Privilegiata: linea dura per le domande presentate fuori termine
(Corte dei Conti Appello, Sentenza 1 luglio 2004 n° 222)

La seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti, con la Sentenza n. 222/04 depositata il 1/7/2004, che qui si commenta, ha riconfermato un orientamento restrittivo in materia che era stato, diciamo così, mitigato negli ultimi anni. Si tratta di questo. L'art. 169 del T.U. del 29/12/1973 n. 1092 (che ha recepito il vecchio art. 9, 1° comma del d. lgt. n. 497/1916) letteralmente prescrive: " la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza della infermità o delle lesioni contratte". Poichè, nel corso degli anni e dei decenni, tanti, avendo contratto una infermità in costanza di servizio, per inesperienza od ignoranza delle leggi, hanno lasciato trascorrere i cinque anni senza presentare la domanda, la giurisprudenza ha affermato il principio che "per la presa in considerazione della domanda di pensione privilegiata, che sia presentata oltre il quinquennio dalla cessazione del servizio - deve essere avvenuto, durante il servizio o comunque nel quinquennio successivo, l'accertamento, anche con esito negativo, "allo stato degli atti", della dipendenza da causa di servizio della infermità per la quale si chiede il trattamento di privilegio". Col tempo, quindi, il problema si è spostato sulla interpretazione del termine "constatazione della infermità", nel senso che alcune sentenze hanno sempre preteso, appunto, che nei cinque anni, l'infermità sia stata constatata con la prescritta procedura medico legale - cioè, col giudizio, ancorchè negativo, sulla dipendenza da causa di servizio - altre invece (vedi, per tutte, la Sentenza n. 137/2000/A del 14 aprile 2000 della stessa Sezione Seconda Centrale d'Appello) hanno ritenuto sufficiente che "la stessa infermità sia stata clinicamente constatata nel corso del servizio". In altre parole, poichè lo scopo della norma è far sì che l'Amministrazione abbia agli atti gli elementi per esaminare la domanda anche se tardiva (ricoveri in strutture militari in costanza di servizio, verbali delle Commissioni Mediche Ospedaliere, proposte a rassegna, ecc...) non è necessario che un solerte funzionario abbia apposto un timbro con su scritto "si o no dipendente da causa di servizio" quando le patologie denunciate sono "state oggetto di formale accertamento (con relativa diagnosi e provvedimento medico legale) nelle apposite strutture sanitarie militari". Disgraziatamente, come abbiamo detto all'inizio, la Corte dei Conti è tornata sui suoi passi ed ha statuito che: "poichè dall'acquisito fascicolo amministrativo non risulta che l'appellante durante il servizio militare o nel quinquennio successivo abbia subìto ad opera delle competenti autorità militari accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio della dedotta infermità, sia pure con giudizio negativo "allo stato degli atti"; nè che nello stesso periodo abbia presentato domande rivolte a conseguire un tale accertamento, l'appello deve essere respinto." Auspicando che la Corte dei Conti ritorni in futuro sull'interpretazione meno severa della norma (che, ricordiamolo, oppone una decadenza alla ....imprescrittibilità del diritto a pensione, sancito dall'art. 5 dello stesso T.U. 1092/1973), possiamo dare un solo consiglio: non appena viene contratta una infermità in servizio, non aspettare i cinque anni e neanche i sei mesi (termine breve per richiedere l'equo indennizzo!), ma presentare subito la domanda per chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'equo indennizzo, e, al termine del servizio stesso, la pensione privilegiata ordinaria! (Avv. Massimo Cassiano)

 

       REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, composta dai seguenti magistrati:

Tommaso de Pascalis                                              Presidente

Mario Casaccia                                                       Consigliere

Antonio D'Aversa                                                    Consigliere

Angelo Antonio Parente                                           Consigliere rel.

Stefano Imperiali                                                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(1 luglio 2004 numero 222)

nel giudizio d'appello iscritto al n. 15519/II/PM del registro di Segreteria  avverso la sentenza n.089/99/M emessa il 13.12.2000 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria e depositata il 15.2.2001, proposto da D.A., rappresentato e difeso dall'Avv. D.B., e domiciliato presso il di lui studio in Roma, come da procura in calce all'atto di appello.

