Quesito
Condividiamo le perplessità ma, d'altra parte, l'articolo 80, comma 3,della legge n. 388/2000 [1], si limita a maggiorare l'anzianità contributiva.
Nel sistema di calcolo retributivo la maggiorazione dell’anzianità contributiva fa crescere l'aliquota di calcolo e produce effetti sull’importo della pensione; nel sistema di calcolo contributivo la maggiorazione dell'anzianità contributiva non produce alcun effetto né sull'entità della contribuzione da valutare ai fini del montante contributivo (che resta il 33 per cento della retribuzione di riferimento) né sul coefficiente di trasformazione che è riferito all'età anagrafica del pensionando.
Lo stesso problema si presenta per i ciechi civili [2] e per tutte le altre maggiorazioni dell'anzianità contributiva per i pubblici dipendenti e per i lavoratori privati.
Soltanto per i Militari, per i Vigili del fuoco e per gli appartenenti ai corpi delle Polizie, in base all'articolo 3, comma 7, del DLgs n. 165/1997, è prevista la maggiorazione del montante contributivo a compenso del diverso sistema di calcolo.
Sull’argomento si veda l’Informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001 e la Circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2002.
Art. 80. Disposizioni in materia di politiche sociali.
3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
[2] Legge. 28 marzo 1991, n. 120 (Norme in favore dei privi della
vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella
pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per
l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente
della scuola).
Art. 2
1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell’anzianità assicurativa.
Legge. 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti).
Art. 9. Indennità di mansione.
2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all’articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti.
Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
.......omissis..........