REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai signori magistrati :
Dott. Gaetano Pellegrino |
Presidente |
Dott. Angelo De Marco |
Consigliere |
Dott. Giorgio Capone |
Consigliere rel. |
Dott. Enzo Rotolo |
Consigliere |
Dott. Salvatore Nicolella |
Consigliere |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero 293/2005
nel giudizio d'appello iscritto al n. 20089 del registro di segreteria
ad istanza
di T.G., S.O., S.M. quali eredi di S.N. rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo e Giuseppe Bosso
avverso
la sentenza n.1413\03 depositata il 2 luglio 2003 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte e
nei confronti
di Inpdap
Visto l'atto d'appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del giorno 22 aprile 2005 ,con l'assistenza del segretario signora Lucia Bianco, la relazione del Consigliere dott. Giorgio CAPONE ;assenti le parti
Ritenuto in
F A T T O
Con l'appellata sentenza la sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte -pronunciandosi sul ricorso proposto da S.N. in pensione dal 1 agosto 1984, inteso ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle competenze pensionistiche tardivamente corrisposte dalla Amministrazione (la liquidazione dei ratei era avvenuta il 26 marzo 1993 )-ha riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere i suddetti benefici con decorrenza dalle singole scadenze debitorie e fino all'intervenuto pagamento ,nei limiti del maturato quinquennio prescrizionale da individuare sulla base della richiesta stragiudiziale del 26 giugno 1997 ,calcolati secondo il disposto di cui all'articolo 16 della legge n 412 del 1991 come interpretato dall'articolo 45 sesto comma della legge n 448 del 1998.
La sentenza è stata appellata dagli eredi del signor Savoiardo i cui difensori ne chiedono la riforma nel senso che ,tenuto conto della data iniziale della prescrizione (nella specie 26 marzo 1993 data di versamento del trattamento provvisorio) e degli atti interruttivi della stessa -notifica in data 2 febbraio 1996 di un primo ricorso che ha dato luogo ad un giudizio poi dichiarato estinto ;richiesta in sede amministrativa in data 26 giugno 1997 ,-ed infine notifica in data 21 febbraio 2002 del ricorso che ha dato luogo alla sentenza in epigrafe- non poteva essere opposta alcuna prescrizione.
E da qui conclusivamente la richiesta che venga riconosciuto al pensionato il diritto a percepire interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati man mano maturati ì,con decorrenza dalle singole scadenze debitorie e sino all'intervenuto pagamento.
Con memoria depositata il 16 febbraio 2005 i difensori di parte appellante hanno poi chiesto a questo giudice di appello di verificare se l'INPDAP aveva sollevato o meno l'eccezione di prescrizione con la memoria difensiva ; se la memoria era stata o meno depositata nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 416 del c.p.c con pronuncia ,in caso negativo,di avvenuta decadenza da parte dello stesso Istituto dalla possibilità di proporre detta eccezione e conseguente riconoscimento del diritto del pensionato ad ottenere i benefici per tutto il periodo dal 1 agosto 1984 (data di collocamento a riposo) al 26 marzo 1993 (data in cui sono pervenuti gli arretrati).
Parte appellata si è costituta in giudizio con nota depositata il 25 marzo 2005 nella quale chiede il rigetto dell'appello.
Considerato in
DIRITTO
L'atto di appello merita accoglimento.
Per la decisone che viene ad assumere ,il Collegio deve,in via preliminare,nuovamente precisare (dando atto che quanto segue è provato dagli atti di giudizio); che il signor S. veniva collocato a riposo il 1 agosto 1984 usufruendo di trattamento di riposo “provvisorio”;-che in data 26 marzo 1993 emanato il provvedimento definitivo di pensione all'interessato venivano corrisposte le somme relative alla sola sorte capitale derivante dai “maggiori” ratei di pensione dovuti; che in data 2 febbraio 1996 il signor S. ha notificato all'INPDAP “ricorso giurisdizionale in primo grado inteso ad ottenere la corresponsione della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte;-che dopo l'estinzione del giudizio conseguente al ricorso appena ricordato ,l'interessato ha notificato all'INPDAP in data 26 giugno 1997 una nuova istanza diretta ad ottenere la detta rivalutazione monetaria e gli interessi legali; che in data 21 febbraio 2002 il pensionato ha notificato all'INPDAP un “nuovo” ricorso giurisdizionale in primo grado inteso sempre ad ottenere i suddetti benefici; che in data 2 luglio 2003 è stata depositata la “nuova” sentenza di primo grado avverso la quale l'interessato ha tempestivamente notificato e depositato atto di appello chiedendo ancora una volta l'accertamento dl proprio diritto a percepire ,senza prescrizione ,i detti benefici accessori con decorrenza dalle singole scadenze debitorie e fino all'intervenuto pagamento.
Sulla base di quanto sopra accennato osserva il Collegio convenendo con quanto prospettato dai difensori di parte appellante che in fattispecie non è maturata alcuna prescrizione.
Di sicuro non per il periodo tra il 2 febbraio 1996 (data di notifica del “primo “ ricorso in primo grado a cui và riconosciuto effetto interruttivo “istantaneo” della prescrizione ai sensi dl terzo comma dell'articolo 2945cc) ed 18 marzo 2004 (notifica del ricorso in appello questo con effetto sospensivo duraturo in quanto riferito ad un giudizio ancora in corso) in quanto fra i due ricorsi si sono interposti l'atto di diffida del 26 giugno 1997 e la notifica in data 21 febbraio 2002 del secondo ricorso in primo grado.
Ma di sicuro neanche per il periodo tra la data di collocamento a riposo (1 agosto 1984) e la data di percezione dei cd “arretrati” (26 marzo 1993) in quanto durante detto periodo il pensionato non aveva titolo per richiedere rivalutazione monetaria ed interessi legali in quanto “diritti” sorti solo con l'emanazione del provvedimento definitivo di pensione.
La conclusione cui è giunto il Collegio rende del tutto irrilevante l'esame della richiesta contenuta nella memoria depositata il 16 febbraio 2005 richiesta peraltro inammissibile tanto per difetto di notifica a parte appellata quanto per tardività.
Sussistono equi motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti Sezione III giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando accoglie l'atto di appello proposto dagli eredi del signor S. Nicasio .
Spese compensate.
Data in Roma, nella Camera di Consiglio del
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
f.to Giorgio Capone |
f.to Gaetano Pellegrino |
Depositata nella segreteria della Sezione il 16 maggio 2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Di Virgilio