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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza 70/2005)

sul ricorso, iscritto al n.51732/PG del registro di Segreteria, promosso da P.A. nato a Livorno il 12 dicembre 1933, rappresentato e difeso dall'Avv.Antonio SALVADORI di Livorno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Andrea MARSILI LIBELLI di Firenze in via dei Tavolini n.8, avverso la determina della Direzione provinciale dei Servizi Vari di Livorno n.14275 dell'11 luglio 2001.

         Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, con l'assistenza del segretario Chiara BERARDENGO, udito l'Avv.Lorenzo ROSSI all'uopo delegato ed il funzionario delegato della Amministrazione d.ssa Angela CONTE;

         Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;

         Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

         Con il provvedimento impugnato l'Amministrazione ha negato alla parte ricorrente, orfana di titolare di trattamento privilegiato di guerra, la reversibilità dello stesso per non sussistenza del requisito di inabilità ad ogni proficuo lavoro.

         Le valutazioni di cui sopra conseguivano alle risultanze della visita collegiale disposta dalla Commissione medica di verifica di Livorno del 23 maggio 2001.

Avverso il consequenziale provvedimento negativo è stato proposto il presente ricorso corredato da certificazione sanitaria di parte.

Al riguardo, preso atto della documentazione medica depositata, nella precedente udienza del 24 settembre 2003, è stato disposto supplemento peritale onde appurare lo stato sanitario dell'interessata ed il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, nella seduta del 30 aprile 2004, ha valutato la medesima inabile a proficuo lavoro a decorrere, però, dal 18 febbraio 2004 (data della visita diretta).

Ciò premesso è stata fissata l'odierna pubblica udienza alla cui discussione orale mentre il legale patrocinante si è richiamato alle risultanze della consulenza espletata, il funzionario delegato della Amministrazione ha ribadito le argomentazioni già allegate al fascicolo il 25 gennaio 2005.

Al riguardo l'Amministrazione ha sottolineato che sarebbe mancata una “valutazione strumentale, quale, p.e. le prove di funzionalità respiratorie” senza però fornire l'esito di una verfica contraria.

Nel merito questo Giudice valuta fondata la richiesta di parte anche in quanto l'inabilità a proficuo lavoro consegue ad un complesso di infermità (cfr. pag.4 della relazione peritale) di cui la bronchite cronica non è né la principale né l'unica.

Per le considerazioni che precedono, con ampio riferimento alle argomentazioni svolte nella relazione medico-legale del consulente d'ufficio, il ricorso si appalesa fondato e, come tale, va accolto con riconoscimento del requisito della inabilità a proficuo lavoro a decorrere dal 18 febbraio 2004, impregiudicato l'accertamento dello stato di nullatenenza.

In caso di acclarata nullatenenza spetteranno, su quanto dovuto, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (cfr. SS.RR. 18 ottobre 2002 n.10/QM/02).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto da P.A. e, per l'effetto, riconosce il diritto della medesima alla percezione di trattamento privilegiato di reversibilità dal 18 febbraio 2004, diritto condizionato all'accertamento del requisito della nullatenenza.

         Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive da corrispondersi come indicato in parte motiva, a decorrere dall'insorgenza del diritto.

         Dispone la trasmissione degli atti alla Amministrazione per gli ulteriori adempimenti di competenza.

         Spese compensate.

Così deciso in Firenze, previa lettura del dispositivo nella pubblica udienza del 9 febbraio 2005.

                              IL GIUDICE UNICO

                              F.to Carlo Greco

 

Depositata in Segreteria il 23/02/2005

                             IL DIRIGENTE

                                                        F.to G. BADAME