Carabinieri: pensione privilegiata per ulcera causata da stress per servizio
(Corte dei Conti Veneto, Sentenza 20.5.2005 n° 867)

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REPUBBLICA ITALIANA    

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 867/2005)

nell'udienza del 14 dicembre 2004 sul ricorso  iscritto al n. 3399 del registro di Segreteria, proposto dal sig. B.G, nato il  28.8.1952, contro il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio.

Con l'assistenza del Segretario di udienza, Dott. S.M.;

Esaminati gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato il 1° febbraio 1990, B.G, Carabiniere in congedo  cessato dal servizio il 9 febbraio 1974, impugnava il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni - n. 420 del 21.11.1989,  negativa della pensione privilegiata in quanto  non riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità “esiti di resezione gastrica parziale”, trattandosi di infermità prevalentemente a sfondo nocero distonico  endogena, sull'insorgenza e decorso della quale non potè avere  nocivamente influito il servizio.

Il diniego fu disposto  su conforme  parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie espresso nella  seduta del 6 novembre 1984, in difformità  dalla proposta dell'Amministrazione, cioè dal giudizio reso dalla Commissione medica ospedaliera  di Verona, nella visita collegiale del 16 aprile 1981, che invece aveva ammesso la dipendenza, con  ascrivibilità alla 6^ ctg.  Tab. A) a vita.

Con memoria  depositata il 25 marzo  2004, il Ministero della Difesa si è costituito  in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, stante  la legittimità dell'impugnato decreto.

Con ordinanza n. 098/04 in data 4 maggio 2004, questo Giudice ha interessato  il Collegio medico legale del Ministero della Difesa perché esprimesse parere medico-legale sul quesito: se l'infermità diagnosticata dalla C.M.O. di Verona possa ritenersi dipendente da causa di servizio, anche a livello di concausa preponderante e necessaria, e, nell'affermativa,  a quale categoria essa sia ascrivibile, con la precisazione della durata del beneficio pensionistico.

L'organo di consulenza ha corrisposto alla richiesta con parere espresso nella seduta del 21 settembre 2004, facendo presente che gli eventi stressogeni  della vita militare hanno svolto quantomeno un ruolo concausale sulla patogenesi della malattia gastrica, che allo stato risulta  classificabile alla tab. A 7^ ctg. vitalizia.

Considerato in

DIRITTO

Le considerazioni e le argomentazioni del CML appaiono convincenti e  condivisibili.

Dopo aver descritto le caratteristiche  dell'ulcera duodenale, il Collegio si è soffermato sui fattori che ne favoriscono lo sviluppo. Uno stato cronico di ansia e lo stress psicologico possono determinare una riacutizzazione della malattia, vi è qualche evidenza, sottolinea  il parere, che i pazienti  con ulcera duodenale  possano affrontare lo stress più negativamente  dei soggetti non ulcerosi.

Nel caso in esame, il CML ha rilevato che la patologia è stata  diagnosticata dopo 17 mesi di servizio  nell'Arma dei Carabinieri  e dopo 24 mesi complessivi  di servizio militare. Anche se non si può escludere  una predisposizione endogeno-costituzionale, il B.Gè stato esposto allo stress insito appunto nella vita militare, ed in particolare conseguente  ai periodi di addestramento. Di qui  la conclusione riportata nella parte in fatto.

Questo  Giudice ritiene adeguatamente motivato l'anzidetto parere e pertanto si determina per l'accoglimento  del ricorso, con il riconoscimento della dipendenza della infermità diagnosticata da causa di servizio sotto il profilo  concausale,  ascrivibile  alla 7 ctg. tab. A  a vita, con decorrenza dall'1 febbraio 1975.

Sui singoli ratei successivi  alla data del d.m. impugnato (21.11.1989)  - da considerare momento di maturazione del credito - sono dovuti interessi legali  e rivalutazione  monetaria secondo gli indici ISTAT ex art. 150, disposizioni  attuative del c.p.c.  La rivalutazione   monetaria si cumula con gli interessi legali soltanto ove l'indice di svalutazione dovesse  eccedere la misura di quest'ultimi.

Il cumulo, come sopra calcolato, è limitato al 31 dicembre 1991, stante  che dal 1° gennaio 1992 esso non è consentito,  ai sensi dell'art. 16 della l. n. 412/1991, come interpretato  autenticamente  dall'art. 45, comma 6 della l. n. 448/1998. Pertanto, da tale data  spetta soltanto  il più favorevole  tra detti accessori, sino all'effettivo soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, il Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

ACCOGLIE il ricorso in epigrafe  e per l'effetto dichiara dipendente da causa di servizio, sotto il profilo concausale, l'infermità “Esiti di resezione gastrica parziale” ascrivibile  alla 7^  categoria  tab. A) vitalizia, con la decorrenza  e gli accessori di legge precisati in parte motiva.

Nulla per le spese.

Dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Militare - VI Reparto 21^ div., per i conseguenti provvedimenti  di competenza degli uffici interessati.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2004.

                                      IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                                F.to Cons.  C.S.

 

Depositata in Segreteria

Il 20.05.2005

                                           IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                        (F.to Guarino)