REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Consigliere dott.ssa Rossella Scerbo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

numero 576/2005

sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 10943 del registro di segreteria  proposto il 26.3.2004  da R.M.M., nata a Catanzaro  il 18.10.1945 rappresentata e difesa dall'avv. M.I. è elettivamente domiciliata  avverso il provvedimento dell'Inpdap n. 2271 del 30.10.2003;

Visti gli atti e i documenti di causa ;

Udito alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005, con l'assistenza del segretario rag. Gennaro Marchese,  il relatore consigliere Rossella Scerbo, l'avv. Maria Irene Rotella ed il rappresentante dell'Amministrazione resistente sig. Francesco Vecchio;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la signora R.M.M.- ex insegnante in pensione - ha chiesto l'annullamento e/o la revoca previa sospensione del provvedimento con cui l'Inpdap ha disposto il recupero - mediante trattenute mensili di euro 227,86 della somma complessiva di euro 2.054,09 corrispondente a quanto indebitamente percepito sulla pensione provvisoria relativamente al periodo dal 9.6.1997 al 30.11.2003. Premesso che l'istituto previdenziale nell'immediatezza dell'emanazione del  provvedimento di liquidazione della pensione n. 3085 del 17.4.2001 aveva con nota del 2.1.2002 comunicato che l'importo pensionistico era rimasto invariato e che solo con la nota- provvedimento impugnata del 30.11.2003 ha partecipato l'esistenza del credito, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli art. 206 del T.U. n. 1092/73 e 9 della legge n. 428/85, il primo dei quali sancisce l'irripetibilità delle somme riscosse in più in caso di revoca o modifica del provvedimento definitivo mentre il seconda fissa il termine di un anno per la revisione dei pagamenti effettuati mediante procedure automatizzate . Ha eccepito la prescrizione quinquennale e da ultimo ha dedotto l'irripetibilità dell'indebito alla luce del disposto dell'art. 1 comma 260 e ss della legge n. 662/96.

Con ordinanza n. 119/2004 la Sezione ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria del 15.12.2004 l'Inpdap ha comunicato di avere in esecuzione dell'ordinanza cautelare disposto  la sospensione del recupero, provvedendo altresì, in via temporanea in attesa della definizione del merito, al rimborso delle rate trattenute per il periodo dall'1.6.2004 al 31.10.2004 .

Con memoria del 15.12.2004 il Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro ha comunicato che il debito è scaturito dall'erronea attribuzione in sede di pensione provvisoria di un anno di servizio in più rispetto a quelli effettivamente maturati (28 in luogo di 27).

Al dibattimento entrambe le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni scritte .

DIRITTO

Premesso che l'oggetto del contendere riguarda solo l'irripetibilità delle maggior somme percepite a titolo di pensione provvisoria non avendo la ricorrente dedotto alcuna censura nei confronti della modifica della pensione provvisoria disposta con il provvedimento definitivo n.3085 del 17.4.2001, in via preliminare  al merito va esaminata  l'eccezione di prescrizione fondata dalla ricorrente su  non condivisibile presupposto della durata quinquennale del relativo termine .Invero secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'azione di recupero dell'Amministrazione è soggetta all'ordinario termine decennale , mentre ha durata quinquennale ex art 2 della legge 19.1.1939 n.295 come modificato dal comma 3 dell'art 2 della legge 7.8.1985, n. 428. il termine entro il quale il privato può agire in giudizio a tutela dei propri diritti patrimoniali nei confronti dell'Amministrazione pubblica.  Per completezza di esposizione val la pena di precisare  che anche a voler applicare il termine quinquennale la prescrizione sarebbe maturata solo per i ratei percepiti anteriormente al quinquennio .

Nel merito va escluso che l'irripetibilità possa essere fondata sulla speciale disposizione di cui alla legge n. 662/96 il cui ambito applicativo è limitato alle somme indebitamente percepite anteriormente alla sua entrata in vigore, tant'è che l'elemento discriminatore tra l'irripetibilità totale e parziale  è rappresentato dall'ammontare del reddito annuo lordo  percepito nel 1995, il cui recupero sia stato disposto con provvedimenti successivi al 31.12.1995; nel caso di specie la percezione indebita si riferisce al periodo che va dal 1997 al 2003.

Parimenti è inapplicabile  la disciplina di cui all'art. 206 del T.U. 29.12.1973 n. 1092  che sancisce l'irripetibilità dell' indebito scaturito dalla modifica del provvedimento definitivo di pensione , mentre nel caso di specie il conguaglio è derivato dalla modifica della pensione provvisoria operata con il provvedimento definitivo, che come è noto non è soggetta alle rigide preclusioni di cui agli art. 20, 204 e 205 del citato T.U. ma è  possibile senza limiti con conseguente obbligo a carico degli istituti previdenziali di disporre il recupero delle somme indebitamente percepite sul trattamento provvisorio ai sensi dell'art. 162 della legge n. 1092/73. La peculiarietà della presente fattispecie deriva dal fatto che l'Amministrazione previdenziale ha partecipato il recupero ad oltre un anno di distanza dall'emanazione del provvedimento di liquidazione della pensione definitiva con cui era stato modificato l'importo della provvisoria, laddove  in un primo momento aveva addirittura comunicato che tutto  restava invariato ; risulta pertanto violato il disposto di cui all'art. 9 della legge n. 428/85 secondo il quale per quanto riguarda i pagamenti di spese fisse , quali sono indubbiamente quelli relativi ai trattamenti pensionistici, la revisione deve avvenire entro il termine annuale , salvo il caso di dolo del percipiente , che è pacificamente escluso nel caso di specie .

Al riguardo giova, invece, evidenziare che la buona fede della ricorrente si desume sia dalla modestia dell' indebito ( 2,506 euro in  oltre sessanta mesi ) che dal lungo periodo di tempo (oltre sei anni) durante il quale si è protratta la corresponsione con conseguente formazione del convincimento della sua spettanza.

Conclusivamente il ricorso è meritevole di accoglimento e per l'effetto va dichiarata l'irripetibilità delle maggiori somme corrisposte ed il conseguente diritto della ricorrente alla restituzione in via definitiva di quanto già recuperato e che  non ha  formato oggetto del rimborso disposto in via provvisoria dall'Inpdap in esecuzione della sospensione cautelare ( ora irripetibile in via definitiva) .

Non può invece essere accolta la richiesta di corresponsione degli interessi legali in considerazione della natura sostanzialmente indebita delle maggior somme erogate .

Sussistono giusti motivi in ragione della complessità della questione giuridica che ha formato l'oggetto del giudizio per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il giudice delle pensioni presso la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria , definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle maggiori somme  percepite a titolo di trattamento provvisorio .

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005.

                                                         Il Giudice delle Pensioni

 

                                                    f.to       dott.ssa  Rossella Scerbo     

 

Depositata in segreteria  02/05/2005                              p.      Il Dirigente

                                                        f.to Paolo Chiappetta