Sent. 338/20045

N. 5375

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica

* * *

Il Consigliere dott. Giacomo Rossano - Magistrato in funzione di Giudice Unico nella materia pensionistica - ha pronunciato, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2003, la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al numero 5375 (ex n. 2621/M) del registro di segreteria, sul ricorso proposto dal sig. I.R., nato il ...... a ..... ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli Avv.ti Massimo Cassiano ed Angela Carriero - dai quali è rappresentato ed assistito - in Roma alla via G. Palumbo 26 avverso la mancata concessione da parte del Ministero della Difesa della pensione privilegiata militare tabellare;

Letto il gravame depositato il 4 febbraio 1999 ed esaminati gli altri atti ed i documenti fascicolati;

Richiamata la determinazione 24 luglio 2003, ritualmente notificata, concernente la fissazione della data di discussione;

Ascoltato, nella pubblica udienza odierna, l'intervento a beneficio del ricorrente svolto dall'Avv. Gualtiero Rueca (“ad hoc” delegato dall'Avv. Cassiano giusta acquisito mandato);

Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 e, con esso, l'art. 429 del vigente codice di procedura civile.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Col ricorso in epigrafe indicato il sig. I. ha impugnato il decreto 5 ottobre 1998, n. 400, col quale la competente Direzione Generale del Dicastero della Difesa, espletata l'istruttoria di rito, ne aveva respinto l'istanza pensionistica per l'addotta infermità “varici recidivate arto inferiore destro con insufficienza venosa in soggetto già safenectomizzato”.

La determinazione ministeriale era sfavorevole per l'interessato in quanto, su conforme parere della Commissione Medica Ospedaliera di Caserta pronunziatasi il 19 settembre 1997, l'accoglimento della domanda di speciale beneficio non era sorretta dalla dipendenza da causa di servizio della patologia fatta valere.

Nel gravame giurisdizionale dapprima e nell'articolata memoria prodotta il 4 novembre 2002 (quest'ultima arricchita da varie e pertinenti citazioni giurisprudenziali) veniva confutato l'avviso espresso dalla C.M.O. costituente il sostegno “in jure” della decisione direttoriale.

Chiamato una prima volta il contenzioso all'udienza del 14.11.2002 questo Giudice, nutrendo dubbi e perplessità sull'impugnato diniego, ravvisava la necessità dell'interpello della propria consulenza onde pervenire ad un più avvisato e corroborato decidere ed all'uopo adottava l'ordinanza - indicata in epigrafe - del seguente tenore:

“Dispone l'invio dell'intera documentazione fascicolata alla Sezione Speciale del C.M.L. presso la Corte dei conti in Roma onde ottenerne, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, motivato avviso in ordine alla dipendenza o meno dall'addotta patologia da causa di servizio nonché - nell'ipotesi affermativa - indicazioni circa il beneficio privilegiato riconoscibile.

Facoltizza l'Organo di consulenza (laddove ne ravvisi l'occorrenza) alla sottoposizione del ricorrente a visita, diretta o per delega, con ausilio di uno specialista nella materia e la partecipazione, se richiesta, di sanitario di fiducia dell'interessato”.

In dipendenza dell'eventualità di visita del Romano l'adìta Sezione Speciale inoltrava il 10 dicembre successivo l'intero incarto al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa dal quale lo scorso 25 giugno è qui pervenuta la pronunzia tecnica. Attesane la pregnanza ai fini del decidere si riporta in appresso la relazione:

“Nella seduta del 19 maggio 2003, questo Collegio Medico Legale ha preso in esame i documenti relativi al Sold. (cong.) I.R., della classe 1969, allo scopo di esprimere parere su quanto esposto in oggetto.

PRECEDENTI DI SERVIZIO, CLINICI E MEDICO-LEGALI

In servizio si leva dal 1.2.1989 al 26.1.1990, data di collocamento in congedo per fine ferma. E' stato incorporato presso la Scuola Militare di Paracadutismo frequentando dal 6.3.1989 al 31.3.1989 regolare corso con conseguimento di brevetto; tale nel 185° Gruppo Artiglieria da Campagna Paracadutisti “Viterbo” presso Livorno. Durante detto periodo il militare ha svolto regolarmente le attività addestrative previste nella Batteria di appartenenza (cfr. rapporto informativo del 8.11.1991).

In data 27.8.1989 dallo stralcio dei chiedenti visita all'interessato risultano essere state riscontrate presso l'infermeria del Corpo “varici arto inferiore dx” e conseguente p.m.l. di “invio in servizio”; successivamente, in data 9.9.1989, per la stessa patologia il ricorrente veniva ricoverato presso l'H.C. di Campobasso, venendo dimesso dal suddetto luogo di cura il 20.9.1989 dopo essere stato sottoposto ad intervento di “safenectomia totale con escissione di gavoccioli multipli”.

