REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Tullio Simonetti

 

Presidente

 

 

dott. Nicola Mastropasqua

 

Consigliere

 

 

dott.ssa M. Teresa Arganelli

Consigliere

 

 

dott. Rocco Di Passio

Consigliere

 

 

dott.ssa Piera Maggi

Consigliere rel.

 

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(18 ottobre 2004 n. 352)

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 18901 del registro di Segreteria, proposto da Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bonaiuti avverso la sentenza n. 2358 del 7.10.2002, resa dalla Sezione Giurisdizionale, per la Regione Emilia Romagna;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2004, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, parte appellante a mezzo dell' avvocato Domenico Bonaiuti e parte appellata a mezzo della rappresentante del Ministero Omissis dott.ssa Anna Maria Alimandi.

FATTO:

Con la sentenza impugnata è stata negata a parte appellante, titolare di pensione di guerra indiretta di cui alla tabella G, la concessione dell'assegno di maggiorazione e dell'indennità speciale annua di cui rispettivamente agli articoli 39 e 56 del D.P.R. n. 915/1978 nonché dell'assegno personale previsto dall'art. 1 comma 5 del D.P.R. 834/1981.

I primi due articoli sopra citati prevedono che la concessione dei benefici sia condizionata all'esistenza delle condizioni economiche previste dall'art. 70 del medesimo d.P.P. n. 915/1978, che il giudice di primo grado ha riscontrato non esistenti, mentre l'ultima norma citata, in materia di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra, prevede che “gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981, per indennità integrativa speciale, sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile” e, pertanto, il giudice di prime cure ha escluso la spettanza in quanto a tale data essa non era in godimento dell'i.i.s. sulla pensione di guerra indiretta e, comunque, ai sensi del successivo 6° comma della citata norma, “L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita e con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni” e tanto si verifica per la ricorrente.

La sentenza ha anche respinto come manifestamente infondate le prospettate questioni di incostituzionalità delle citate norme.

Parte appellante impugna la sentenza riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado e sostenendo l'incostituzionalità delle norme che condizionano alle condizioni economiche il risarcimento di danno identico anche in relazione al fatto che l'art. 51 del D.P.R. n. 915/1978, relativo al trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi non condiziona il beneficio a condizioni di reddito.

In particolare la difesa osserva che sussisterebbe violazione e/o falsa applicazione degli articoli 39 e 56 del D.P.R. n. 915/1978 sollevando in subordine eccezione di incostituzionalità degli stessi, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 5 del D.P.R. n. 915/1978, sollevando in subordine eccezione di illegittimità costituzionale dello stesso.

Quanto all'indennità speciale annua sostiene parte appellante che non può ritenersi conforme ai principi di cui agli art. 3 e 38 della Costituzione ancorare la percezione di un risarcimento alle condizioni economiche del beneficiario e che su questo punto non sarebbe adeguatamente motivata la sentenza che ritiene la scelta del legislatore “frutto di scelte sufficientemente razionali”

Relativamente all'assegno ad personam la difesa osserva che la legge n. 585 del 28.07.1971, istitutiva dell'i.i.s. sui trattamenti pensionistici di guerra, aveva previsto (c. 5 dell'articolo 1) la "non spettanza" di detta indennità nei confronti di coloro che godevano di analogo beneficio su altra pensione o assegno o retribuzione di qualsiasi genere ("non spettanza" poi estesa, per effetto dell'articolo 74 del D.P.R. n. 915 del 23.12.1978, "a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico) e che il D.P.R. n. 834 del 30.12.1981, dopo aver soppresso gli articoli 74 e 75 del D.P.R. n. 915 del 1978, aveva previsto che "gli importi percepiti alla data del 31.12.1981 per i.i.s. sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile".

All'epoca, stante questo quadro normativo, il "rigetto" della domanda di parte appellante sarebbe stato del tutto legittimo, ma tale non sarebbe più in quanto, nella fattispecie, il rigetto è avvenuto dopo che la Corte Costituzionale aveva ormai "demolito" l'analogo assetto normativo disciplinante i casi di "non spettanza" dell'i.i.s. sui trattamenti pensionistici "non di guerra".

Sostiene quindi il difensore che erroneamente il primo Giudice abbia ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezione di incostituzionalità.

L'accoglimento della domanda cui fa riferimento questo motivo di appello postulerebbe infatti che l'articolo 1, comma quinto, del D.P.R. n. 834 del 1981 venga inteso nel senso che l'assegno ad personam deve (doveva) essere concesso anche ai pensionati che al 31.12.1981 non beneficiavano dell'i.i.s. solo perché "momentaneamente sospesa" (per mera concomitanza con altra pensione, assegno o retribuzione) ovvero che lo stesso articolo venga riconosciuto costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Carta Costituzionale, contrasto evidente ove solo si ponga mente alla disparità di trattamento che conseguirebbe al caso di due soggetti, ambedue titolari di trattamento di guerra, che divengano anche titolari di trattamento pensionistico ordinario uno con decorrenza 31.12.1981 e l'altro con decorrenza 02.01.1982.

