REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER  LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza 83/2005 PC)

Nel giudizio iscritto al n. 12478/PC del registro di Segreteria, proposto dal sig. A. Pietro, domiciliato in Firenze, presso lo studio del'Avv. Paolo S. che, unitamente agli Avvocati Umberto C.e Nicola F., lo rappresentano e difendono avverso l'I.N.P.D.A.P. e l'Opera Primaziale Pisana, contro il diniego di pensione privilegiata.

FATTO

Il ricorrente fu collocato a riposo per limiti d'età a decorrere dal 1° gennaio 1991. In data 10 ottobre 1991 presentò domanda di pensione privilegiata, facendo valere il giudizio medico legale espresso dalla C.M.O. presso l'O.M. di Livorno, allo scopo investita dall'Opera Primaziale di Pisa, ente presso il quale il ricorrente aveva prestato servizio fino alla pensione.

La  C.M.O. giudicò il sig. A. permanentemente non idoneo al suo servizio ed assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per un complesso di infermità ivi indicate, tutte dipendenti da causa di servizio e nel complesso ascrivibile alla 4^ ctg di pensione a vita (verb.2715 del 6.7.1991).

L'I.N.P.D.A.P. con determinazione dirigenziale del 19 ottobre 1998 rigettò l'istanza di pensione, ritenendo che il sig. A. non vi avesse diritto in quanto cessato dal servizio per limiti di età e non in conseguenza dell'accertata  inabilità.

Di ciò  si duole il ricorrente che con il gravame qui in esame, nell'invocare la giurisprudenza di questa Corte favorevole al principio per cui non è preclusiva al conferimento della pensione privilegiata la circostanza che l'interessato sia stato collocato a riposo per limiti di età, chiede l'annullamento del provvedimento di reiezione ed il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata del sig. A..

Si è costituito l'I.N.P.D.A.P. che ha riassunto le sue difese negli argomenti svolti a sostegno del provvedimento di reiezione, ossia il richiamo all'art 33 del R.D.L. 3.3.1938 n° 680 secondo il quale il diritto a conseguire la pensione privilegiata è subordinato all'avvenuta cessazione dal servizio a causa dell'inabilità riconosciuta.

L'I.N.P.D.A.P. ha altresì eccepito la sopravvenuta configurazione dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 5 - comma 3 - della legge 205/2000, in quanto il ricorrente è deceduto il 4.2.2003. L'Istituto resistente ha, infine, sottolineato che a ragione di direttive organizzative interne, secondo le quali nel caso di cessazione dal servizio prima del riconoscimento dell'inabilità ai fini di p.p.o., la domanda di pensione doveva considerarsi inammissibile, (indirizzo, poi, modificato da una successiva circolare, la n. 23 del 24.6.2002) non ha potuto acquisire la documentazione necessaria a vagliare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente va detto che ai sensi dell'art. 300 c.p.c. laddove la parte sia costituita a mezzo di procuratore a quest'ultimo incombe l'onere processuale di dichiarare la sopravvenienza di uno degli eventi ex art. 299 c.p.c.; tale dichiarazione, secondo costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere negoziale “..e, postula, pertanto quoad effectum, l'esistenza  di una volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo.” (Cass. Civile, Sez. III, 17 novembre 1998, n.11552), ragion per cui in mancanza di tale dichiarazione non si produce alcun effetto prodromico all'estinzione.

Irrilevanti sono poi le argomentazioni svolte dall'Istituto resistente in ordine alle necessità dei successivi adempimento istruttori, sia perché la condizione di inammissibilità della domanda era contemplata dall'art. 7 del regolamento approvato con delibera del 1° febbraio 2001, quindi in epoca successiva all'adozione del provvedimento di diniego che è del 1998, sia perché la consumazione del potere istruttorio, insito nell'adozione del provvedimento definitivo, risale al discrezionle apprezzamento dell'amministrazione.

Nel merito il ricorso è fondato in quanto, come correttamente ricordato dalla difesa del ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata ad affermare il principio che non deve essere considerata condizione indispensabile per l'insorgenza del diritto a pensione privilegiata  la preesistenza alla cessazione dal servizio della condizione di inabilità accertata dal collegio medico-legale,  ma è necessario che le infermità che abbiano condotto all'inabilità, siano correlate al servizio.

Deve, infatti, considerarsi che il diritto al trattamento privilegiato è del tutto autonomo rispetto al titolo risolutivo del rapporto di servizio (Sez. Campania, 26.2.2001, n. 279) e che la risoluzione del rapporto di servizio non osta di per sé al riconoscimento della pensione privilegiata (Sez. riunite n. 50 del 18.3.1981) purchè sia riconosciuto l'effettivo carattere inabilitante delle infermità, dipendenti dal servizio, al servizio stesso.

  Nel caso di specie ciò è documentalmente provato, atteso che tutte le patologie accertate in sede di v.c. del 6.7.1991, costituiscono esito dell'ingravescenza di altrettante patologie accertate e dichiarate dipendenti dal servizio, prima della cessazione di questo stesso servizio (P.V. 2517/88 CMO/LI).

In relazione a quanto innanzi il sig. A. ha diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 4^ ctg a decorrere dal 1.1.1991.

Sulle somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria quest'ultima solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello dell'indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento all'indice annuale ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp.att.c.p.c., ciò in applicazione dell'art. 429 - comma 3 - c.p.c., cui rinvia l'art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riconosce  il diritto del  sig. A. alla pensione privilegiata di 4^ ctg a decorrere dall'originaria decorrenza della pensione ordinaria.

Sulle somme arretrate sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi nei limiti e secondo le modalità illustrate in parte motiva.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Firenze nella pubblica udienza del 26 gennaio 2005.

                                                                           IL GIUDICE

                                                                   F.to Rinieri FERONE

 

Depositata in Segreteria il 25/02/2005

                                                                           IL DIRIGENTE

                                                                          F.to G. BADAME