Inpdap: comportamento autoritativo su indebito pensionistico
(Corte dei Conti Toscana, Sentenza 25 febbraio 2005 n° 78)

...viene affermato che non esiste nel nostro ordinamento una norma od un principio che fondino la irrinunciabilità del diritto di credito, da ripetizione di indebito, della P.A., alla luce del quale sia imprescrittibile il diritto della P.A. alla ripetizione di somme erogate ma non dovute. Per le esposte ragioni il recupero del presunto indebito operato dall'I.N.P.D.A.P. è illegittimo, per cui il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la ricorrente ha diritto a trattenere tutte le somme erogate a titolo di arretrati pensionistici, ivi compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in applicazione del provvedimento di riliquidazione n. 1129/P in data 14.10.1998 del Provveditorato agli studi di Lucca. La medesima ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme trattenute cautelarmente.
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER  LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 78/2005/PC)

Nel giudizio iscritto al n. 53274/PC del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra S.F., domiciliata come in atti, contro l'I.N.P.D.A.P. di Lucca ed avverso il provvedimento n. 23687/03 in data 30.10.2003 di intimazione alla restituzione della somma di € 2.046,63, indebitamente percepita, con il quale è stata altresì disposta una ritenuta cautelativa mensile di € 93,03 netti a decorrere dalla rata di dicembre 2003.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato l'I.N.P.D.A.P. ha dato applicazione alla disposizione n. 708/P in data 19.2.2001 del Provveditorato agli studi di Lucca, con la quale si disponeva il recupero di quella parte delle somme corrisposte alla ricorrente, a titolo di arretrati, in esecuzione di giudicato della Corte dei Conti, (circa la riliquidazione della pensione con i benefici del d.P.R. 345/1983),  ritenute prescritte.

In esecuzione di tale determinazione è emerso un debito a carico della sig.ra Sini e nei confronti dell'erario, pari a € 2.046,63.

Con il ricorso indicato in epigrafe, l'interessata sostiene la irripetibilità, in quanto le somme a lei corrisposte trovano fondamento in disposizioni contrattuali rese cogenti dalla sentenza della Corte dei conti, disposizioni che fondano diritti indisponibili.

Per dette ragioni chiede l'annullamento del provvedimento di ripetizione delle ricordate somme e la restituzione di quelle già trattenute in via cautelare.

La ricorrente ha anche chiesto la sospensione cautelare del provvedimento, istanza accolta con ordinanza 123/2004 P.C.

L'I.N.P.D.A.P. si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Le ragioni della fondatezza risiedono nel fatto che  la ricorrente, collocata in quiescenza a partire dal mese di settembre 1983, ha ottenuto la riliquidazione della pensione, con l'applicazione degli integrali benefici del contratto approvato con d.P.R. 345/1983, solo per effetto della decisione della Corte dei Conti intervenuta a molti anni di distanza dal pensionamento. Ora, l'effetto di tale decisione, conseguente ad un giudizio di accertamento e di condanna, è stato quello di costituire un nuovo e distinto diritto ad una diversa misura del trattamento di pensione, cui la Corte è pervenuta in seguito all'esame delle deduzioni ed eccezioni delle parti ed in forza degli elementi e delle prove acquisiti al giudizio. Se in tale sede l'Amministrazione non ha fatto valere la prescrizione dei ratei - ed al riguardo nulla è stato opposto nel presente giudizio - l'Ammini-strazione non poteva autoritativamente far valere un credito da ripetizione di indebito invocando l'art. 3 del R.D.L. 295/1939 e successive modifiche ed integrazioni, perché ciò è in contrasto con l'art. 24 C. secondo le motivazioni, qui condivise, espresse dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la decisione 7/2004/QM.

Nella stessa decisione, sulla base di una  profonda analisi del sistema normativo che regola i principi della prescrizione dei  ratei pensionistici e della applicabilità o meno delle norme di diritto comune ai rapporti pensionistici pubblici, viene affermato che non esiste nel nostro ordinamento una norma od un principio che fondino la irrinunciabilità del diritto di credito, da ripetizione di indebito,  della P.A., alla luce del quale sia imprescrittibile il diritto della P.A. alla ripetizione di somme erogate ma non dovute.

Per le esposte ragioni il recupero del presunto indebito operato dall'I.N.P.D.A.P. è illegittimo, per cui il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la ricorrente ha diritto a trattenere tutte le somme erogate a titolo di arretrati pensionistici, ivi compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in applicazione del provvedimento di riliquidazione n. 1129/P in data 14.10.1998 del Provveditorato agli studi di Lucca. La medesima ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme trattenute cautelarmente.

Trattandosi di somme dovute di pieno diritto, sulle stesse deve essere corrisposta, la migliore misura tra gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, con esclusione di ogni ipotesi di cumulo, calcolando il relativo maturato a far data da ogni singola trattenuta.

P.Q.M.

Il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da S.F. e, per l'effetto, la ricorrente ha diritto a trattenere tutte le somme erogate a titolo di arretrati pensionistici, ivi compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in applicazione del provvedimento di riliquidazione n. 1129/P in data 14.10.1998 del Provveditorato agli studi di Lucca. La medesima ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme trattenute cautelarmente.

Trattandosi di somme dovute di pieno diritto, sulle stesse deve essere corrisposta la migliore misura tra gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, con esclusione di ogni ipotesi di cumulo, calcolando il relativo maturato a far data da ogni singola trattenuta.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nell'udienza del 6 ottobre 2004.

                                                                           IL GIUDICE

                                                                  f.to Rinieri FERONE

 

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2005

                                                                           IL DIRIGENTE

                                                                           f.to G. Badame