REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 390/2005/PC)

Sul ricorso iscritto al n. 11220/PC del registro di Segreteria, proposto dalla  sig. ra M.C.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Gilardoni e Nicoletta Gagliano, e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Firenze, alla via I. Nievo n. 13, avverso la liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità.

Nella pubblica udienza dell' 1 giugno 2005 sono comparsi  l' avv. Riccardo Gilardoni , per la parte ricorrente, e il dott. Campennì per l'I.N.P.D.A.P..

Visti l' atto introduttivo del giudizio.

Visti gli atti e documenti di causa.

FATTO

Con atto introduttivo del giudizio la sig.ra M.C.C.  adiva il magistrato contabile.

La ricorrente, quale coniuge superstite del prof. V(omissis) (omissis) (insegnante), beneficiaria del trattamento pensionistico di reversibilità, asseriva di aver percepito dal luglio 1976 all' agosto 1994 trattamento pensionistico provvisorio.

Deduceva che in seguito, in sede di liquidazione di trattamento definitivo, l' Amministrazione aveva accertato un indebito pari a £. 15.451.228, con ritenute mensili per il suddetto recupero dal settembre 1994 all' aprile 1995, poi interrotte a seguito di diffida e consequenziale riconoscimento di un credito della sig.raM.C.C. pari a £. 12.442.395.

L' odierna ricorrente concludeva per la declaratoria del conguaglio tra quanto percepito a titolo di trattamento provvisorio e quanto dovutole a titolo definitivo, unitamente alla restituzione delle indebite ritenute per £. 1.059.873 dal mese di settembre 1994 al mese di aprile 1995, ed alle competenze accessorie sulle suddette somme dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo, oltre alla vittoria di spese ed onorari.

Nella pubblica udienza del 2 aprile 2003 l' autorità giudicante (ord. n. 80/2003/PC in data 19 maggio 2003) disponeva incombenti istruttori volti all' acquisizione di documentazione in ordine a: a) tutta la documentazione amministrativa relativa al procedimento di concessione di trattamento pensionistico di reversibilità della sig.M.C.C.; b) alla eventuale applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 352/98 in tema di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria.

In data 11 febbraio 2004 l' I.N.P.D.A.P. depositava note difensive con cui affermava la formazione e successiva revoca dell' indebito, e deduceva in ordine alle competenze accessorie.

Di converso la parte ricorrente asseriva la sostanziale elusione di quanto disposto in sede di ordinanza istruttoria, e chiedeva la produzione dei conteggi mese per mese, anche investendo della questione la Procura contabile, ai sensi dell' art. 14  R.D. 1038/33 e, in subordine, consulenza tecnica d' ufficio sugli atti; il rappresentante dell' I.N.P.D.A.P.  non si opponeva alle richieste di sviluppo dei conteggi ed eccepiva il termine quinquennale di prescrizione, questione contestata dalla parte ricorrente.

Con ord. n. 175/2004/PC in data 27 luglio 2004 l' autorità giudicante disponeva l' acquisizione di ulteriore documentazione , in particolare in ordine allo sviluppo dei conteggi mese per mese in riferimento alle richieste di parte attorea, nonché di ogni elemento utile, siccome richiesto anche dall' I.N.P.D.A.P. di Arezzo nella nota del 19 maggio 2004, al fine della corresponsione degli interessi legali.

Con nota  prot. n. 37479 in data 18 novembre 2004 il Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - deduceva che il dies a quo per la corresponsione delle competenze accessorie doveva essere computato tenendo conto del termine entro il quale avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento finale di attribuzione della pensione definitiva ( ai sensi del D.M. n. 190/1995 , regolamento di attuazione dell' art. 2, secondo comma e dell' art. 4 , primo comma, della l. n. 241/1990).

In particolare l' Amministrazione riteneva che ai giorni intercorrenti tra l' 1 luglio 1976 (data in cui era sorto il diritto) e la data in cui era stato effettivamente pagato quanto attribuito con il decreto di pensione definitiva, andavano sottratti 425 giorni, di cui 60 gg. per concludere il procedimento relativo all' adozione del provvedimento di pensione provvisoria e 365 gg. per la pensione definitiva.

