Contributi
Riscattare l'aspettativa per motivi di famiglia PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Una dipendente ministeriale nel 2000 ha chiesto il riscatto di due periodi di aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, sempre relativi all’anno 2000. Tale riscatto, ai sensi del DLgs 564/1996, si realizza utilizzando i coefficienti di riserva matematica ex art. 13 della Legge 1338/1962 (distinti per maschi e femmine) o quelli determinati dal DM 9 maggio 1992 (uguali per entrambi i sessi)? (23 marzo 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

Occorre, innanzitutto, verificare l’anzianità contributiva che la persona interessata al riscatto poteva far valere alla data del 31 dicembre 1995 per poter stabilire se la contribuzione relativa all’anno 2000 ricade nel sistema retributivo o nel sistema contributivo in quanto il sistema classico del riscatto, utilizzando i coefficienti attuariali, si applica soltanto in presenza del sistema retributivo.

Per i criteri di determinazione dell’onere del riscatto, riferito a periodi da valorizzare con il sistema retributivo, è opportuno ricostruire un po’ di storia. Con l’articolo 2, comma 4, del DL n. 694/1982 [1], è stato disposto che il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato per gli iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). A seguito di tale disposizione è stato emanato il DM 8 aprile 1983 con il quale è stato stabilito che anche per gli statali si applicano le tabelle allegate al decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981 che prevedono coefficienti attuariali diversi tra uomini e donne stante la diversa età prevista nell’AGO per il diritto alla pensione di vecchiaia. Inoltre, sempre nell’intento di rendere omogeneo il costo del riscatto, lo stesso DM stabilisce che l’incremento dell’importo della pensione, a seguito del riscatto, deve essere determinato applicando l’aliquota del 2 per cento su base annua.

Il Consiglio di stato ha dichiarato illegittimo il DM 8 aprile 1983 nella parte in cui, recependo quelli fissati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la determinazione della riserva matematica, fissa coefficienti attuariali, per la determinazione del riscatto del periodo legale del corso di laurea, diversi tra uomini e donne in quanto, l’applicazione agli statali di tali coefficienti, determinati in base all’età pensionabile nel sistema dell’assicurazione generale, crea un’ingiustificata disparità di trattamento tra statali e iscritti all’INPS e tra statali dei due sessi tenuto conto del fatto che per i dipendenti dello Stato l’età per la pensione di vecchiaia era la stessa per uomini e donne ed era superiore a quella prevista per gli iscritti all’AGO.

A seguito dei rilievi del Consiglio di Stato il Ministro del tesoro ha emanato il DM 9 maggio 1992 [2] con il quale sono stati definiti coefficienti attuariali unici sia per gli uomini sia per le donne da applicarsi per le domande presentate successivamente al 3 ottobre 1982, data di entrata in vigore del DL n. 694/1982, ed è stata confermata l’aliquota del 2 per cento annuo per il calcolo dell’incremento dell’importo della pensione a seguito del riscatto.

Come è noto, con l’ articolo 2, comma 21, della legge n. 335/1995, è stato disposto che anche le lavoratrici del pubblico impiego possono chiedere la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età. Pertanto, il DLgs 30 aprile 1997, n. 184, attuativo della delega conferita con l’articolo 1, comma 39, della legge n. 335/1995, per armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria:

- con l’ articolo 2, comma 4, ha disposto che ai fini del calcolo dell’onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [3]; quindi, finché non saranno rideterminati i coefficienti attuariali, come prevede lo stesso comma 4 dell’articolo 2, si applicano i coefficienti attuariali stabiliti con il DM 19 febbraio 1981 differenziati tra uomini e donne;

- con l’articolo 2, comma 5, ha disposto che per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Quanto alla retribuzione di riferimento da utilizzare per determinare l’incremento dell’importo della pensione, a seguito del riscatto nel sistema retributivo, si deve tenere conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’ articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335/1995. Pertanto occorre fare riferimento alla retribuzione pensionabile utilizzabile per la "quota a" o per la "quota b" della pensione a seconda che i periodi oggetto di riscatto si collochino prima del 1° gennaio 1993, oppure dopo il 31 dicembre 1992 ovvero "a cavallo" di tali date.

Le disposizioni dettate dal DLgs n. 184/1997 si applicano alle domande di riscatto presentate a partire dal 12 luglio 1997, data della sua entrata in vigore, mentre, per le domande di riscatto presentate fino all’11 luglio 1997, continuano ad applicarsi i coefficienti attuariali unici stabiliti con il DM 9 maggio 1992 [2].

Un’ultima precisazione. Il riscatto di cui al quesito è previsto dall’ articolo 5, comma 1, del DLgs n. 564/1996, il quale, per la determinazione dell’onere, fa riferimento all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e l’ articolo 4 del DLgs n. 184/1997 stabilisce che le modalità definite per il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere, si applica l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [3].