PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a pensionilex@kataweb.it. Le risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil.
 

Quesito

Se il beneficio non vale col sistema contributivo
 
A una nostra dipendente è stata riconosciuta, dalla competente Commissione medica e a decorrere dal 2 ottobre 2003, un'invalidità pari all'80 per cento. A seguito di tale riconoscimento la medesima dipendente ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 80, comma 3, della legge 388/2000. La signora è in servizio dal 31 dicembre 1991, e la sua pensione sarà calcolata con il sistema misto. L'INPDAP, inspiegabilmente, ha precisato che l'anzianità contributiva, utile ai fini della misura, andrà aumentata solo in caso di calcolo della pensione - o di quota di essa - in forma retributiva, poiché il meccanismo di calcolo della pensione contributiva non consentirebbe di calcolare il beneficio. Questa cavillosa interpretazione genera moltissime perplessità, perché è iniquo perdere così i benefici, cui in ogni caso si ha diritto, per una pura questione nominalistica. (13 settembre 2005)
 
(Lettera firmata)

Condividiamo le perplessità ma, d'altra parte, l'articolo 80, comma 3,della legge n. 388/2000 [1], si limita a maggiorare l'anzianità contributiva.

Nel sistema di calcolo retributivo la maggiorazione dell’anzianità contributiva fa crescere l'aliquota di calcolo e produce effetti sull’importo della pensione; nel sistema di calcolo contributivo la maggiorazione dell'anzianità contributiva non produce alcun effetto né sull'entità della contribuzione da valutare ai fini del montante contributivo (che resta il 33 per cento della retribuzione di riferimento) né sul coefficiente di trasformazione che è riferito all'età anagrafica del pensionando.

Lo stesso problema si presenta per i ciechi civili [2] e per tutte le altre maggiorazioni dell'anzianità contributiva per i pubblici dipendenti e per i lavoratori privati.

Soltanto per i Militari, per i Vigili del fuoco e per gli appartenenti ai corpi delle Polizie, in base all'articolo 3, comma 7, del DLgs n. 165/1997, è prevista la maggiorazione del montante contributivo a compenso del diverso sistema di calcolo.

Sull’argomento si veda l’Informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001 e la Circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2002.

NOTE




[1]
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 80. Disposizioni in materia di politiche sociali.

3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

 

 





[2]
Legge. 28 marzo 1991, n. 120 (Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola).

Art. 2

1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell’anzianità assicurativa.

 

Legge. 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti).

Art. 9. Indennità di mansione.

2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all’articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti.

Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

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