Inutile ricorrere per avere l'intera contigenza
 
.Premesso che non diamo consigli ma cerchiamo di fornire informazioni per consentire a ciascuno di fare le scelte con consapevolezza, nel merito delle questioni poste ci sembra che siate sufficientemente informati per poter assumere la decisione più opportuna. Infatti il comma 4 dell’articolo 10 del DL 29 gennaio 1983, n. 17 [1], stabilisce con chiarezza che "dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento" "sono attribuite per l'intero importo" "le variazioni dell'indennità integrativa speciale" e non l’indennità integrativa speciale.

Sull’argomento c’è giurisprudenza più che consolidata [2] e appare strano che vi sia chi propone di continuare il contenzioso senza fornire adeguate informazioni ai potenziali ricorrenti e senza informarli dell’orientamento dei Giudici del merito.

La richiesta tesa a ottenere che la perequazione al costo vita sia determinata con riferimento all’intero importo dell’indennità integrativa speciale e non all’importo in pagamento (riproporzionato in quarantesimi), appare sostenibile con riferimento alla formulazione del comma 4 dell’articolo 10 del DL n. 17/1983 [1], non abrogato o modificato dall’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 [3], che ha introdotto il nuovo meccanismo della perequazione automatica delle pensioni. Ma, prima di iniziare il contenzioso, è opportuno quantificare il beneficio che deriverebbe da una eventuale sentenza favorevole considerato che, sulla eventuale maggiore quota di pensione da valutare, va applicata l’aliquota di perequazione ridotta al 90 per cento o al 75 per cento. Considerando l’aliquota dell’1,7 per cento, utilizzata per la perequazione con effetto dal 1° gennaio 2006, per ogni 100 euro di maggiore importo, eventualmente da considerare (qualora venisse accolta la richiesta di applicare l’aliquota di perequazione con riferimento all’intero importo dell’indennità integrativa speciale e non all’importo in pagamento), si avrebbe un maggiore incremento, rispettivamente, di 1,53 euro o 1,27 euro.

1] DL 29 gennaio 1983 n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito, con modificazioni, in legge 29 marzo 1983, n. 79

Art. 10. Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata.

1. Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

2. È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.

3. La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.

4. Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti.

5~7. ...................omissis...................

 

 

[2] Corte dei Conti - Sezione III di Appello - Sentenza 1 luglio 2002, n. 230

In applicazione dell'art. 10 del DL 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1983 n. 79, alla pensione anticipata accede l'indennità integrativa speciale liquidata secondo la percentuale corrispondente all'anzianità utile a pensione con diritto, a seguito del successivo compimento dell'età pensionabile, alla liquidazione per intero delle successive variazioni dell'indennità in questione; è, di conseguenza, esclusa la successiva riliquidazione di tale indennità nella misura massima.

 

 

Corte dei Conti - Sezione III di Appello - Sentenza 30 luglio 2002, n. 264

L'articolo 10 del DL 29 gennaio 1983 n. 17, allorché stabilisce che "le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento …", si riferisce solo agli incrementi dell'indennità integrativa speciale e non al ripristino dell'indennità in misura intera. Tale norma è, peraltro, superata dal meccanismo di adeguamento automatico introdotto dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, secondo cui le percentuali di variazione sono attribuite in misura intera sull'ammontare complessivo del trattamento, comprensivo della voce pensione e della indennità integrativa speciale.

 

 

 

[3] Legge 27 dicembre 1983 n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 21.

Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.

La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento.

.....................omissis......................

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1° maggio 1984 sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Gli aumenti dovuti ai sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale di cui al sesto comma.

Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

.....................omissis......................

 

 

DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 11. Perequazione automatica delle pensioni.

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all’andamento dell’economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell’articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui.

 

 

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 14. Perequazione automatica delle pensioni.

1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

 

 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.