Deduceva, infine, l' Amministrazione scolastica che, essendo stato il ricorso notificato all' Amministrazione per il tramite dell'Avvocatura distrettuale di Firenze (in data 26 giugno 1997) era sopravvenuta la prescrizione delle somme da corrispondere a titolo di competenze accessorie antecedenti il quinquennio alla data di presentazione del ricorso.

La parte ricorrente, con memoria difensiva del 25 gennaio 2005, eccepiva l' infondatezza della prescrizione sollevata dall'Ammini-strazione, ritenendo che la prescrizione decorresse unicamente dalla liquidazione definitiva del trattamento pensionistico, ed insisteva per l' accertamento di quanto dovuto mediante incombenti istruttori delegati alla Guardia di Finanza.

Nell' odierna udienza di discussione la parte insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, mentre il rappresentante dell'Amministrazione non si opponeva alle richieste attoree; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare l' organo giudicante, atteso il carattere di inerenza sia della rivalutazione che degli interessi, rispetto al trattamento pensionistico, dichiara la propria esclusiva giurisdizione nella materia in esame e ritiene ammissibile la relativa domanda giudiziale, avanzata in via autonoma dal ricorrente (cfr., ex plurimis Corte Cassazione Sezioni unite civili n. 646 in data 1 febbraio 1990 nonché Sezione Giurisdizionale Regione Liguria 25 agosto 1999 n. 813).

Secondo il giudice di legittimità, infatti (SS.UU. 9 marzo 1995 n.2742 e 23 gennaio 1995 n. 762), la giurisdizione della Corte dei conti, nella materia delle pensioni a carico totale o parziale dello Stato, si estende a tutte le questioni inerenti all' an ed al quantum della pensione, ivi comprese quelle concernenti gli elementi accessori quali l' indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, ovvero gli interessi e la rivalutazione monetaria.

In riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - in atti defensionali  (18 novembre 2004) va rilevato che, mentre il diritto a pensione è imprescrittibile ai sensi dell' art. 5 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739, e sostituito dall' articolo 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985 n. 428, espressamente richiamato nell' articolo 143 dello stesso T.U. con valenza estesa a tutti i tipi di pensione disciplinati dal testo unico medesimo, né l' Amministrazione pubblica ha la facoltà di rinunziarvi.

Sicché la citata normativa ha previsto , per le rate di stipendio e le rate di pensione dovuti dallo Stato, una prescrizione breve quinquennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Sui rapporti tra pagamento della sorte capitale ed accessori Cons. Stato,  A.p., 22 dicembre 2004 n. 13, ha statuito che il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione della sorte capitale per arretrati al pubblico dipendente ha di per sé solo l' effetto estintivo del debito per il capitale, ma non assume  il significato univoco di riconoscimento del debito relativo agli accessori, potendo tale significato essere desunto solo se la stessa Amministrazione, nel pagare il capitale, indichi, seppure con formule non sacramentali, che il pagamento è “parziale”, “in acconto” o “salvo conguaglio” rispetto al futuro saldo definitivo anche degli accessori.

Pertanto, afferma il giudice amministrativo, il pagamento della sorte capitale, senza espressa riserva di successivo pagamento degli accessori non costituisce riconoscimento del debito, né condiziona l' esercizio dell' azione diretta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Tuttavia nella fattispecie sottoposta all' esame dell' autorità giudicante, poiché i benefici accessori sono riferiti al periodo di erogazione del trattamento pensionistico provvisorio deve aversi riguardo, ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale, alla data di emanazione del decreto di liquidazione della pensione definitiva, che è il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere ai sensi dell' art. 2935 c.c.; pertanto il diritto affermato deve ritenersi estinto per mancato intervento, nei cinque anni successivi agli atti interruttivi elencati dall'art. 2943 c.c. (introduzione del giudizio, atto di diffida o di costituzione in mora): cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 6 luglio 2004 n. 921.

Nella specie la parte ricorrente, avendo interrotto interrotto ritualmente il termine quinquennale (ricorso proposto nel 1997) a fronte della pensione definitiva liquidata nel 1994 ha diritto all'integrale pagamento sia del conguaglio che delle competenze accessorie.

 Nel merito va dichiarata la spettanza degli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei termini che seguono.