Visto l'atto di appello notificato al Ministero della difesa in sede propria e  presso l'Avvocatura Generale dello Stato il 28.3.2002 e depositato il 17.4.2002 presso l'Ufficio del Ruolo generale dei giudizi di appello di questa Corte, la sentenza appellata, nonché tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 22.4.2004, il Consigliere relatore Angelo Antonio Parente e l'Avv. D.B. per l'appellante D.A.; non costituita l'Amministrazione della difesa.

FATTO

 Con la sentenza n.89/2001, la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso proposto dal Sig. Antonimo D.A. avverso il decreto del Ministero della difesa n.71 del 28.1.1984, che aveva negato la pensione privilegiata ordinaria per intempestiva constatazione della denunciata infermità.

Dagli atti risulta che il Sig. D.A., arruolato il   29.1.1973, durante il servizio militare fu ricoverato l'8.5.1973 presso l'O.M. di Roma, venendone dimesso con 120 gg. di licenza di convalescenza e dichiarazione di temporanea inidoneità al servizio militare. Ricoverato all'O.M. di Messina, per controllo, il 12.9.1973, ne fu dimesso il giorno dopo con riforma a seguito  di rassegna in quanto giudicato permanentemente inidoneo al servizio  militare incondizionato.

In data 5.1.1983 presentò domanda di pensione privilegiata ordinaria, respinta con il decreto impugnato per intempestiva constatazione della dedotta infermità, denunciata oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio e per mancato rispetto della relativa procedura.

Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso nel rilievo che, seppure la infermità, che aveva determinati i ricoveri e la riforma in seguito a rassegna, si fosse potuta considerare constatata nei termini, la domanda diretta a chiedere il trattamento pensionistico privilegiato era stata presentata oltre il previsto termine di cinque anni dalla cessazione del servizio militare.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Sig. D.A.,  denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art.9, 1° comma, del d.lgt. n.497 del 1916( ora art.169 del d.P.R. n.1092 del 1973) anche in relazione al r.d. n.1024 del 15.4.1928.

Osserva l'appellante, richiamando passi della motivazione della sentenza appellata, che nella fattispecie, poiché le patologie erano state oggetto di formale accertamento (con relativa diagnosi e provvedimento medico legale) nelle apposite strutture sanitarie militari, si era fatta una illegittima applicazione dell'art.9 del d.l.n.497 del 1916 (ora art.169 del d.P.R. 1092 del 1973), ritenendosi che non era stata posta in essere la domanda nel successivo periodo di prescrizione quinquennale dalla cessazione del servizio.

Come tale, la sentenza appellata è incorsa in un chiaro errore di diritto, in quanto, con riferimento a patologie constatate in servizio, non poteva trovare applicazione il principio decadenziale di cui all'art.169 del d.P.R. n.1092/2973, come recentemente ritenuto dalla Sez. giur. Lombardia,  che ha individuato nella normativa suindicata la  funzione di porre l'Amministrazione nella condizione di provvedere alla valutazione della possibile dipendenza da causa di servizio delle infermità, le quali debbono pertanto esserle note: la conoscenza delle infermità, benché non seguita dalla valutazione della dipendenza, assolve alla indicata funzione.

Si chiede quindi l'accoglimento del proposto gravame, riconoscendo la tempestività della domanda, per l'avvenuta  constatazione della infermità durante il servizio ed  il rinvio della causa al primo giudice per il proseguo del giudizio in punto di dipendenza e classifica.

E per l'ipotesi che il Collegio non ritenga di aderire alla tesi della Sez. Lombardia, l'appellante  prospetta la questione di costituzionalità dell'art.169 d.P.R. n.1092/1973 per violazione degli art. 32 e 38 della Costituzione.

