Illogica concessione della pensione privilegiata dal Giudice di prime cure
(Corte dei Conti Appello, Sentenza 28 ottobre 2004 n° 374)

Si ritiene che il giudice monocratico sia incorso in errore di fatto in quanto, giudicando insufficiente la classificazione dell'infermità perché non regredibile, ha disposto circa la concessione del beneficio di 8^ ctg. più cura a vita in riferimento alla suddetta visita collegiale del 14.1.1966. Infatti, al ricorrente era stato già assegnato trattamento vitalizio di 8^ ctg. più cura, liquidato con i successivi DD.MM. n. 3208016 e n. 3308135 che non risultano impugnati, trattamento del quale l'interessato ha fruito fino alla data del decesso. Trattasi, invero, di tipico errore di fatto (per omessa valutazione di documentazione degli atti di causa e la cui esistenza e contenuto non possono essere esclusi) idoneo a travolgere, in punto di legittimità, la pronuncia appellata che, sotto il profilo motivazionale, risulta argomentata in maniera avulsa e acritica rispetto al contesto fattuale e documentale emergente dal fascicolo che, ove considerato, avrebbe dovuto determinare il giudice, con nesso di logica e consequenzialità, a conclusioni diverse da quelle nel concreto tratte (cfr. sent. Sez. I Centr. n. 313/2002 A del 17.5.2002). Per quanto sopra esposto, stante l'errore di fatto in cui è incorso il giudice monocratico e l'impossibilità per l'Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato, in quanto si avrebbe un'illegittima duplicazione del trattamento, si chiede che la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 1139/02 venga riformata con rigetto del ricorso n. 13999/G, proposto da Omissis e riassunto dalla moglie, siccome giuridicamente infondato
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tullio SIMONETTI                Presidente

Dott. Nicola MASTROPASQUA    Consigliere

Dott. Antonio  VETRO                   Consigliere relatore

Dott. Davide MORGANTE            Consigliere

Dott. Piera MAGGI                        Consigliere

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(374/2004/a)

sull'appello iscritto al n. 18962 del registro di segreteria, proposto dal Ministero Omissis, avverso la sentenza 25\9\2001 n. 1139\02 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte.

Visti gli atti e documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 22\10\2004, il consigliere relatore, e la dott.ssa A.A. per il Ministero Omissis.

FATTO

Con sentenza 25\9\2001 n. 1139\02 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte è stato statuito quanto segue:

“Con decreto del Ministero del tesoro n. Omissis in data 27\7\1966, emesso nei confronti di Omissis, beneficiario di assegno rinnovabile di 8^ cat. tab. A più assegno di cura per anni uno, il Ministero dei Tesoro ha concesso assegno di 8^ cat. tab. A più cura per anni due per l'infermità “noduli sclerotici in apicale dx” mentre non ha riconosciuto interdipendente l'infermità “note diffuse di bronchite asmatoide” riscontrata alla v.c. della C.M.P.G. del 14.1.1966 e proposta per anni due di 8^ cat. tab. A. Dalla documentazione agli atti si rileva che il ricorrente durante la guerra contrasse febbre reumatica, nefrite subacuta, pleurite basale dx: nel 1944 viene ricoverato con “sintomatologia denotante chiaramente un processo flogistico pleuro-polmonare a carico dell'emitorace dx” con diagnosi di uscita “febbre reumatica con pleurite basale dx, malaria recidivale, nefrite subacuta”. Il 19.5.1964, alla v.c. della C.M.P.G., gli viene riscontrato  “emitorace dx: pnx terapeutico o blocco basale” e proposto per la 2^ cat. per anni due. La C.M.S., nella seduta del 16.4.1965, nel confermare la dipendenza da c.s.g. della infermità già indennizzata e pur rilevando la “sospetta natura specifica dell'affezione pleurica” propone soltanto due anni di 8^ cat. tab. A più assegno di cura. Sulla scorta degli accertamenti sanitari non si possono non condividere le doglianze del ricorrente circa l'insufficiente classificazione dell'infermità riscontrata per cui la medesima appare equamente ascrivibile alla cat. 8^ tab. A più assegno di cura a vita trattandosi di infermità non regredibile con decorrenza dalla v.c. del 14.1.1966”.

Avverso tale sentenza l'Amm.ne ha proposto appello, per i seguenti motivi:

“Si ritiene che il giudice monocratico sia incorso in errore di fatto in quanto, giudicando insufficiente la classificazione dell'infermità perché non regredibile, ha disposto circa la concessione del beneficio di 8^ ctg. più cura a vita in riferimento alla suddetta visita collegiale del 14.1.1966. Infatti, al ricorrente era stato già assegnato trattamento vitalizio di 8^ ctg. più cura, liquidato con i successivi DD.MM. n. 3208016 e n. 3308135 che non risultano impugnati, trattamento del quale l'interessato ha fruito fino alla data del decesso. Trattasi, invero, di tipico errore di fatto (per omessa valutazione di documentazione degli atti di causa e la cui esistenza e contenuto non possono essere esclusi) idoneo a travolgere, in punto di legittimità, la pronuncia appellata che, sotto il profilo motivazionale, risulta argomentata in maniera avulsa e acritica rispetto al contesto fattuale e documentale emergente dal fascicolo che, ove considerato, avrebbe dovuto determinare il giudice, con nesso di logica e consequenzialità, a conclusioni diverse da quelle nel concreto tratte (cfr. sent. Sez. I Centr. n. 313/2002 A del 17.5.2002). Per quanto sopra esposto, stante l'errore di fatto in cui è incorso il giudice monocratico e l'impossibilità per l'Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato, in quanto si avrebbe un'illegittima duplicazione del trattamento, si chiede che la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 1139/02 venga riformata con rigetto del ricorso n. 13999/G, proposto da Omissis e riassunto dalla moglie, siccome giuridicamente infondato”.

Nella pubblica udienza del 22\10\2004 la dott.ssa A. per il Ministero ha confermato i motivi dell'appello.

DIRITTO

Come giustamente rilevato dal Ministero appellante, il giudice di primo grado ha conferito illogicamente un beneficio pensionistico al ricorrente senza tener conto che tale beneficio era già stato attribuito dall'Amministrazione.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, per manifesta illogicità.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello del Ministero Omissis, annulla la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22\10\2004.

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

F.to Antonio VETRO                                       F.to Tullio SIMONETTI

Depositata in Segreteria il 2/11/2004

IL DIRIGENTE

F.to Maria FIORAMONTI