REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai signori magistrati :

Dott. Gaetano    Pellegrino

Presidente

Dott. Angelo      De Marco

Consigliere

Dott. Giorgio      Capone

Consigliere rel.

Dott.  Enzo         Rotolo

Consigliere

Dott. Salvatore    Nicolella

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Numero 293/2005

nel giudizio d'appello  iscritto al n. 20089 del registro di segreteria

ad istanza

di  T.G., S.O., S.M. quali eredi di S.N. rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo e Giuseppe Bosso

avverso

la sentenza n.1413\03 depositata il 2 luglio 2003   pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione   Piemonte        e

nei confronti

di Inpdap 

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Udita, alla pubblica udienza del giorno 22 aprile 2005  ,con l'assistenza  del segretario signora Lucia Bianco, la relazione del Consigliere dott. Giorgio CAPONE ;assenti le parti

Ritenuto in

F A T T O

Con l'appellata sentenza  la sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte -pronunciandosi  sul ricorso proposto da S.N. in pensione dal 1 agosto 1984, inteso ad ottenere il riconoscimento  del diritto alla percezione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle competenze pensionistiche tardivamente corrisposte dalla Amministrazione (la liquidazione dei ratei era avvenuta il 26 marzo 1993 )-ha riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere i suddetti benefici con decorrenza dalle singole scadenze  debitorie e fino all'intervenuto pagamento ,nei limiti del maturato quinquennio  prescrizionale  da individuare sulla base  della richiesta stragiudiziale del 26 giugno 1997 ,calcolati secondo il disposto di cui all'articolo 16 della  legge n 412 del 1991 come interpretato dall'articolo 45 sesto comma della legge n 448 del 1998.

La sentenza è stata appellata dagli eredi del signor Savoiardo i cui difensori ne chiedono  la riforma  nel senso che ,tenuto conto della data iniziale della prescrizione (nella specie 26 marzo 1993 data di versamento del trattamento provvisorio) e degli atti interruttivi della stessa -notifica in data 2 febbraio 1996 di un primo ricorso  che ha dato luogo ad un giudizio poi dichiarato estinto ;richiesta in sede amministrativa in data 26 giugno 1997 ,-ed infine notifica in data 21 febbraio 2002 del ricorso che ha dato luogo alla sentenza in epigrafe- non poteva essere opposta alcuna prescrizione.

E da qui conclusivamente la richiesta che venga riconosciuto al pensionato il diritto a percepire interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati man mano maturati ì,con decorrenza dalle singole scadenze  debitorie e sino all'intervenuto pagamento.

Con memoria depositata il  16 febbraio 2005 i difensori di parte appellante hanno poi chiesto a questo giudice di appello di verificare se l'INPDAP aveva sollevato o meno l'eccezione di prescrizione con la memoria difensiva ; se la memoria era stata o meno depositata nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 416 del c.p.c con pronuncia ,in caso negativo,di avvenuta decadenza  da parte dello stesso Istituto dalla possibilità di proporre detta eccezione e conseguente riconoscimento del diritto del pensionato ad ottenere i benefici per tutto il periodo dal  1 agosto 1984 (data di collocamento a riposo) al 26 marzo 1993 (data in cui sono pervenuti gli arretrati).

Parte appellata si è costituta in giudizio con nota depositata il 25  marzo  2005 nella quale chiede il rigetto dell'appello.

Considerato in                

DIRITTO

L'atto di appello merita accoglimento.

Per la decisone che viene ad assumere ,il Collegio deve,in via preliminare,nuovamente precisare (dando atto che quanto segue  è provato dagli atti di giudizio); che il signor S.  veniva collocato a riposo il 1 agosto 1984 usufruendo di trattamento di riposo “provvisorio”;-che in data 26 marzo 1993 emanato il provvedimento definitivo di pensione all'interessato venivano corrisposte le somme relative alla sola sorte capitale  derivante dai “maggiori” ratei di pensione dovuti; che in data  2 febbraio  1996 il signor S. ha notificato all'INPDAP “ricorso giurisdizionale in primo grado inteso ad ottenere la corresponsione della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat  e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte;-che dopo l'estinzione del giudizio  conseguente al ricorso appena ricordato ,l'interessato ha notificato all'INPDAP in data 26 giugno 1997 una nuova istanza diretta ad ottenere la detta rivalutazione  monetaria e gli interessi legali; che in data 21 febbraio 2002 il  pensionato ha notificato all'INPDAP un “nuovo” ricorso giurisdizionale in primo grado inteso  sempre ad ottenere  i suddetti benefici; che in data 2 luglio 2003 è stata depositata la “nuova” sentenza di primo grado avverso la quale l'interessato  ha tempestivamente notificato e depositato atto di appello chiedendo ancora una volta l'accertamento dl proprio diritto a percepire ,senza prescrizione ,i detti benefici accessori con decorrenza dalle singole scadenze debitorie e fino all'intervenuto pagamento.

Sulla base di quanto sopra accennato osserva il Collegio convenendo con quanto prospettato dai difensori di parte appellante che in fattispecie non è maturata alcuna prescrizione.

Di sicuro non per il periodo tra il 2 febbraio 1996 (data di notifica del “primo “ ricorso in primo grado a cui và riconosciuto effetto interruttivo “istantaneo” della prescrizione ai sensi dl terzo comma dell'articolo 2945cc) ed 18 marzo 2004 (notifica del ricorso in appello questo con effetto sospensivo duraturo in quanto riferito ad un giudizio ancora in corso) in quanto fra i due ricorsi si sono interposti l'atto di diffida del 26 giugno 1997  e la notifica in data 21 febbraio 2002 del secondo ricorso in primo grado.

Ma di sicuro neanche per il periodo tra la data di collocamento a riposo (1 agosto 1984) e la data di percezione dei cd “arretrati” (26 marzo 1993) in quanto durante detto periodo il pensionato non aveva titolo per richiedere rivalutazione monetaria ed interessi legali in quanto “diritti” sorti solo con l'emanazione del provvedimento definitivo di pensione.         

La conclusione cui è giunto il Collegio rende del tutto irrilevante l'esame della richiesta contenuta nella memoria depositata il  16 febbraio  2005 richiesta peraltro inammissibile tanto per difetto di notifica a parte appellata quanto per tardività.

Sussistono equi motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione III giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando accoglie l'atto di appello proposto dagli eredi del  signor S. Nicasio .

Spese compensate.

Data in Roma, nella Camera di Consiglio del

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Giorgio Capone

f.to   Gaetano Pellegrino

Depositata nella segreteria della Sezione il 16 maggio 2005

                                         IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Di Virgilio