REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 182/2005/PM)

sul ricorso, iscritto al n.51946/PM del registro di Segreteria e promosso da Domenico P. nato a Savona il 17 agosto 1920, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del patrono Avv. D.J., avverso la mancata inclusione nella base pensionabile dell'indennità di impiego operativo, percepita in attività di servizio.

         Alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, con l'assistenza del Segretario Armando GRECO, udito l'Avv.Lina AVIGLIANO all'uopo delegato, non rappresentata l'Amministrazione;

         Esaminati gli atti e i documenti tutti delle cause;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;

         Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

         RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la mancata inclusione nella propria base pensionabile dell'indennità di impiego operativo, percepita in attività di servizio.

In particolare, l'interessato aveva avanzato al suddetto fine specifiche istanze, alle quali il competente Ministero non ha data accoglimento sul presupposto della mancata indicazione di tale voce nella relativa previsione legislativa (art.53 T.U. 1092/73).

Con il proposto gravame la parte attrice richiama il portato della giurisprudenza di questa Corte anche alla luce dei principi applicativi fissati dalle SS.RR. con la sentenza n.3/2002/QM.

Al riguardo l'Amministrazione non si è costituita in giudizio né ha controdedotto alcunché.

Alla discussione orale, l'Avv.Lina AVIGLIANO si è richiamato alle risultanze in atti ed il ricorso é stato spedito a sentenza sulla base della acquisizioni processuali.

Nel merito, la domanda attrice é meritevole di accoglimento.

La questione in esame ha per oggetto il diritto a vedersi computare nella base pensionabile le indennità di impiego operativo o di aeronavigazione o di volo o di controllo dello spazio aereo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 nella misura spettante all'atto della cessazione dal servizio, con la conseguente maggiorazione del 18% a norma dell'art. 53 del D.P.R. n. 1092/73.

Le indennità di impiego operativo, previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e la cui cumulabilità, anche agli effetti pensionistici, è disciplinata dagli artt. 17 e 18 della stessa legge, sono state specificamente istituite per compensare il rischio, i disagi e le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio prestato dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Le indennità vengono percepite in misura base, denominata “indennità di impiego operativo di base” da tutti i militari in servizio a norma dell'art. 2 della legge n. 78/83, e con modalità diversamente strutturate negli articoli successivi a seconda della specificità delle funzioni.

Recita infatti testualmente l'art. 1 della citata legge: “In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico.”

La questione della computabilità nella base pensionabile di tali indennità è strettamente connessa a quella del riconoscimento della sua natura retributiva o stipendiale, questione oggetto di copiosa giurisprudenza amministrativa e contabile.

Alcune Sezioni Giurisdizionali di primo grado hanno sempre ritenuto che tali indennità costituissero una componente fissa e generalizzata del trattamento economico di attività e, in quanto tale, parte integrante della base pensionabile.

Pur in presenza di conforme giurisprudenza delle Sezioni Centrali d'appello, permanevano però contrasti a livello regionale.

La questione è stata quindi affrontata di recente, con riferimento alle indennità di aeronavigazione e di volo, dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti che, con sentenza n.3/2002/QM, hanno ribadito come tali indennità, interamente computabili nella tredicesima mensilità a norma della legge n. 78/83, siano state rese pienamente pensionabili dal legislatore con la stessa fonte normativa, ed abbiano natura retributiva e valore stipendiale, costituendo “componente fissa e generalizzata del trattamento economico di attività e, come tale, parte integrante della base pensionabile”.

Dai principi enunciati, che questo giudice ritiene di condividere, consegue che anche sull'indennità in questione andrà operato l'aumento del 18% di cui all'art.53-1° comma del D.P.R. n.1092/73, non perché la relativa previsione normativa vada ad integrare l'elenco tassativo degli “assegni o indennità pensionabili” di cui al secondo comma dello stesso articolo, ma in virtù della sua natura stipendiale, che la rende parte integrante della base pensionabile.

Ciò premesso questo Giudice, con ampio richiamo alle considerazione svolte dalle SS.RR. ed alla recente costante giurisprudenza delle Sezioni regionali (Sez. Emilia-Romagna n.640 del 25 febbraio 2003 - Sez.Trentino-Alto Adige n.43 del 19 marzo 2003 - Sez.Piemonte n.791 del 27 marzo 2003 - Sez.Molise n.160 dell'11 luglio 2003 - Sez.Toscana n.735 del 7 ottobre 2003), valuta fondato il ricorso in argomento con conseguente riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del diritto all'inclusione nella base pensionabile dell'indennità di impiego operativo di cui alla legge n.78 del 1983 (già percepita prima della cessazione dal servizio), con relativa maggiorazione del 18% ex art.16 legge n.177 del 1976, a far data, ex art.23-2°comma della legge n.78 del 1983, dal 1°gennaio 1982 nel caso di dipendenti cessati dal servizio prima di tale data.

Spettano inoltre, su quanto dovuto, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. SS.RR. 18 ottobre 2002 n.10/2002/QM e successive conferme in grado di Appello ex Sez.III n.252 del 3 giugno 2003 - Sez.III n.502 del 11 novembre 2003 - Sez.I n.37 del 3 febbraio 2004 - Sez.I n.45 del 9 febbraio 2005).

         Sussistono motivi apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso promosso da Domenico P. e, per l'effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'inclusione nella base pensionabile dell'indennità di impiego operativo di cui alla legge n.78 del 1983, con relativa maggiorazione del 18% ex art.16 legge n.177 del 1976 e secondo i principi di cui alla sentenza delle SS.RR. n.3/2002/QM.

Su dette somme dovranno essere corrisposti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria da calcolarsi come in parte motiva fino al materiale soddisfo, dall'insorgenza del diritto

Spese compensate.

         Così pronunciato in Firenze, previa lettura del dispositivo nella pubblica udienza del 23 marzo 2005.

                              IL GIUDICE UNICO

                              F.TO Carlo Greco

 

Depositata in Segreteria il 04/04/2005

                                IL DIRIGENTE

                            F.TO G.BADAME