La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Cozzo - Presidente f.f.
dott. Mariano Grillo – Consigliere
dott. Salvatore Cultera – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza n.6/99/c
Sul ricorso in materia di pensione civile, iscritto
al n.10376/c del registro di segreteria, proposto dal signor Prontini
Carmelo, elettivamente domiciliato in Avola, via Cavour,50 presso lo
studio dell’avv.Emanuele Tringali, avverso il provvedimento del
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza –
Servizio Trattamento Pensione Div.1ª Sez. 3ª n.333-H/0159690 dell’11
novembre 1997 che ha disposto la sospensione dell’erogazione del
trattamento pensionistico provvisorio già in godimento dal 1 gennaio
1997.
Udito alla pubblica udienza dell’11 dicembre 1998
il relatore, cons. dott. Salvatore Cultera; non comparso il ricorrente
e non rappresentata l’amministrazione dell’interno.
Esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Fatto
Con ricorso depositato il 16 aprile 1998 il sig.
Prontini Carmelo, ex vice sovrintendente della Polizia di Stato
collocato a riposo anticipato, in seguito a destituzione, a decorrere
dal giugno 1996, ha chiesto nei confronti del Ministero dell’interno
il ripristino della erogazione del trattamento pensionistico sospesa
dal 1 gennaio 1998, su disposizione dello stesso Ministero, in
applicazione della legge 335/1995. A tal proposito ha precisato che il
trattamento di pensione anticipato gli era stato regolarmente
liquidato sulla base di una anzianità utile a pensione di 27 anni,
mesi 5 e giorni 12 per cui l’amministrazione di appartenenza aveva
disposto che si procedesse alla corresponsione del trattamento
provvisorio di pensione a decorrere dal 1 gennaio 1997. Senonché con
provvedimento in data 1 novembre 1997 il Ministero dell’interno ha
dato specifico incarico alla Prefettura di Siracusa di procedere,
d’intesa con la D.P.T. di Siracusa, alla sospensione dell’erogazi one
del suindicato tratt amento provvisorio in quanto era risultato che
l’interessato non avrebbe maturato, all’atto della cessazione del
servizio, l’anzianità utile per conseguire il diritto a pensione nei
termini previsti dalla legge 335/1994 facendo, altresì, presente che,
in relazione a tale situazione, sarebbe stata conferita al Prontini
indennità una tantum ordinaria con costituzione della posizione
assicurativa presso l’INPS.
Il ricorrente afferma l’inapplicabilità del suo
caso delle disposizioni della legge 335/1995 ed insiste sul
riconoscimento del suo diritto al mantenimento del trattamento di
pensione evidenziando che la sua domanda ha il suo fondamento
giuridico nell’art.42, secondo comma, del DPR 1092/1973 secondo il
quale nei casi di destituzione dal servizio il dipendente dello Stato
(fra cui rientrano gli appartenenti alla Polizia di Stato), che ha
compiuto venti anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione per
cui il provvedimento di sospensione assunto dall’amministrazione nei
suoi confronti deve considerarsi illegittimo per violazione della
norma anzidetta nonché degli artt. 202, 203, 204, 205 e 206
Dello stesso DPR 1092/1973.
Con nota n.5080/98/1.1.2/Set III del 5 novembre
1998, acquisita agli atti in data 17 nov.1998, la Prefettura di
Siracusa ha rimesso relazione, con allegati documenti, nella quale
viene precisato che la sospensione del trattamento provvisorio di
pensione del ricorrente è stata disposta in applicazione dell’art.1,
comma 25, della legge 335/1995; in relazione a quanto previsto da
detta disposizione il Prontini alla data della destituzione (11 maggio
1996) non aveva maturato l’anzianità contributiva richiesta per
l’ottenimento della pensione di anzianità (nella specie 30 di
servizio).
Diritto
Il ricorso deve essere accolto.
L’art. 2, comma 23, lett. a della l. n.335 del 1995
infatti, ha rinviato la legge di delega il compito di stabilire per i
lavoratori di cui all’art.5, commi 2 e 3 del d.lgs. n.503 del 1992 –
tra i quali è compreso, tra gli altri soggetti destinatari, il
personale delle Forze di polizia – le norme di armonizzazione al
regime previdenziale generale introdotto dalla stessa legge in
attuazione di tale delega, il d.lgs. n.165 del 1997, al titolo I, art.
6 ha, tra l’altro, previsto che il diritto alla pensione di anzianità
del personale delle Forze di polizia si consegue secondo le
disposizioni di cui all’art. 1, commi, 25, 26, 27 e 29 della l. n. 335
del 1995, mentre all’art. 8 ha stabilito che le disposizioni di cui al
titolo I, e quindi anche quella di cui all’art.6, entrano in vigore
dal 1 gennaio 1988, che fino a quella data "continuano ad applicarsi
le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e, se più favorevole,
quella dell’art. 17, comma 1, della l. n.724 del 1994" .
Deriva dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 del
d.lgs. n. 165 del 1997 che le disposizioni di cui all’art. 1, commi
25, 26, 27 e 29 della l.n.335 del 1995, delle quali il Ministero
dell’interno ha fatto applicazione nel provvedimento impugnato, non
trovano applicazione nei confronti del ricorrente in quanto cessato
dal servizio nel mese di giugno 1996, e quindi prima del 1 gennaio
1998, data dalla quale le disposizioni predette si attuano nei
confronti del personale delle Forze di polizia. Deve essere pertanto,
riconosciuto al ricorrente, il diritto al trattamento di quiescenza
nonché al ripristino dell’erogazione del trattamento di pensione
ordinario siccome già liquidato dalla Prefettura di Siracusa, in
applicazione delle previgenti norme in materia, e messo in pagamento
dalla DPT di Siracusa a decorrere dal 1 gennaio 1997.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana accoglie il ricorso del signor Prontini Carmelo e,
per l’effetto, dichiara il suo diritto al trattamento di quiescenza ed
al conseguente ripristino dell’erogazione del trattamento di pensione
ordinario siccome già liquidato dalla Prefettura di Siracusa, in
applicazione delle previgenti norme in materia dell’ordinamento della
Polizia di Stato, e messo in pagamento dalla DPT di Siracusa a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
Compensa le spese.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio
dell’11 dicembre 1998.
L’estensore - Salvatore Cultera
Il Presidente f.f. - Giuseppe Cozzo
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 04 gennaio 1999
Il funzionario di cancelleria dott. Sergio Vaccarino