Il Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -  osserva che gli oneri accessori sui maturati ratei pensionistici decorrono dallo spirare dei termini  tecnici previsti, per l' adozione dei provvedimenti, dalla l. n. 241/1990 e dalla regolamentazione dell' iter procedimentale dettata dai successivi decreti attuativi (in specie 425  giorni, di cui 60 gg. per concludere il procedimento relativo al provvedimento di pensione provvisoria e 365 gg. per la pensione definitiva).

In buona sostanza  nella ponderazione dell' interesse del pensionato a vedersi consolidato il proprio diritto alla pensione definitiva e quello pubblico consistente nel corretto svolgimento delle procedure previste da leggi e regolamenti, andrebbe computata la decorrenza di 425 giorni dal collocamento a riposo, ai sensi del D.M. n. 190/1995, regolamento di attuazione dell' art. 2, secondo comma, e dell' art. 4, primo comma, della l. n. 241/1990. Osserva l' autorità giudicante, di converso, che la funzione strumentale, a fronte degli obiettivi di efficienza e celerità dell' azione amministrativa , dei termini entro i quali deve concludersi un determinato procedimento, non incide sul carattere paritetico degli atti satisfattivi della particolare obbligazione a carico dell' istituto previdenziale, avendo origine, quest' ultima, nello stesso momento di maturazione dei singoli ratei.

Sicché il diritto agli oneri accessori non può considerarsi svincolato dal credito pensionistico, essendo a questo automaticamente correlato ove vi sia ritardo, anche incolpevole, nell'erogazione dei singoli ratei; pertanto interessi e rivalutazione monetaria che concorrono a determinare, come elemento costitutivo, le prestazioni previdenziali scadute, accedono necessariamente a quest' ultime, a mente dell' art. 429 c.p.c., concretizzando le condizioni di riequilibrio patrimoniale, nel momento del pagamento della giusta pensione : in termini Sez. III Centr. 513 maggio 2003 n. 216.

Va, quindi, accolta la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria con la suddetta decorrenza fino alla data dell' effettivo pagamento.

Le competenze accessorie  vanno corrisposte  alla luce degli  orientamenti giurisprudenziali (Corte conti SS.RR. 10/QM/2002), secondo cui è applicabile l' art. 429, comma 3, c.p.c. , per il caso di ritardata liquidazione del trattamento di compenso e vanno riconosciuti, contestualmente al riconoscimento della prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Peraltro il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell' una e dell' altra componente  di accessori del trattamento di compenso liquidato con ritardo, bensì parziale, cfr. SS.RR. 10/QM/2002,  quale possibile integrazione degli interessi  legali, ove l' indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Il calcolo dell' eventuale “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione va operato ex art. 429, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell' indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto  sino al soddisfo.

Va, inoltre, disposta, ove l' Amministrazione non abbia già provveduto in materia, alla restituzione delle indebite ritenute per £. 1.059.873 dal mese di settembre  1994 al mese di aprile 1995, unitamente agli interessi legali.

Va rammentato, inoltre, che al fine di tempestive esecuzioni della sentenza, è necessario che le Amministrazioni collaborino nell' ambito delle rispettive “fette” di competenza alla determinazione di quanto dovuto alla parte ricorrente, diversamente da quanto è accaduto sia in fase amministrativa che in fase istruttoria giudiziale; diversamente opinando, ove il relativo ritardo dovesse determinare ulteriori e non  giustificabili  spese per l' Amministrazione (in forza della decorrenza di ulteriori competenze accessorie o eventuale nomina del commissario ad acta) si potrebbero prospettare responsabilità giuridiche, tra cui quella di responsabilità per danno all' Erario.

Va, pertanto, accolta la domanda nei sensi di cui in motivazione.

Per quanto attiene alle spese ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. (desumibili dalla natura della controversia) per dichiararle  integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la  Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto  dalla sig.ra M.C.C. nei confronti dell' I.N.P.D.A.P di Arezzo e del Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -  Ministero della Difesa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie  il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Firenze  nella Camera di Consiglio dell' 1 giugno  2005.

                                                        IL GIUDICE UNICO

                                                              F.to Angelo Bax

 

Depositata in Segreteria  il 17/06/2005

                                                                Il Dirigente

                                                             F.to G. BADAME