Il difensore ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento del gravame ed in riforma dell'appellata sentenza, il riconoscimento del diritto della parte appellante a percepire sul proprio trattamento di guerra di cui alla tabella "G" tutti i benefici negati dall'Amministrazione (assegno di maggiorazione, assegno personale, indennità speciale annua) con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ai sensi della sentenza della SS.RR. n. 10/QM/2002 precisando che i ratei non risultano prescritti essendo la domanda anteriore al compimento del quinquennio dalla morte del dante causa.

Alla pubblica udienza parte appellante ha ribadito le richieste di cui agli scritti mentre l'Amministrazione ha chiesto il rigetto dell'appello.

DIRITTO:

Le questioni sollevate dall'appellante in ordine alla concessione dei benefici di cui agli artt. 39 (assegno di maggiorazione) e 56 (indennità speciale annua spettante alle vedove agli orfani e categorie assimilate) del D.P.R. n. 915/1978, riguardano la incostituzionalità delle norme stesse nella parte in cui condizionano la concessione dei benefici ivi previsti a determinate condizioni economiche della parte (art. 70 del D.P.R.) assumendosene il contrasto con gli att. 3 e 38 della Costituzione.

Le questioni sono manifestamente infondate.

Correttamente già il giudice di primo grado aveva evidenziato che l'attribuzione dei predetti benefici subordinata a determinate condizioni reddituali era “frutto di scelte sufficientemente razionali”, ma tale motivazione, ritenuta incongrua da parte appellante, trova invece la sua ragion d'essere proprio nelle valutazioni operate dalla Corte Costituzionale. Quest'ultima, con sent. n. 405 del 12-11-1993, ha affermato che la diversità di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione. La riversibilità della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza e il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915 del 1978 si  fondano  piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiché la determinazione del limite di reddito per la riversibilità della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalità del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non può subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive.

Ancora, con l'ord. n. 293 del 25-02-1988 la Corte ha affermato che la peculiare natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra non implica assoluta identità di questi ultimi, per caratteristiche ed effetti, con l'obbligazione civilistica di risarcimento e, pertanto, non sussiste incostituzionalità quando si tratta di scelte sufficientemente razionali, le quali sfuggono, per la loro discrezionalità, al sindacato di legittimità costituzionale.

La scelta di subordinare la concessione di maggiori benefici alle vedove solo in possesso di determinati limiti di reddito non può ritenersi scelta irrazionale. Sostiene parte appellante che, avendo la pensione carattere risarcitorio, essa non dovrebbe essere graduata in relazione al reddito. Si osserva peraltro che la pensione di guerra non ha soltanto carattere risarcitorio, ma è anche espressione di un'esigenza di solidarietà sociale (art. 1 del D.P.R. n. 915/1978), che deve pertanto estrinsecarsi secondo criteri logici connessi e commisurati al bisogno del pensionato vieppiù quando, come nel caso di specie, si verta in tema di benefici aggiuntivi e maggiorativi di un trattamento e ciò esclude che possa configurarsi violazione dell'art. 3 della Costituzione ove siano disciplinate in modo diverso situazioni diverse. D'altro canto la Corte costituzionale ha affermato, anche in tema di previdenza e, quindi a fortori, il ragionamento vale in ipotesi di pensione risarcitoria e solidaristica, che anche il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza deve conseguire al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi coinvolti, in relazione alle risorse finanziarie e ai mezzi disponibili senza che ciò configuri violazione dell'art. 38 Cost. (sent. n. 457/1988, 226/1993, n. 119/1991).

Le sollevate questioni di incostituzionalità sono pertanto manifestamente infondate.

Quanto al secondo punto di gravame si osserva quanto segue.

L'art. 74 del D.P.R. n. 915 del 1978, nel disciplinare il diritto alla indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico di guerra, ha previsto - al comma 10 - che detto emolumento aggiuntivo non spetta "a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni".

Successivamente il D.P.R. n. 834 del 1981, all'art. 1, comma 4, ha disposto l'abrogazione del menzionato art. 74 con effetto dal 1° gennaio 1982, stabilendo (al comma 5) che "gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conferiti ai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile". Ha, inoltre, reiterato (al comma 6) la disposizione già recata dall'art. 74, comma 10, del D.P.R. n. 915/1978, prevedendo la non spettanza dell'assegno personale non reversibile nell'ipotesi di fruizione di altra pensione o retribuzione comunque collegate con le variazioni dell'indice del costo della vita.

