Astensione facoltativa riconosciuta nella misura massima di cinque anni
Periodi di maternità anche fuori dal lavoro PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inps 102/2002)
   
   
Con l’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è stata prevista la “facoltà di riscattare, a domanda, (….), nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l’assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80 per cento, purché‚ in ogni caso, si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1° gennaio 1994”. Inoltre, con lo stesso articolo, fu stabilito anche che “I periodi successivi al 1° gennaio 1994 per i quali sia prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché‚ intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, (….), a contribuzione figurativa (….)”. L’articolo 2, commi 4 e 5, del DLgs n. 564, nel ridisciplinare quanto già previsto dall’articolo 14 del DLgs n. 503/1992, relativamente al riconoscimento dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e al riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, non ha subordinato tale possibilità alla collocazione temporale successiva al 1° gennaio 1994 (come invece richiedeva l’articolo 14 del DLgs n. 503/1992). Poiché, però, l’articolo 14 del DLgs n. 503/1992 non era stato soppresso, gli Istituti previdenziali hanno continuato a riconoscere i periodi in questione solo se collocati dopo il 1° gennaio 1994. Ora, sia la formulazione dell’articolo 25, comma 2, del TU di cui al DLgs n. 151/2001, per quanto riguarda il riconoscimento dei periodi corrispondenti al congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) e la formulazione dell’articolo 35, comma 5, dello stesso Testo Unico, per quanto riguarda il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale (ex astensione facoltativa), sia, soprattutto, l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 14 del DLgs n. 503/1992 e l’abrogazione dell’articolo 2 del DLgs n. 564/1996, rendono più esplicita la normativa: unica condizione richiesta è quella di poter far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, in costanza di rapporto di lavoro, al momento della presentazione della domanda, senza alcun riferimento alla collocazione temporale dei periodi in questione. L’INPS, con la Circolare n. 102 del 31 maggio 2002, ha emanato le nuove disposizioni precisando, tra l’altro, che i periodi che si collocano temporalmente prima del 1° gennaio 1994 (e che vanno considerati nell’entità vigente nel tempo) possono essere riconosciuti con effetto non anteriore al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del DLgs n. 151/2001. (12 giugno 2002)  


INPS - Circolare n. 102 - Roma, 31 Maggio 2002 OGGETTO: Riconoscimento dell’accredito figurativo e del riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Corte Costituzionale ordinanza n. 193 del 6 - 14 giugno 2001.

 

 
SOMMARIO: Criteri per accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro anche anteriormente al 1° gennaio 1994.

Premessa

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), in data 27 aprile 2001, devono essere riconsiderate alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 25, comma 2, e nell’articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo le disposizioni emanate in materia di accredito figurativo e di riscatto rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità avvenute al di fuori di un rapporto di lavoro.

Ciò anche in considerazione dell’ordinanza n. 193 del 6-14 giugno 2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

Si forniscono pertanto i nuovi criteri applicativi conseguenti alle innovazioni legislative in materia.

1. Periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, in assenza di rapporto di lavoro (art. 25, comma 2, DLgs n. 151/2001)

L’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre per i periodi relativi a maternità intervenute al di fuori di un rapporto di lavoro, l’accredito figurativo, nella durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria, a prescindere dalla circostanza che detti eventi siano precedenti o successivi al rapporto di lavoro stesso, aveva stabilito che tale facoltà era esercitabile a condizione che l’evento da riconoscere si collocasse temporalmente dopo il 1° Gennaio 1994 e che, alla data della domanda, l’interessato potesse far valere il requisito di 5 anni di contribuzione, versata per effettiva attività lavorativa.

Al riguardo l’art. 25, comma 2, del decreto n. 151 dispone che "in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di paternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [1], con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento".

L’art. 86 del decreto n. 151 ha abrogato il comma 3 dell’art. 14 del decreto legislativo n. 503/1992.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001, i periodi corrispondenti a quello dell’astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, già previsto dall’art. 14 del decreto n. 503, sono riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

Il suddetto articolo 25, non ponendo più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere, ha pertanto esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, consentendo il riconoscimento figurativo dei relativi periodi nella durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria fruita in costanza di rapporto di lavoro.

La durata degli accrediti relativi ai periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro dovrà essere stabilita con riferimento al settore di attività nel quale risulta accreditato il primo contributo obbligatorio successivo al periodo da riconoscere.

