Pensione privilegiata: inammissibile il ricorso in mancanza di una decisione da parte dell'amministrazione di appartenenza - Corte dei Conti Toscana, sentenza 15.12.2009 n. 648
 
 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

 

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere ---, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

(Numero 648/2009)

 

sul ricorso, iscritto al n. 57346 P.C. del registro di Segreteria, promosso da @@@@@@@ – nata il “omissis” e residente in “omissis” – avverso la decisione n. 53, datata 24.05.2006, del Comitato di verifica per le cause di servizio.

 

Nella pubblica udienza del 03.12.2009, non presente né rappresentate la parte attorea.

 

Presente, per l’Amministrazione, il dott. -

 

Visti gli atti ed i documenti della causa;

 

Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;

 

Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;

 

Vista la Legge 27.7.2000, n. 205

 

FATTO

 

1. La signora B., già in servizio presso la Polizia Penitenziaria, con ricorso qui pervenuto l’1.02.2008, impugnava la predetta determinazione n. 53, datata 25.05.2006, con cui veniva respinta, per non riconosciuta dipendenza da fatti di servizio, la sua istanza finalizzata ad ottenere la p.p.o. per le infermità sofferte e riscontrate dalla C.M.O. di Firenze con verbale n. 3270 del 12.12.2003.

 

2. L’Amministrazione, costituitasi con nota del 18.11.2009, rappresenta che la trattazione è oggetto di riesame da parte del predetto Comitato.

 

3. A conclusione dell’odierna udienza di discussione, nel corso della quale il dott. Cacurri si riporta agli atti, questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

 

Secondo consolidata giurisprudenza (SS.RR. n. 2/2002), i ricorsi in materia pensionistica non sono ammessi in mancanza del provvedimento dell’Amministrazione, atto la cui definitiva formazione, nel caso in esame, è ancora “in itinere”, come rappresentato con la recente comunicazione.

 

Peraltro, la ricorrente non ha presentato alcuna documentazione atta ad inficiare il parere a suo tempo emesso dal Comitato di verifica delle cause di servizio ed oggetto di attuale riconsiderazione.

 

In relazione a quanto sopra ed atteso che la norma cui fa riferimento la citata giurisprudenza (l’art. 71 b del R.D. n. 1038/1933) contiene un’espressa sanzione di inammissibilità, mirata a salvaguardare le attribuzioni dell’Amministrazione, che non può vedersi portata in giudizio senza avere emesso definitiva pronuncia sulla questione dedotta in controversia, requisito che costituisce presupposto processuale e la cui mancanza preclude al Giudice di procedere all’esame del merito del ricorso, l’autorità giudicante deve affermare l’inammissibilità della domanda.

 

Attesa la complessità della materia, e la verosimile incompleta conoscenza della stessa da parte della ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 57346 P.C.) proposto da @@@@@@@, nei confronti del Comitato di verifica per le cause di servizio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara inammissibile il ricorso stesso.

 

Spese compensate.

 

Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 03.12.2009.

 

IL GIUDICE UNICO

 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 15/12/2009