Osserva l'appellante che l'art. 9 del d.lgs.n.497/1916 è sempre stato oggetto  di contrastante giurisprudenza, oscillante  tra l'interpretazione meno restrittiva che riteneva sufficiente a superare la decadenza la “mera constatazione” e quella più restrittiva che esigeva una forma di “qualificata constatazione”, correlata, cioè, ad un giudizio medico -legale sulla dipendenza : la prima soluzione trovava conforto sia nella “ratio”della legge, sia nell'orientamento espresso dal Ministero della difesa con la circolare n.5973 del 12.03.1952 a chiarimento delle norme regolamentari (r.d. n.1024 del 1504.1928) per l'esecuzione della legge n. 416/1926, e secondo cui  “ nei casi in cui l'infermità sia stata constatata durante il servizio mediante ricovero ospedaliero….non si può eccepire la decadenza dei termini di tempo ai fini del diritto a pensione privilegiata ordinaria”. E del resto lo stesso richiamato regolamento imponeva ai comandanti di corpo ed ai sanitari, che fossero venuti a conoscenza dell'evento o avessero visitato l'infermo, di provvedere senza indugio ad esprimere il loro parere sulle conseguenze dell'infermità e sulla dipendenza di essa da causa di servizio. Sicché la decadenza doveva applicarsi solo a coloro che avessero voluto “ far accertare una infermità che ora per allora si dichiarava insorta durante ed a causa di servizio” e non già a chi aveva riportato (ed era stato accertato) un'infermità in servizio in relazione alla quale chiedeva trattamento di privilegio.

La soluzione c.d. “rigorosa”(cosa ben diversa da legittima) era, invece frutto di una esasperata equazione: “constatazione uguale “accertamento medico legale con pronuncia sulla dipendenza o meno dell'infermità da causa di servizio”.

Con la trasfusione dell'art.9 citato nell'art.169 del d.P.R. n.1092/1973 (articolo applicato alla fattispecie in esame) le oscillazioni della giurisprudenza non sono cessate, accentuandosi  le pronunce “sfavorevoli”.

Non può dirsi peraltro che a tali soluzioni sia di giovamento la sentenza n. 277/1974 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 9 d.lgt. n.497/1916, poiché la questione era stata allora posta  per violazione dell'art.3 Cost. in riferimento agli artt. 88 e 89 della legge n.313 del 1968.

Conclude l'appellante che in tutti i casi in cui un militare di leva sia stato ricoverato in una struttura sanitaria militare, con accertamenti della natura dell'infermità ed adozione di consequenziali provvedimenti, come convalescenza, riforma ecc…, non possa a lui opporsi nessuna decadenza con riferimento al tempo in cui viene fatta la domanda, dovendosi iniziare d'ufficio il procedimento per la concessione del trattamento privilegiato.

Alla odierna pubblica udienza il difensore ha confermate le deduzioni, eccezioni e conclusioni  formulate nell'atto di appello, sottolineando che il primo giudice, pur respingendo il ricorso per tardività della domanda di pensione (ritenuta soggetta a termine quinquennale di prescrizione), ha ammesso che, con i ricoveri ospedalieri, la infermità è stata constatata durante il servizio militare.

DIRITTO

Con la sentenza impugnata si  è respinto il ricorso proposto da D.A. avverso il decreto del Ministero della difesa, che aveva negato il trattamento privilegiato ordinario per non essere avvenuta la constatazione dell'addotta infermità, con la prevista procedura,  durante il servizio militare, o nei cinque anni successivi alla cessazione dello stesso servizio. Ha ritenuto il primo giudice che il ricorso non poteva accogliersi, in quanto, pur a voler considerare avvenuta la constatazione della denunciata infermità, era decorso oltre un quinquennio quando  l'interessato aveva presentato la domanda di pensione privilegiata..

L'appellante, a sua volta, oppone che, secondo l'orientamento emergente da alcune pronunce giurisprudenziali e la stessa interpretazione corsa sull'art 9 del d.lgs n.497/1916 presso il Ministero della difesa in una circolare del 1952,  la constatazione medico legale di malattia o infermità contratta in servizio, valida ad escludere la decadenza per tardività della domanda privilegiata ordinaria ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 1° maggio 1916 n.497, si deve intendere la diagnosi posta da Autorità sanitarie militari; pertanto, non potendo l'art.169 del T.U. 29 dicembre 1973,n.1092, discostarsi da siffatta nozione di constatazione, non si verifica decadenza in pregiudizio del militare che abbia lasciato trascorrere oltre 5 anni dalla cessazione del servizio prima di produrre la formale istanza di pensione privilegiata ordinaria per malattia diagnosticata durante il servizio.

Il difensore lealmente precisa che tale interpretazione, corrente soprattutto vigente l'art.9 del d.lgs. n.497/1916, si è andata assottigliando in proseguo, prevalendo nel tempo quella più rigorosa (ma anche illegittima) secondo cui per constatazione deve intendersi anche la procedura di accertamento medico-legale della dipendenza della infermità da causa di servizio.

