REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

 

 

composta dai seguenti magistrati:

Claudio DE ROSE                                                     Presidente

Francesco PEZZELLA                                      Consigliere

Nicola MASTROPASQUA                                            Consigliere

Maria Teresa ARGANELLI                                          Consigliere

Davide MORGANTE                                                  Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

(Sentenza 28 maggio 2004 n° 258)

 

sull'appello in materia pensionistica proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei confronti di M.A. e di M.N.,  avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione EMILIA-ROMAGNA n. 3309/02/G del 17 dicembre 2002 ;

Visto l'atto di appello iscritto al n. 18070 del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 28 maggio 2004, il relatore cons. Francesco PEZZELLA e, non costuitisi gli appellati, la dott.sa  A.M.A. per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

FATTO

 

Con decreto n. 16715 del 26.4.1971, la Direzione Provinciale del Tesoro di Forlì respingeva la domanda presentata il 26.10.1970 da M.M. per ottenere, quale orfano maggiorenne di M.L., deceduta il giorno 11.1.1961 e vedova di M.M., soldato morto in guerra, la pensione di reversibilità del trattamento privilegiato di guerra di cui era provvista la genitrice.

In detto decreto, la Direzione Provinciale del Tesoro di Forlì motivava il diniego nella considerazione che, ai sensi dell'art. 51 della legge 18.3.1968 n. 313, il diritto alla pensione spetta anche ai figli maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte della genitrice, mentre – essendo stato il ricorrente giudicato in data 28.12.1870 dalla C.M.P.G. di Bologna temporaneamente non idoneo per anni due a datare dall'1.1.1967 – nella specie non sussistevano elementi per fare risalire l'inabilità alla data del 12.1.1961.

Avverso il provvedimento in questione, M.M., presentava rituale ricorso dinanzi la Corte dei Conti, ricorso riassunto dalla vedova B.C..

Si costituiva, la  Direzione Provinciale del Tesoro di Forlì, facendo tra l'altro presente che l'Amministrazione del Tesoro aveva concesso al ricorrente il trattamento pensionistico con decorrenza dal 10.9.1983, giorno successivo a quello di una nuova domanda presentata dal ricorrente medesimo dopo il compimento del 65° anno di età (presunzione di inabilità).

Nelle more del giudizio, interveniva la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 20-25 febbraio 1975, per effetto della quale il requisito dell'inabilità dell'orfano maggiorenne veniva svincolato da ogni riferimento di carattere cronologico.

Quindi, in applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, la Sezione territoriale riconosceva al  ricorrente - e per esso alla riassuntrice -  il richiesto trattamento pensionistico di guerra, con decorrenza dall'1.1.1967, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 51 della legge n. 313/1968 per i casi di inabilità temporanea.

Avverso la sentenza della Sezione territoriale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto appello nei confronti di M.A. e di M.N., eredi di B.C.,deceduta in data 29 giugno 1995.

Nell'atto di appello,  il Ministero dell'Economia e delle Finanze deduce quanto segue:

 

-   la decorrenza del trattamento pensionistico spettante agli orfani era, all'epoca, regolata dal combinato disposto degli artt. n. 51, così come riformato dalla sentenza n. 37/75 della Corte Costituzionale, e n. 88 della legge n. 313/68, in base ai quali gli orfani maggiorenni inabili che presentavano domanda dopo oltre un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del dante causa o dalla data di cessazione del diritto da parte del genitore, conseguivano il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

-   nella specie, l'istanza, respinta con il provvedimento impugnato,  è stata prodotta in data 26/10/70 (e cioè ben oltre il predetto termine di un anno dalla data di morte della vedova del militare) e, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto conseguire, trovandosi nella condizione di inabilità, trattamento pensionistico a decorrere dal 1°/11/70, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa;

-   ma, a tale data, l'orfano non si trovava più nella condizione di inabilità necessaria ai fini della concessione pensionistica, dal momento che, secondo il parere della CMPG di Bologna, espresso a seguito della visita del 28/12/70, egli era stato giudicato non idoneo a lavoro proficuo solo per due anni, dall' 1/1/67 fino al 31/12/68:

-   l'Amministrazione non può, pertanto, procedere alla concessione del beneficio riconosciuto dalla decisione impugnata con la decorrenza nella stessa disposta, per cui la decisione impugnata va annullata, con conseguente disconoscimento del trattamento con essa concesso.

All'udienza pubblica, la rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha svolto i motivi di cui all'atto di gravame, ribadendo, altresì, le richieste ivi formulate.

 

DIRITTO

 

Osserva il  Collegio che, in base al combinato disposto degli artt. n. 51, così come riformato dalla sentenza n. 37/75 della Corte Costituzionale, e n. 88 della legge n. 313/68, gli orfani maggiorenni inabili che presentavano domanda dopo oltre un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del dante causa o dalla data di cessazione del diritto da parte del genitore, conseguivano il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nella specie, l'istanza, respinta con il provvedimento impugnato,  è stata prodotta in data 26/10/70 (e cioè oltre il predetto termine di un anno dalla data di morte della vedova del militare) e, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto conseguire, trovandosi nella condizione di inabilità, trattamento pensionistico solo a decorrere dal 1°/11/70, cioè solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Quindi, la sentenza impugnata, come ben osserva l'amministrazione appellante, è incorsa in un evidente errore allorquando ha concesso il richiesto trattamento pensionistico con decorrenza 1/1/1967 e, cioè, dalla data in cui il de cuius, secondo il parere della CMPG di Bologna, espresso a seguito della visita del 28/12/70, era divenuto non idoneo a lavoro proficuo  per due anni (dall' 1/1/67 fino al 31/12/68).

Dal riscontrato errore in cui è incorsa la Sezione territoriale, non consegue, però, l'accoglimento integrale dell'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto la sentenza impugnata va sì annullata, ma gli atti, vertendo il giudizio pensionistico di guerra sull'intero rapporto, vanno rimessi ad altro Giudice Unico presso la stessa Sezione territoriale, perché accerti se il de cuius fosse o meno inidoneo a proficuo lavoro alla data - 26/10/70  - dell'interposta domanda pensionistica.

Nulla per le spese.

 

P.Q.M.

 

 La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata, con rinvio degli atti ad altro Giudice Unico presso la stessa Sezione territoriale nei sensi di cui in motivazione. 

 

Nulla per le spese.

 

Così deciso  in Roma, nella camera di Consiglio del 28 maggio 2004.

 

L'Estensore                                                                      Il Presidente

F.to Francesco Pezzella                             F.to Claudio De Rose

 

                                     Depositata in cancelleria il 07 luglio 2004