Per gli esisti della safenectomia arto inferiore dx il nominato in argomento ha fruito di complessivi gg. 100 di l.c. concessi dall'H.M. di Caserta, a termine in data 5.10.1990 rientrava idoneo al Corpo con coefficiente AVVP4, quindi non più idoneo quale paracadutista.

In occasione del p.v. mod. AB n. 1446 del 19.9.1997 la C.M.O. di Caserta riconobbe non dipendente da c.s.o. l'infermità indicata in oggetto ascrivendola, comunque, alla 8^ ctg. Tab. A mis. max. ai fini dell'equo indennizzo.

PARERE MEDICO-LEGALE

Attraverso la visione della documentazione sanitaria, con particolare riferimento al p.v. datato 19.9.1997, si rileva che il nominato in oggetto è stato riconosciuto affetto da “varici recidivate arto inferiore dx. con insufficienza venosa in soggetto già safenectomizzato”, patologia emersa e riscontrata per la prima volta nell'agosto del 1989 durante il periodo di servizio militare di leva prestato dall'interessato come “paracadutista” presso il 185° Gruppo Artiglieria da Campagna Paracadutisti “Viterbo” di Livorno.

E' indubbio che l'etiopatogenesi della patologia in esame, rilevata nella fattispecie nel 1989 all'età di circa 20 anni, sia dovuta a fattori endogeni di tipo dismetabolico che alterano la componente connettivale e la componente elastica del tessuto venoso sia a livello delle pareti che del sistema valvolare, con risultati patologici più evidenti in quei distretti maggiormente sottoposti a carichi pressori quali per l'appunto gli arti inferiori; in alternativi fattori meccanici sempre su base costituzionale possono condizionare negativamente insorgenza e/o decorso della patologia in oggetto, realizzando un'azione complessiva esterna alle pareti venose a monte del distretto interessato, comportando nei territori periferici maggiori indici pressori rispetto a quelli normalmente sopportabili delle pareti venose stesse.

Nella fattispecie, si deve osservare che dai rapporti informativi allegati (cfr. relazioni del Comandante della 2^ Batteria e dal Dirigente del Servizio Sanitario della Brigata Paracadutisti “Folgore”, rispettivamente datate 8.11.1991 e 2.5.1991) si evince che durante il periodo svolto come “paracadutista” (per circa cinque mesi dall'aprile 1989 all'agosto 1989 compreso) il militare in argomento “ha svolto regolarmente le attività addestrative previste nella Batteria di appartenenza” e che, a seguito di oggettivo riscontro per la prima volta di “varici all'arto inferiore dx.” (presso la locale infermeria in data 27.8.1989), lo stesso venne inviato in servizio, continuando a svolgere tutte le attività addestrative previste dal programma; soltanto dopo l'intervento chirurgico del settembre 1989 e del conseguente periodo di convalescenza di complessivi gg. 100, persistendo la presenza degli esiti della safenectomia totale all'arto inferiore dx., l'interessato rientrò al Corpo d'appartenenza con profilo AVVP4, non venendo quindi più sottoposto a quegli straordinari fattori bio-meccanici di sovraccarico gravativo sugli arti inferiori agenti per la maggior parte del tempo di addestramento come paracadutista.

Sulla base delle suesposte considerazioni si ha, pertanto, modo di ritenere che i fattori esogeni propri del particolare e gravoso tipo di servizio di leva prestato dal ricorrente con la qualifica di “paracadutista” per almeno cinque mesi abbiano potuto svolgere, pur su un terreno diatesico costituzionalmente predisposto, un'azione meccanica concausalmente efficiente e determinante su determinismo della patologia venosa in esame sia sotto il profilo aggravativo che del più rapido decorso, visto anche il ritardato provvedimento di de-classificazione effettuato in seguito allo intervento chirurgico (5.1.1990) e non a carattere preventivo già dopo la comparsa dell'iniziale sintomatologia varicosa (27.8.1989).

Questo C.M.L. esprime parere che l'infermità “varici recidivate arto inferiore dx. con insufficienza venosa in soggetto già safenectomizzato” sia, nel caso in esame, da riconoscere dipendente da c.s.o., sotto il profilo dell'aggravamento e del più rapido decorso.

In merito alla classifica dell'infermità in oggetto, riscontrata in occasione della v.c. del 19.9.1997, sulla base dell'obiettività consistente in “presenza di flusso in tutte le arterie esplorabili, non alterazioni emodinamicamente significative, esame compatibile con circolo venoso profondo previo (suono mobile e modulato dagli atti del respiro e delle manovre di compensazione); diagnosi:insufficienza venosa cronica arto inferiore dx. (varici recidive)”, si ritiene che la menomazione funzionale fosse equamente da ascrivere alla Tab. B mis. max. ai fini dell'equo indennizzo.”

Al circostanziato parere espresso dal C.M.L. si è riportata (pur dissentendo dalla classifica proposta) la parte attrice sia nell'ulteriore memoria depositata lo scorso 27 novembre che nell'odierno intervento dibattimentale dell'Avv. Rueca in assenza della controparte.

