spondilosi cervico-dorsale” dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili nel complesso alla ottava categoria di pensione; l'infermità “Broncopatia cronica” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria di pensione; l'infermità “Gastroduodenie accertata” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla settima categoria; Per cumulo la menomazione all' integrità fisica è stata ritenta scrivibile alla sesta categoria (8+8+7) per anni 4 e successivamente a vita”

 Con nota

E' seguito  il decreto n. 10300/01 in data 17 agosto 2001 con cui  il Ministero dell'Interno   ha negato a parte attrice il riconoscimento, di trattamento pensionistico di privilegio in conformità al parere reso in data 14 marzo 2001 dalla Commissione Medica Ospedaliera n. 4° per la Polizia di Stato  presso il Centro Militare di Medicina Legale - Roma - Cecchignola che ha ritenuto che   “che le infermità riscontrate pur se dipendenti da causa di servizio non rendevano il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ inabile al servizio”.

Avverso il suindicato provvedimento in data 5 giugno 2002 il sig. @@@@@@@ ha presentato ricorso a questa Corte.

Chiamata la causa all'udienza del 18 ottobre 2006 con   ordinanza n. 839/2006 di questa Sezione, è stato  disposto un supplemento di istruttoria per acquisire dal Collegio  Medico Legale ( Sezione Speciale presso la Corte dei Conti)   un parere, in ordine alla idoneità o meno  del ricorrente al servizio d'istituto.

Con parere reso nella seduta del 21 giugno 2007 l'organo di consulenza medico-legale,   ha  ritenuto   le infermità presentate dal sig @@@@@@@  di entità tale da renderlo non idoneo al servizio di Istituto, e  alla data di riferimento (17 marzo 1998)  complessivamente ascrivibili alla sesta categoria tab. A.

Con memoria in data 14 dicembre 2007 la difesa ha chiesto l'accoglioemnto del gravame con riconoscimento di trattamento pensionistico di sesta categoria tabella A a far data dalla domanda (2 gennaio 1995).

 All'odierna pubblica udienza, la difesa riportandosi agli atti scritti ha chiesto l'accoglimento del gravame.

D I R I T T O

             Con il ricorso in esame il sig. @@@@@@@ ha chiesto di ottenere il riconoscimento, del proprio diritto al trattamento pensionistico di privilegio.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

L'istituto della pensione privilegiata è regolato dall'articolo 33, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680  e   il diritto alla stessa è conseguito  da chi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c)  del comma secondo dell'articolo stesso.  Quest'ultimo subordina il diritto a pensione, tra gli altri casi e per quanto qui d'interesse, al sovvenire di ferite o lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, in conseguenza delle quali il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego.

Va evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione convenuta   la giurisprudenza della Corte dei conti è pacificamente orientata nel senso che sia da affermare il diritto del dipendente al trattamento pensionistico privilegiato anche allorquando cessi dal servizio per cause diverse (dimissioni volontarie, limiti d'età, limiti di servizio) dalla inabilità permanente ed assoluta, ove tale inabilità sia comunque riscontrabile.

 Va ulteriormente precisato che non sono oggetto di contesa né la sussistenza nel ricorrente delle patologie riscontrate alla v.m.c. presso la C.M.O.  del 17 marzo 1998, né la dipendenza delle stesse da causa di servizio. 

Ciò che qui rileva, ai fini di dirimere il contenzioso instaurato dal ricorrente nei confronti dell'Amministrazione previdenziale, è la valutazione della condizione di inabilità assoluta e permanente al servizio alla data della cessazione   del @@@@@@@ dal rapporto di dipendenza, benché in astratto, atteso che la cessazione medesima è avvenuta in concreto per limiti d'età.

            Ciò premesso, ai fini della decisione della presente controversia acquista rilevanza il parere  del Collegio Medico Legale (Sezione speciale presso la Corte dei Conti),   reso in ossequio ai principi in precedenza esposti, che, a seguito di attento esame della documentazione in atti, ha ritenuto il ricorrente non idoneo al servizio d'istituto. 

            Il citato parere, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

            In particolare il consulente evidenzia come vi fosse una profonda compromissione psico-fisica del ricorrente, che   risultava portatore di infermità   che limitavano  “la performance psicofisica tipica di un appartenente alle forze di polizia”.

            Dato il grave quadro morboso, risultante dalla documentazione in atti, non si può non concordare con le conclusioni del consulente d'ufficio,     e ritenere che il sig. @@@@@@@  si trovasse nell'inidoneità a svolgere il servizio d'istituto.

            In conclusione deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico di privilegio di sesta categoria, a far data dalla domanda con conseguente corresponsione dei ratei arretrati, sui quali   competono, altresì, i benefici accessori da determinarsi in relazione alla scadenza dei singoli ratei, come chiarito e confermato dalla più recente giurisprudenza (Corte dei Conti SS. RR. Sentenza n. 10/2002/QM).

            Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio. 

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,   accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara che deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere, il trattamento pensionistico di privilegio di sesta categoria, a far data dalla domanda con consegue, con conseguente corresponsione dei ratei arretrati, oltre i benefici accessori sugli arretrati di pensione. Il tutto come precisato in motivazione.

  Spese compensate.

  Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2008.

                                                                           IL GIUDICE

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