REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(numero 386/2005/PM)

sul ricorso, iscritto al n.51352/PM del registro di Segreteria, proposto da:

1)   G.T.;

2)   G.M.;

3)   G.F.;

4)   M.B.;

tutti meglio generalizzati in atti ed elettivamente domiciliati presso lo Studio CRUCIANELLI di Viterbo in via Matteotti n.73, per l'accertamento e la declaratoria “del diritto patrimoniale a vedersi computare nella determinazione della base pensionabile, con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell'art.53 d.P.R. 29/12/1973 n.1092, l'assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale, di cui all'art. 1, comma 8, del D.L. 16/09/1987 n.379 (conv. con modif. dalla legge 14/11/1987 n. 468), art. 5 della legge 08/08/1990 n. 231 e 6 d.P.R. 31/07/1995 n.394, nella misura spettante all'atto del collocamento in quiescenza”.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005, con l'assistenza del segretario Chiara BERARDENGO, non rappresentate tutte le parti interessate;

         Esaminati gli atti e i documenti tutti delle cause;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;

         Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

         RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Parte ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che “non si rinviene nessuna razionale giustificazione per escludere tale emolumento dalla base pensionabile, che deve essere commisurata alla retribuzione percepita prima del collocamento a riposo”.

Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente argomentato per l'affermazione del diritto in questione con richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria, richiamando giurisprudenza favorevole alla tesi dallo stesso sostenuta.

All'odierna pubblica udienza, stante l'assenza delle parti, il ricorso è stato spedito a sentenza sulla base degli atti e delle argomentazioni allegate al fascicolo.

Nel merito della questione va subito affermato che la pretesa avanzata dal ricorrente non è fondata.

Assumono fondamentale rilevanza nel presente giudizio le disposizioni normative recate in merito dall'art. 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (come sostituito dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177).

Tale normativa - che disciplina la “base pensionabile del personale militare - dispone, al 1° comma, che “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare … la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è maggiorata del 18 per cento:

a)       indennità di funzione per i Generali di Brigata ed i Colonnelli, prevista dall'art. 8 della legge n. 804/1973;

b)       assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'art. 1 della legge n. 628/1973, in favore degli Ufficiali di grado inferiore a Colonnello o Capitano di Vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c)       assegno personale, previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957, applicabile al personale militare in base all'art. 3 della legge n. 751/1957”.

Il successivo comma 2 dell'art. 53 del predetto D.P.R. n. 1092/1973 - come risultante dalle modifiche e sostituzioni introdotte dal citato art. 16 della legge n. 177/1976 - dispone, inoltre, che “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Ebbene - pur non ignorando le posizioni giurisprudenziali richiamate dal ricorrente (peraltro attinenti in parte ad altri e diversi assegni accessori) con il ricorso indicato in epigrafe e con la citata recente Memoria difensiva - questo Giudice ritiene che, in base alle riportate disposizioni normative ed alla luce di recente giurisprudenza (cfr. Sez.Basilicata n.274 del 16 luglio 2002 - Sez.Umbria n.129 del 29 marzo 2004 - Sez.Sicilia n.996 del 7 aprile 2004 - Sez.Abruzzo n.22 del 5 gennaio 2005 - Sez.Puglia n.181 del 14 marzo 2005 - Sez.Emilia-Romagna n.666 del 16 maggio 2005), che gli assegni e le indennità che confluiscono nella base pensionabile maggiorata del 18% sono soltanto quelli espressamente indicati nel predetto art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973 (appena riportati), richiedendosi, per altri tipi di emolumenti (anche se pensionabili), che “la relativa disposizione di legge” ne preveda “espressamente la valutazione nella base pensionabile” ai fini della predetta maggiorazione del 18%.

Quanto appena precisato non è rinvenibile nella presente fattispecie.

         Per le considerazioni che precedono e sulla base delle suesposte risultanze processuali, tenuto conto altresì che nessun ulteriore elemento probatorio é stato fornito dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto.

         Sussistono motivi apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso promosso da:

1) G.T.;

2) G.M.;

3) G.F.;

4) M.B.;

avverso la mancata inclusione nella base pensionabile dell'assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale in esame.

Spese compensate.

         Così pronunciato in Firenze, previa lettura del dispositivo nella pubblica udienza del 27 aprile 2005.

                              IL GIUDICE UNICO

                              F.TO Carlo Greco

 

Depositata in Segreteria il 17/06/2005

                                                        Il DIRIGENTE

                                                        F.TO G.BADAME