Si ricorda che la durata dei periodi da accreditare figurativamente in corrispondenza dell’astensione dal lavoro per maternità varia in relazione alla collocazione temporale dell’evento.

Ad ogni buon fine si ricorda che prima dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, cioè fino al 17 gennaio 1972, a norma della legge 26 agosto 1950, n. 860 e della legge 23 maggio 1951, n. 394, i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro erano così stabiliti:

1. per le addette all’industria: tre mesi precedenti la data dal parto e otto settimane successive al parto;

2. per le addette ai lavori agricoli: otto settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto;

3. per le addette ad altri lavori subordinati, con esclusione delle lavoratrici a domicilio e delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari: sei settimane precedenti la data del parto e otto settimane successive al parto.

L’ammontare del valore figurativo da attribuire a tali periodi va individuato applicando le disposizioni di carattere generale, di cui all’articolo 8 della legge n. 155/1981 [1] (v. circolare n. 598 del 24 luglio 1982).

2. Periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro (art. 35, comma 5, DLgs n. 151/2001)

L’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, nell’introdurre la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, in assenza di rapporto di lavoro e a prescindere che gli stessi siano precedenti o successivi ad un rapporto di lavoro, purché risultino maturati almeno cinque anni di contribuzione conseguente ad effettiva attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di riscatto, aveva riferito tale facoltà ai soli periodi successivi al 1° gennaio 1994.

L’art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone che "per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [2], e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa".

Con l’entrata in vigore del decreto n. 151 che ha tra l’altro abrogato l’art. 14, comma 1, del decreto n. 503, sopra citato, i periodi corrispondenti a quello dell’astensione facoltativa relativi ad eventi verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, sono riscattabili, a domanda, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni già previsto dalla norma citata, indipendentemente dalla collocazione temporale del periodo.

L’articolo 35, non ponendo più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere, ha pertanto esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, consentendo il riscatto dei relativi periodi nella durata corrispondente a quella dell’astensione facoltativa fruita in costanza di rapporto di lavoro, cioè per un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità e nel limite massimo di cinque anni.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo degli oneri di riscatto, si confermano i criteri della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 [2], per tutti i periodi temporalmente precedenti il 1° gennaio 1996.

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, invece, dovrà essere calcolata la riserva matematica nei confronti dei richiedenti che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato l’anzianità contributiva di 18 anni necessaria per liquidare una pensione interamente retributiva, mentre si applicheranno i criteri introdotti dal decreto legislativo n. 184/1997 (calcolo percentuale), per coloro che alla medesima data possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a detto limite (v. circolare n. 162 del 19 luglio 1997).

3. Criteri operativi

Le Sedi, alla luce delle nuove disposizioni, potranno riesaminare a domanda le richieste definite in maniera difforme, tenendo presente che i periodi connessi a maternità verificatesi al di fuori di un rapporto di lavoro dovranno essere accreditati o ammessi a riscatto nella medesima durata prevista per gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto lavorativo e nei confronti delle medesime categorie di soggetti tutelati dalla normativa vigente al momento dell’evento (la categoria va individuata con riferimento al primo contributo obbligatorio accreditato successivamente al periodo da riconoscere).

In particolare, per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria relativi a maternità comprese fra il 4 gennaio 1951 ed il 17 gennaio 1972 si dovrà effettuare il riconoscimento figurativo esclusivamente in favore della madre, nella durata prevista dalla legge n. 860/1950 e dalla legge 394/1951, come precisata al precedente punto 1, mentre il periodo di astensione facoltativa da ammettere a riscatto (sempre in favore della sola madre) non potrà comunque eccedere la durata di sei mesi (trascorse le otto settimane di assenza obbligatoria post–partum), collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino.

In sede di accredito degli eventi relativi ai sopra richiamati periodi va peraltro considerato quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, della legge n. 1204/1971, secondo il quale alle maternità in atto alla data di entrata in vigore della predetta norma (18 gennaio 1972) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (legge n. 860/1950) e, conseguentemente, gli stessi limiti temporali di riconoscimento figurativo.

I periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi all’evento, collocati in vigenza della legge n. 1204/1971 e fino alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (18 dicembre 1977), sono riconoscibili figurativamente, in favore della madre; il periodo corrispondente all’astensione facoltativa da ammettere a riscatto non potrà comunque eccedere la durata di sei mesi (successivi ai tre di assenza obbligatoria post-partum), collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino.

