Come va in pensione un poliziotto PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Gradirei avere informazioni sul calcolo della percentuale spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato considerando, come aliquota massima, l’80 per cento. Ritengo di avere le idee piuttosto confuse sul come si determina questo 80 per cento. A me è stato detto che dopo 20 anni di contributi (comprensivi sia della maggiorazione di un anno ogni cinque sia di eventuali anni fatti fuori della propria Amministrazione e già ricongiunti) si matura il 44 per cento; al 44 per cento si somma un ulteriore 18 per cento (del quale non mi spiego il perché se non per l’attribuzione dell’aliquota del 3,6 per cento annuo ai cinque anni di maggiorazione figurativa); al 62 per cento così determinato si devono aggiungere 3,6 punti percentuali per ogni anno fino al 31 dicembre 1997 e 2 punti percentuali per ogni anno successivo al 1997. Ma, così facendo, i cinque anni di maggiorazione verrebbero calcolati due volte! È possibile? Venendo al mio caso: dal 1980 al 1982 ho prestato attività lavorativa come elettricista e tale contribuzione è stata poi ricongiunta nella posizione assicurativa presso l’attuale Amministrazione; dal 1982 (mese di Maggio) sono alle dipendenze del Ministero dell’Interno in quanto appartenente alla Polizia di Stato. Ora, applicando al mio caso quanto mi è stato detto, io dovrei aver maturato l’aliquota del 76 per cento e tra due anni raggiungerei l’80 per cento. Posso avere da Voi la certezza del calcolo di cui sopra? (28 settembre 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

Il criterio per la determinazione dell’aliquota di calcolo maturata alle varie date (31 dicembre 1992, per il calcolo della "quota a" di pensione; 31 dicembre 1995, per il calcolo della "quota b" di pensione nel caso di calcolo con il sistema misto; 31 dicembre 1997, per la variazione dell’aliquota di computo [1] dal 3,6 al 2 per cento annuo dal 1° gennaio 1998) lo abbiamo illustrato in una precedente risposta riferita a un carabiniere.

Precisiamo che l’aliquota relativa ai cinque anni di maggiorazione agisce una sola volta; peraltro i cinque anni di maggiorazione si maturano con 25 anni di servizio effettivo e non con 20. Quanto ai 18 punti percentuali, da aggiungere all’aliquota del 44 per cento relativa ai primi 20 anni di contribuzione, riteniamo che sia una informazione errata o male interpretata.

Per quanto riguarda gli appartenenti alla Polizia di Stato va precisato che le aliquote da Lei indicate (44 per cento e 3,60 per cento) si applicano a coloro che erano in servizio prima della riforma attuata con la legge 1 aprile 1981, n. 121, entrata in vigore il 25 aprile 1981, e, quindi, già appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al disciolto Corpo della polizia femminile.

Al personale arruolato dopo la riforma si applicano le aliquote previste per i dipendenti civili dello Stato stabilite dall’ articolo 44 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, corrispondenti al 35 per cento per i primi 15 anni di contribuzione e 1,8 punti percentuali per ogni anno di contribuzione oltre i primi 15, fino al massimo dell’80 per cento che si raggiunge con 40 anni di anzianità contributiva. Ovviamente, nell’anzianità contributiva da considerare devono essere compresi sia gli eventuali periodi ricongiunti sia la maggiorazione di cinque anni (un anno per ogni cinque anni di servizio effettivo).