Ne consegue, sempre secondo l'appellante, che deve annullarsi la sentenza impugnata per motivi di diritto, essendo sufficiente per la tempestiva constatazione l'accertamento diagnostico della infermità avvenuto durante il servizio, in base ad una corretta interpretazione della normativa.

In caso si ritenga di accogliere la  opposta tesi, si propone questione di costituzionalità dell'art.169 del d,P.R. 29.12.1973,n.1092, per violazione degli art.32 e 38 della Costituzione.

Il proposto appello viene ritenuto infondato del giudicante Collegio, in base alla sua più recente giurisprudenza (sentenze nn. 205 del 30.5.2000, 404 del 4.12.2000, 178 del 15.5.2001 , 101/2003/A del 13.2.2003 e 34.2004/A del 2.2.2004), che, ai fini della tempestiva constatazione, utile ad  evitare la decadenza comminata dall'art.169 del t.u. n.1092/1973, applicato alla fattispecie in esame in forza dell'art. 257 del medesimo t.u. (ma la giurisprudenza si è in tal senso venuta orientando anche per l'art. 9 del d.lgt.n.497/1916), considera necessari, oltre alla constatazione della infermità,  il giudizio medico legale sulla dipendenza della stessa infermità, in assonanza all'orientamento espresso nella sentenza n.83/C/1989 delle SS.RR, confermato nelle successive sentenze nn.8/QM/2001 e 4/QM2003. Deve, pertanto- per la presa in considerazione della domanda di pensione privilegiata, che sia presentata oltre il quinquennio dalla cessazione del servizio- essere avvenuto, durante il servizio  o comunque nel quinquennio successivo, l'accertamento, anche con esito negativo, “allo stato degli atti”, della dipendenza da causa di servizio della infermità per la quale si chiede il trattamento di privilegio; o, quanto meno, occorre  che sia stata presentata entro tale termine la domanda di accertamento della dipendenza della infermità per la quale si intende chiedere la pensione privilegiata. E ciò in base ad una piana lettura dell'art.169 succitato, che letteralmente prescrive: “ la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione  dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza della infermità o delle lesioni contratte”.

La riferita interpretazione è stata pressoché unanime nel corso degli ultimi due decenni (per citare le più recenti pronunce, oltre le già indicate sentenze in tal senso di questa Sezione e   delle SS.RR.,cfr. ex plurimis: Sez.IV, 23.5.1990, n.74662; Sez. giurisd. Sicilia, 22.3.1993, n.35/M; Sez giurisd.Veneto, 20.9.1995, n.374; Sez. giursd. Friuli-V.G., 26.11.1996, n.377; Sez giurisd.Liguria 14.2.1997, n.171; Sez. giurisd. Lombardia, 15.1.1998, n.112; Sez. giurisd.Lazio, 20.1.1999, n.11; Sez. giurisd. Basilicata, 10.3.1999, n.57; Sez. giursd. Abruzzo, 27.7.2000, n. 761; Sez. giurisd. Campania, 23.2.2001,n.264; Sez. giurisd. Sardegna, 12.4.2001, n.604;Sez. giurisd. Marche 1.7.2002, n.635; Sez. giurisd. Molise, 26.11.2002, n. 274 e 283; Sez. giurisd. Campania, 18.11.2002, n.1697).

Tale essendo il consolidato orientamento giurisprudenziale nella soggetta materia, poiché dall'acquisito fascicolo amministrativo non risulta che l'appellante durante il servizio militare o nel quinquennio successivo abbia subito ad opera delle competenti autorità militari accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio della dedotta infermità, sia pure con giudizio negativo “ allo stato degli atti”; né che nello stesso periodo abbia presentato domande rivolte a conseguire un tale accertamento, l'appello deve essere respinto.

Quanto alla proposta questione di legittimità costituzionale dell'art.169 del d.P.R. n.1092/1973, essa viene considerata manifestamente infondata dal Collegio giudicante, sia perché non chiaramente esplicitata nei suoi termini concreti (e quindi anche inammissibile, non bastando un mero richiamo di norme della Costituzione, ma occorrendo anche rendere manifesto il profilo della dedotta violazione costituzionale), sia perché, comunque, pur con riferimento allo apparentemente meno restrittivo art. 9 del d.lgs. n.497/1916, la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con la Costituzione la disposizione sulla decadenza per mancata constatazione, intesa  anche come giudizio sulla dipendenza della infermità da causa di servizio.