Con l’entrata in vigore della legge n. 903/1977, il diritto di assentarsi facoltativamente dal lavoro per sei mesi entro l’anno di vita del bambino è stato riconosciuto (art, 7, comma 1) anche al padre, ma solo in alternativa alla madre.

Conseguentemente, dalla entrata in vigore della legge n. 903/1977 e fino alla entrata in vigore della legge n. 53/2000, sarà possibile riconoscere alternativamente a ciascun genitore la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa (ovviamente con gli stessi limiti e per la stessa durata prevista nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro).

Per gli eventi collocati nell’ambito di applicazione della legge n. 53/2000, infine, sarà possibile il riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria ovvero il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa con gli stessi criteri, con gli stessi limiti temporali e nei confronti degli stessi soggetti individuati dalla predetta norma per le maternità intervenute nel corso di un rapporto di lavoro.

Va tenuto altresì presente che la legge n. 53/2000 (v. circolare n. 15 del 23 gennaio 2001) ha riconosciuto al padre il diritto autonomo a fruire dell’astensione facoltativa, ha introdotto nuovi limiti riguardanti sia l’età del bambino (otto anni), sia la durata dei periodi fruibili dal padre (sei/sette mesi) ed ha fissato limiti temporali complessivi per i casi di astensione da parte di entrambi i genitori (dieci mesi, elevabili ad undici).

Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 1° gennaio 1994, riconoscibile già a norma dell’art. 14, del decreto legislativo n. 503 del 1992, si richiamano le circolari n. 144 del 24 giugno 1993, n. 24 del 26 gennaio 1995, n. 167 del 13 giugno 1995 e n. 62 del 18 marzo 1996.

4. Effetti della contribuzione ai fini pensionistici

4.1 Contribuzione figurativa accreditata per periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, in assenza di rapporto di lavoro

L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 151, dispone che per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, "sono considerati utili ai fini pensionistici".

I contributi in questione sono da considerare utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità.

Le domande di pensione diretta o ai superstiti, pendenti in sede amministrativa o giudiziaria, devono essere definite tenendo conto degli eventuali contributi accreditabili ai sensi delle disposizioni in parola.

Devono essere riesaminate ed accolte, a richiesta degli interessati, le domande di prestazione, già definite negativamente per mancanza dei requisiti contributivi ed assicurativi con provvedimento per il quale non si è verificato il termine di decadenza (v. circolare n. 123 del 29 maggio 1997).

Le istanze ovvero i ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.

Per quanto riguarda gli effetti, secondo quanto dispone la norma, la contribuzione figurativa viene accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

Per gli effetti dei contributi figurativi ai fini pensionistici occorre tenere presente che la contribuzione relativa a periodi compresi entro il 1° gennaio 1994 è da considerare utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 (27 aprile 2001).

Di conseguenza, le prestazioni da liquidare con il computo determinante della contribuzione dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro anteriori al 1° gennaio 1994 non possono avere decorrenza anteriore al 1° maggio 2001 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del citato decreto legislativo). Nei casi in cui l’accreditamento sia richiesto da soggetti già titolari di prestazioni pensionistiche deve procedersi alla ricostituzione delle stesse con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo (1° maggio 2001), ove si tratti di prestazione avente decorrenza anteriore a tale data, ovvero con effetto dalla stessa data di decorrenza della prestazione, ove quest’ultima sia successiva al 30 aprile 2001.

4.2 Contribuzione di riscatto per periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro (art. 35, comma 5, DLgs 151/2001)

I contributi versati a norma delle menzionato articolo 35, comma 5, devono essere computati, agli effetti del diritto a pensione e della misura della stessa, come se fossero stati tempestivamente versati in corrispondenza dei periodi di astensione facoltativa.

Qualora si tratti di astensioni facoltative che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1994, le pensioni dirette e ai superstiti devono essere liquidate con la decorrenza di legge e, comunque non anteriore al 1° maggio 2001 (1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151). Per i titolari di pensione il trattamento pensionistico deve essere ricostituito con la decorrenza originaria, ovvero, nel caso in cui la pensione sia stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° maggio 2001, a far tempo da quest’ultima data.

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione debba essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato, come precisato al precedente punto 2, non più in termini di riserva matematica, ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.

Si ricorda che ai fini del calcolo della pensione contributiva, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, afferente i periodi oggetto di riscatto, ha effetto, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dalla data della domanda di riscatto per tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere, si applica l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [2] (articolo 4 del decreto n. 184 del 1997).

IL DIRETTORE GENERALE - TRIZZINO