L'esaustivo pronunciato acquisito, nel costituire conferma delle giustificate riserve nutrite dal Giudicante, è tale de eliminare ogni perplessità sulla fondatezza della petizione del Romano cui va attribuita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla produzione dell'istanza, trattamento pensionistico vitalizio di ottava categoria tabella A (così come indicato dalla C.M.O.) e non già la diversa ascrizione proposta dal C.M.L., attenendo la stessa l'equo indennizzo e non la pensione.

Due ulteriori aspetti del contenzioso - entrambi introdotti dal Ministero della Difesa tra le puntualizzazioni esplicitate nel rapporto n. 720422 del 2 ottobre 2002 - vanno a questo punto delibati e risolti. Il primo concerne una generica eccezione di “prescrizione quinquennale sui ratei di pensione non riscossi”: va osservato al riguardo che in assenza di trattamento pensionistico concesso non vi è rateo alcuno che possa essere caduto in prescrizione, né - su piano più generale - è ravvisabile un arco temporale di inerzia del soggetto una volta puntualmente incardinato il gravame contro il rigetto della propria petizione. E' da escludere, pertanto, la sussistenza della adombrata prescrizione, non accompagnata da alcuna utile specificazione. Il secondo riguarda, invece, la rivalutazione monetaria che, secondo l'Amministrazione, non sarebbe attribuibile data la natura risarcitoria del credito de quo (a sostegno dell'affermazione viene evocata la sentenza n. 139/2000/PC della Sezione Giurisdizionale per la Toscana di questa istessa Corte).

Nel contrasto giurisprudenziale formatosi su varie questioni correlate alla riconoscibilità o meno dei benefici accessori al riconoscimento ed alla tardiva corresponsione di arretrati è intervenuta, esaustiva e convincente, la sentenza n. 10/QM/2002 con la quale le Sezioni Riunite hanno autorevolmente dettato le linee di principio regolamentanti la materia ed alle cui argomentazioni questo Giudice, pienamente condividendole, intende far rinvio.

Secondo le SS. RR. è innegabile che l'articolo 5 della legge n. 205/2000 abbia approntato, per la parte che ne occupa, una normativa generale in materia pensionistica, sia sotto il profilo processuale, a mezzo dell'istituzione di un Giudice Unico per “tutti” i ricorsi di cognizione della Corte dei conti che ha sottoposto all'osservanza di un regime processuale espressamente formalizzato (artt. 420, 421, 429, 430 e 431 cod. proc. civ.), sia sotto il profilo sostanziale, non potendo revocarsi in dubbio che il richiamo a quelle specifiche norme della codicistica processuale civile, nonché la disciplina approntata dallo stesso art. 5, vadano intesi nella loro compiutezza e non per l'aspetto meramente procedurale.

Del resto, costituisce giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che lo stesso art. 429 cod. proc. civ. non si limita ad introdurre meri precetti processuali ed in particolare, per quanto attiene al terzo comma (nel testo fissato dall'art. 1 della L. n. 533/1973), il mero potere - dovere, pur se immediatamente operativo per il Giudice, di provvedere, anche d'ufficio ed in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro, previdenziali ed assistenziali, ma riconosce un diritto sostanziale del beneficiario medesimo a tale rivalutazione (cfr., per tutte, Cass. 23 febbraio 1979, n. 1178; 23 marzo 1989, n. 1474; ottobre 1997, n. 9602).

Alla nuova disciplina va, pertanto, riconosciuto un innegabile effetto innovativo rispetto al precedente assetto ordinamentale, sia nel senso della sua operatività sull'intera materia pensionistica attratta nel potere cognitivo della Corte dei conti, sia nel senso dell'introduzione in subiecta materia, sotto il profilo sostanziale, del generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (a loro eventuale integrazione laddove l'indice di svalutazione li ecceda): “a fortiori” ciò vale per tali crediti accessori nell'ulteriore vano passare del tempo.

Restano conseguentemente superate tutte le riserve e le limitazioni frapposte dal Ministero della Difesa talché il gravame proposto dal sig. Romano va integralmente accolto anche per tale secondo aspetto in quanto, con la sua attivazione processuale, ha prevenuto l'insorgenza dell'asserita “eventuale” prescrizione (adombrata ma non comprovata), la stessa non essendo affatto venuta a maturazione.

Le obbiettive difficoltà della materia trattata costituiscono valida ragione per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia nella persona del Consigliere Giacomo Rossano -

definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE nei termini suestesi il ricorso, iscritto al numero 5375 del registro di segreteria, proposto dal sig. I.R. ut supra generalizzato e domiciliato.

Spese di giudizio interamente compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per le incombenze di rito.

IL GIUDICE UNICO

(Dott. Giacomo Rossano)

 

 

Depositata nella Segreteria il 9 marzo 2004