E' pacifica, pertanto, la non spettanza dell'assegno in parola trattandosi di ipotesi di percezione di altra pensione.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che nessun effetto diretto discende, nel caso all'esame, dalle sentenze di incostituzionalità rese dal giudice delle leggi in materia di cumulo dell'indennità integrativa speciale (vedi, in particolare, la n. 566 del 1989 e la n. 204 del 1992), trattandosi di pronunce che hanno annullato soltanto le disposizioni recate in materia di pensioni ordinarie dall'art. 99 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dall'art. 17 della legge n. 843 del 1978. Né da quelle pronunce è legittimo inferire un effetto indiretto sulla ipotesi di cui si discute, nel senso di una derivata e ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi di coloro che fruiscono della pensione di guerra; è ben noto, infatti, che il trattamento pensionistico di guerra - come chiarito da costante giurisprudenza - riconosce una ratio affatto diversa dalle pensioni ordinarie, avendo natura indennitaria con finalità solidaristiche e non la natura retributiva (o, meglio, di retribuzione "differita") quale si riconosce alle pensioni traenti titolo da una pregressa prestazione lavorativa. E', pertanto, improprio qualunque raffronto con la diversa legislazione in materia di pensioni ordinarie e, comunque, si tratta di un raffronto che palesemente - proprio per la differenziata natura dei diversi trattamenti pensionistici - non legittima alcun dubbio di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza.

Al riguardo si cita la giurisprudenza che si è già pronunciata in materia affermando che in materia pensionistica di guerra il principio normativo secondo cui l'indennità integrativa speciale non spetta sulla pensione nei riguardi di chi fruisca di altri assegni, pensioni o retribuzioni comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita, non è intaccato - stante la diversa disciplina delle pensioni ordinarie da quelle di guerra - dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 566 del 1989 avente a riferimento l'art. 99, comma quinto, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed, in particolare, la specifica casistica afferente la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita sotto qualsiasi forma. (Sez. Giur. Reg. Sard., sent. n. 880 del 03-12-1990, Sez. Giur. Reg. Puglia, sent. n. 324 del 11-02-1998, Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 1186 del 05 Dicembre 1997, Sez. I Giur. Centrale di appello n. 68/2004)).

Anche la Corte costituzionale, successivamente alle pronunce n. 566 del 1989 e n.204 del 1992, ha affermato che, premesso che la definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio", contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, va intesa nel senso che essa ha carattere indennitario, e non previdenziale o assistenziale - sicché all'adeguamento ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta si procede non mediante rivalutazione monetaria, e cioè riliquidazione della pensione, bensì mediante l'aggiunta di un'indennità integrativa -, alla determinazione del suo ammontare il legislatore, cui è lasciata ampia discrezionalità, perviene all'esito del bilanciamento tra il dovere di riconoscenza e di solidarietà nei confronti dei beneficiari, ed i limiti delle disponibilità di bilancio e i criteri di allocazione della spesa pubblica. Si giustifica così il divieto di cumulo dei meccanismi di indicizzazione - nella specie, l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla legge n. 875 del 1971 - nel caso di percezione di altre pensioni o retribuzioni comunque collegate alla variazione del costo della vita, divieto comune alle pensioni di guerra ed a quelle ordinarie. Né l'art. 1, sesto comma, del D.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il divieto di cumulo già stabilito per le pensioni di guerra dalla legge n. 585 del 1971, né l'art. 80 del D.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennità integrativa, sono pertanto lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della legge n. 875 del 1977. (Corte cost. Sent. n. 288 del 15-06-1995).

La predetta interpretazione esclude, pertanto, che possa trovare applicazione, nel caso, anche la sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 14/2003. Infatti, da quanto sopra esposto si evince la netta differenza affermata ex professo anche dalla Corte costituzionale tra le pensioni di guerra e quelle aventi carattere previdenziale e tale tema non è invece affrontato nella citata sentenza delle SS.RR. che, pertanto, non può applicarsi all'ipotesi all'esame.

Quanto alle differenziazioni rilevabili sul piano temporale si osserva che è insegnamento costante della Corte costituzionale che "non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" (Corte cost. sent. n. 57 del 1973, sent. n. 92 del 1975, sent. n. 138 del 1977, sent. n. 65 del 1979, sent. n. 138 del 1979, sent. n. 122 del 1980).

È stato anche utilizzato dalla Corte l'argomento "ad absurdum" che, essendo connaturale alla generalità delle leggi una demarcazione temporale, "potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di ciascuna di esse perché la data di entrata in vigore, fissata dal legislatore secondo la specifica previsione costituzionale ( art. 73, ultimo comma, Cost.), discrimina tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico" (sent. n. 322 del 1985, sent. n. 618/1987).

Le questioni di incostituzionalità sono pertanto manifestamente infondate e il ricorso è, conseguentemente, infondato.

Ratione materiae non è luogo a pronunzia di condanna alle spese per soccombenza lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

RIGETTA:

1' appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2004.

L'Estensore                                Il Presidente