CERTIFICAZIONE PER RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO

I dipendenti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni godono di speciale tutela verso gli stati morbosi sopraggiunti a causa del Servizio prestato in favore della comunita'.
L’ Art. 36 del DPR 686/1957 non prevede espressamente che la domanda per accertamento relativo all’ infermita’ dipendente da causa di servizio venga accompagnata dalla presentazioone di un certificato medico: il pubblico dipendente deve presentare una domanda scritta all’ Amministrazione indicando egli stesso la natura dell’ infermita’, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sulla integrita’ fisica.
E’ ovvio pero’ che l’ interessato trarra’ queste informazioni di natura squisitamente medica da un referto radiologico o strumentale, da una cartella clinica, o, piu’ spesso ancora, da un certificato medico. Questo certificato pur potendo essere redatto da qualunque medico, viene generalmente chiesto al proprio Medico di Famiglia.
Mentre l’ assistenza ulteriore al paziente (tipicamente nel corso della visita collegiale) e’ atto squisitamente specialistico, il buon esito della pratica si basa in gran parte sulla correttezza formale e sostanziale della documentazione sanitaria prodotta dall’ assistito, e in particolare del primo certificato.

E’ necessario percio’ che il MdF conosca bene i punti fondamentali della questione:

PUNTI IMPORTANTI

2) La "pensione privilegiata". I due trattamenti non si escludono l’ un l’ altro.

Il grado di invalidita’ viene valutato in base a due tabelle di legge (tab. A e B), divise in fasce dette "categorie".
La tabella B da' diritto solo alla corresponsione dell’ equo indennizzo (e non alla pensione privilegiata).La soglia minima (ottava categoria della fascia B) corrisponde (all’ incirca, in quanto le tabelle di legge non riportano percentuali precise) ad una invalidita’ del 10% .
Qualora la patologia comporti una valutazione inferiore alla soglia minima viene comunque riconosciuta la dipendenza da c.di s. (utile in caso di futuro aggravamento e per benefici accessori, come il congedo straordinario per cure termali) ma non viene erogato alcun risarcimento. 
E’ percio’ inutile, da questo punto di vista, iniziare procedure per patologie transitorie o di minima rilevanza (2). Puo’ essere utile invece se si abbia ragione di temere un aggravamento futuro.
L’ accertamento della sussistenza di causa di servizio avviene mediante una visita collegiale effettuata presso la Commissione Medica Ospedaliera; del collegio fa parte, obbligatoriamente, un Sanitario nominato dall’ interessato. Data la complessita' della materia da trattare sarebbe auspicabile che il paziente venga accompagnato da uno specialista o da un MdF particolarmente esperto.
Data tale obbligatorieta' della presenza del Medico di Parte lo Stato rimborsa (a tariffa fissa) la spesa della visita.

CASI FREQUENTI

Vengono generalmente riconosciuti dipendenti da causa di servizio:

NOTE:

1 Il Consiglio di Stato (Sez.V, 29/4/85 n. 200) ha stabilito che il termine di 6 mesi decorre dal momento in cui l’ interessato ha potuto avere l’ esatta cognizione della natura e delle cause dell’ infermita’ che lo aveva colpito. In particolare la decorrenza inizia non dal momento in cui si e’ avuta conoscenza del mero fatto, ma da quello in cui ha acquistato la capacita’ critica necessaria per collegare tale infermita’ alle cause che l’ avevano determinata.

2 Potrebbe essere utile ottenere tale riconoscimento qualora si prevedesse un peggioramento futuro, anche collegato a processi fisiologici, in quanto una patologia insorgente in un organo gia’ riconosciuto malato per causa di servizio viene anch'essa generalmente attribuita a tale causa, in base a criterio presuntivo (per es. un trauma al ginocchio con modesti esiti non ascivibili ad alcuna categoria che evidenzi dopo qualche anno note importanti di gonartrosi).

(Daniele Zamperini, Avvenire Medico 1999)