Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza 24 agosto 2007 , n. 4487

N. 4487/07 REG.DEC.
N. 6706 REG.RIC.
ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sull’appello n. 6706/1997 proposto dal signor ...omissismsmvld.... rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Romano con domicilio eletto in Roma Via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso l’avv.ssa Stefania Iasonna;

CONTRO

Il COMUNE DI BENEVENTO rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Testa con domicilio eletto in Roma Via Giulio Cesare n. 71, presso l’avv. Umberto Del Basso De Caro;

per la riforma

dell’efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA-NAPOLI: SEZIONE V 464/1997, concernente DINIEGO CONCESSIONE RENDITA VITALIZIA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito all’udienza del 19 dicembre 2006 il relatore Consigliere Nicola Russo. Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’appellante, dipendente del Comune di Benevento, con la qualifica di capo servizio di ruolo dei vigili urbani, nonché invalido per causa di servizio (accertata in data 7.1.1983 dall’O.M. di Caserta), impugnava dinanzi al TAR Campania il provvedimento dell’1.9.1986 con cui il Comune di Benevento gli aveva negato la concessione di una rendita vitalizia in relazione all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, per la quale gli era stato già liquidato l’equo indennizzo.

Il TAR Campania, sez. V, con sentenza n. 464/97 del 20.2.1997, respingeva il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. R. ha proposto appello avverso la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, con conseguente accoglimento della domanda così come formulata con il ricorso introduttivo del giudizio e con vittoria delle spese del doppio grado.

Resiste all’appello il Comune di Benevento, che ne chiede la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con salvezza delle spese.

Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 19.12.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La richiesta dell’appellante di concessione di rendita vitalizia in aggiunta alla concessione dell’equo indennizzo appare infondata, trattandosi di due distinti trattamenti previdenziali, che possono essere concessi solo in alternativa tra loro e non sono, quindi, cumulabili.

Il sistema è, infatti, imperniato sugli istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ed esclude il cumulo fra la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, da un lato, ed equo indennizzo, dall’altro (art. 50 d.P.R. 3.5.1957, n. 686; art. 66 d.P.R. 13.5.1967, n. 268).

La giurisprudenza è, infatti, da tempo consolidata nel senso che “nell’attuale sistema (art. 50 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 ed artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo; pertanto, l’art. 11 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 va inteso nel senso che, ferma restando l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli Enti locali assicurati presso l’I.N.A.I.L. a norma di legge (art. 11 primo comma D.P.R. n. 191 cit.), agli altri dipendenti non assicurati presso l’I.N.A.I.L. – perché non addetti a lavori soggetti all’assicurazione obbligatoria – è esteso l’equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (art. 1 terzo comma D.P.R. n. 191 suddetto)” (cfr. Cons. St., sez. V, 11.12.1992, n. 1453; Cons. St., sez. IV, 30.9.1987, n. 569; Cons. St., sez. V, 20.10.1988, n. 603; id., 21.12.1989, n. 663; id., 6.3.1990, n. 257; id., 8.2.1991, n. 133; id., 19.11.1992, n. 1328; id., 6.12.1933, n. 1255; id., 10.5.1994, n. 455; id., 3.8.1995, n.1149; id., 28.1.1997, n. 83; id., 1.4.2004, n. 1741; id., 3.7.2003, n. 3969; id., 8.5.2002, n. 2454).

L’appello va, pertanto, respinto e, per l’effetto, va confermata l’impugnata sentenza.

Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe, e per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2006 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Caro Lucrezio Monticelli Consigliere

Nicola Russo Consigliere estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/08/07