REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Cons. Francesco D'ISANTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza 64/2005/PM)

sul ricorso, iscritto al n. 50782 P.M. del registro di Segreteria, instaurato dal sig. G.M., nato a Montepulciano (SI), il 14.4.1935 ed ivi residente, Strada Terza n. 2 - rappresentato e difeso dall'avv. Francesca G. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, - per la revocazione della sentenza n. 331/98 P.M. datata 14.1.1998, di questa Sezione Giurisdizionale, notificata alla parte in data 11.6.1998.

         Udito, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2005, l'avv. Stefano CENI, delegato dell'avv. G.;

         Visti gli atti ed i documenti della causa;

         Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;

         Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;

         Vista la Legge 27.7.2000, n. 205;

         Visti gli artt. 395 c.p.c. e 68 lett. a R.D. n. 1214/1934

FATTO

1.       Con ricorso per revocazione del 24.5.2001, il sig. G.M. impugna la sentenza n. 331/98 P.M. di questa Sezione Giurisdizionale Toscana con cui viene respinto il ricorso n. 2166 P.M. da lui proposto avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 1119 del 18.11.1976, con il quale gli viene negato il trattamento privilegiato ordinario.

         Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è da considerarsi oggetto di revoca in quanto, a suo tempo, l'organo giudicante si basò, nel proprio giudizio, esclusivamente sul parere (datato 11.9.1997) del Collegio Medico dell'Azienda Sanitaria di Firenze considerandolo convincente e condivisibile.

         Sostiene la parte attorea, con diffuse argomentazioni, che detto giudizio, smentito dalle risultanze della documentazione agli atti, sarebbe semplicistico e superficiale ed in contraddizione con la realtà dei fatti.

         Pertanto, atteso che la sentenza impugnata si fonda “completamente ed esclusivamente” sul predetto parere condividendolo, e che essa si basa “sull'erronea supposizione” che l'aggravamento dell'infermità sofferta non risulterebbe documentata, ritiene il ricorrente che essa sia inficiata da errore di fatto e, pertanto, da revocare riconoscendogli così il richiesto aggravamento.

2.       A conclusione dell'odierna udienza di discussione - nella quale il difensore, avv. Ceni, ribadisce le argomentazioni contenute nell'atto introduttivo - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 205/2000.

DIRITTO

         L'errore di fatto, come motivo di revocazione (secondo l'art. 395 c.p.c. che integra l'art. 68 lett. a del R.D. n. 1214/1934) sussiste quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa.

         Il motivo dedotto nel presente giudizio rappresenta un presunto vizio di valutazione dei fatti (il parere del Collegio Medico dell'Azienda Sanitaria di Firenze) ed un presunto difetto nella motivazione della sentenza (la condivisione del predetto parere), di cui si chiede la revocazione, non deducibili ai fini della stessa.

         Invero, le doglianze di erroneità della sentenza, per inadeguata valutazione della documentazione e per carenza di motivazione - peraltro contraddette dalla completezza della stessa che, dopo puntuali osservazioni e considerazioni, dà conto dell'iter logico seguito per pervenire al respingimento del ricorso a suo tempo presentato dal sig. G.M. - non configurano una fattispecie corrispondente all'ipotesi normativa innanzi descritta che, secondo consolidata interpretazione, deve consistere in un'errata percezione della realtà concreta risultante dai documenti.

         La revocazione, quindi, non può riguardare il procedimento logico di interpretazione di un fatto, cioè il suo apprezzamento, in quanto, in tal caso, sarebbe censurabile, come vizio logico, in sede di appello, ove fosse ammesso tale mezzo di impugnazione.

         Pertanto, non sussistono i presupposti per la revocazione della sentenza n. 331/98 P.M., sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.

         Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

         la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso, proposto da G.M., per la revocazione della sentenza n. 331/98 P.M. emessa, in data 14.1.1998, da questa Sezione e depositata il 3.6.1998.

         Compensate le spese.

         Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2005.

                                                                 IL GIUDICE UNICO

                                                   F.to Cons. Francesco D'ISANTO

 

Depositata in Segreteria il 22/02/2005