REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 867/2005)
nell'udienza del 14 dicembre 2004 sul ricorso iscritto al n. 3399 del registro di Segreteria, proposto dal sig. B.G, nato il 28.8.1952, contro il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio.
Con l'assistenza del Segretario di udienza, Dott. S.M.;
Esaminati gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato il 1° febbraio 1990, B.G, Carabiniere in congedo cessato dal servizio il 9 febbraio 1974, impugnava il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni - n. 420 del 21.11.1989, negativa della pensione privilegiata in quanto non riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità “esiti di resezione gastrica parziale”, trattandosi di infermità prevalentemente a sfondo nocero distonico endogena, sull'insorgenza e decorso della quale non potè avere nocivamente influito il servizio.
Il diniego fu disposto su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie espresso nella seduta del 6 novembre 1984, in difformità dalla proposta dell'Amministrazione, cioè dal giudizio reso dalla Commissione medica ospedaliera di Verona, nella visita collegiale del 16 aprile 1981, che invece aveva ammesso la dipendenza, con ascrivibilità alla 6^ ctg. Tab. A) a vita.
Con memoria depositata il 25 marzo 2004, il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, stante la legittimità dell'impugnato decreto.
Con ordinanza n. 098/04 in data 4 maggio 2004, questo Giudice ha interessato il Collegio medico legale del Ministero della Difesa perché esprimesse parere medico-legale sul quesito: se l'infermità diagnosticata dalla C.M.O. di Verona possa ritenersi dipendente da causa di servizio, anche a livello di concausa preponderante e necessaria, e, nell'affermativa, a quale categoria essa sia ascrivibile, con la precisazione della durata del beneficio pensionistico.
L'organo di consulenza ha corrisposto alla richiesta con parere espresso nella seduta del 21 settembre 2004, facendo presente che gli eventi stressogeni della vita militare hanno svolto quantomeno un ruolo concausale sulla patogenesi della malattia gastrica, che allo stato risulta classificabile alla tab. A 7^ ctg. vitalizia.
Considerato in
DIRITTO
Le considerazioni e le argomentazioni del CML appaiono convincenti e condivisibili.
Dopo aver descritto le caratteristiche dell'ulcera duodenale, il Collegio si è soffermato sui fattori che ne favoriscono lo sviluppo. Uno stato cronico di ansia e lo stress psicologico possono determinare una riacutizzazione della malattia, vi è qualche evidenza, sottolinea il parere, che i pazienti con ulcera duodenale possano affrontare lo stress più negativamente dei soggetti non ulcerosi.
Nel caso in esame, il CML ha rilevato che la patologia è stata diagnosticata dopo 17 mesi di servizio nell'Arma dei Carabinieri e dopo 24 mesi complessivi di servizio militare. Anche se non si può escludere una predisposizione endogeno-costituzionale, il B.Gè stato esposto allo stress insito appunto nella vita militare, ed in particolare conseguente ai periodi di addestramento. Di qui la conclusione riportata nella parte in fatto.
Questo Giudice ritiene adeguatamente motivato l'anzidetto parere e pertanto si determina per l'accoglimento del ricorso, con il riconoscimento della dipendenza della infermità diagnosticata da causa di servizio sotto il profilo concausale, ascrivibile alla 7 ctg. tab. A a vita, con decorrenza dall'1 febbraio 1975.
Sui singoli ratei successivi alla data del d.m. impugnato (21.11.1989) - da considerare momento di maturazione del credito - sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ex art. 150, disposizioni attuative del c.p.c. La rivalutazione monetaria si cumula con gli interessi legali soltanto ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura di quest'ultimi.
Il cumulo, come sopra calcolato, è limitato al 31 dicembre 1991, stante che dal 1° gennaio 1992 esso non è consentito, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 412/1991, come interpretato autenticamente dall'art. 45, comma 6 della l. n. 448/1998. Pertanto, da tale data spetta soltanto il più favorevole tra detti accessori, sino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, il Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l'effetto dichiara dipendente da causa di servizio, sotto il profilo concausale, l'infermità “Esiti di resezione gastrica parziale” ascrivibile alla 7^ categoria tab. A) vitalizia, con la decorrenza e gli accessori di legge precisati in parte motiva.
Nulla per le spese.
Dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Militare - VI Reparto 21^ div., per i conseguenti provvedimenti di competenza degli uffici interessati.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2004.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
F.to Cons. C.S.
Depositata in Segreteria
Il 20.05.2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(F.to Guarino)