La  stessa Corte costituzionale, che aveva dichiarato infondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento allìart.9 succitato (sentenza n.277/1974, menzionata dallo stesso appellante), con l'ordinanza n.842/1988 ha anche dichiarato  la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.169 del d.P.R. 29.12.1973,n.1092.

Da ciò consegue che l'art.169 del t.u. n.1092/1973, proprio per la sua formulazione letterale, dettata evidentemente anche dalla necessità di evitare le difformi interpretazioni che aveva suscitato il previgente art.9 del d.lgs. n497/1916, riferendosi non più alla “constatazione” ma “all'accertamento della dipendenza” della infermità o lesione, va inteso nella sua effettiva portata, come disposizione sanzionatoria per chi abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del sevizio, senza aver presentato la domanda  per la formulazione del giudizio di dipendenza, salvo che questo non risulti già espresso dalle competenti autorità sanitarie durante il servizio o anche nel successivo quinquennio, come statuito nella fondamentale decisione delle SS.RR. di questa Corte n.83/C1989, alla quale si è andata conformando questa stessa Seconda Sezione d'appello con le sue più recenti pronunce.

A maggior chiarimento, è anche utile rammentare che la stessa Corte costituzionale nel contesto della sentenza n.277 del 5-11.12.1974, nella quale si scrutina, come già accennato, riconoscendone la conformità a Costituzione (art.3), la  disposizione contenuta nel 2° comma dell'art.9 del d.lgt.n.497/1916, interpretata da questa Corte  come omologa all'art.169 del t.u. n.1092/1973 e quindi come prescrivente l'onere della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesione nel quinquennio dalla cessazione del servizio, ne ha riconosciuto la diversa portata rispetto alle disposizioni sulle pensioni di guerra che richiedevano la sola “ constatazione” delle infermità, lesioni o ferite nei cinque anni successivi alla cessazione del servizio militare di guerra( artt.88 e 89 della l.n.313/1968), nella considerazione che in tempo di guerra non sarebbe stato logico distrarre gli organi sanitari militari dai compiti di cura di feriti e malati, sempre vieppiù affluenti nei luoghi di ricovero, per attendere a pratiche burocratiche per giunta non sempre di facile e sollecita definizione (tale orientamento, risulta peraltro espressamente affermato o pacificamente presupposto anche nelle successive pronunce, sentenza n.149/1979; ordinanze n.842/1988 succitata e n.300/2001).

L'appello, certamente infondato alla stregua dell'art.169 del t.u.n.1092/1973,  correttamente applicato alla fattispecie (cfr decreto n.71 del 28.1.1984)in conformità al disposto dell'art.257 dello stesso t.u., sulla base  delle suindicate pronunce della Corte costituzionale e della giurisprudenza di questa Corte di gran lunga prevalente ed ormai consacrata dalle sentenze delle SS.RR.n.83/C/1989, n.8/2000/QM e 4/2003/QM, andrebbe rigettato anche alla stregua della previgente normativa, interpretata nel senso che la “constatazione” implicasse anche un giudizio medico -legale sulla “dipendenza da causa di servizio” della infermità, oltre che  l'accertamento diagnostico della stessa infermità.

 L'appello va, quindi, respinto, confermandosi la sentenza appellata.

 Di tale sentenza va, però,  corretta la  motivazione, nei sensi sopra indicati, in applicazione analogica dell'art.384 c.p.c., in quanto, la difformità concerne solo errores in iudicando compiuti dal primo giudice, che non toccano aspetti del fatto dedotto in primo grado, rimasto immutato anche in questo grado di giudizio, condizione questa che rende, appunto, applicabile la disposizione contenuta nel secondo comma del richiamato art.384 (Cass.civ.21.5.1981,n.3333; Cass. lav.,16.5.1998,4939).

Data la natura della materia oggetto del giudizio non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,

RIGETTA

L'appello  n.15519 proposto da D.A. avverso la sentenza n.0089/2001 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22.4..2004.

        L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE

F.to Angelo Antonio Parente                     F.to Tommaso de Pascalis

  Depositato nella Segreteria il 1 luglio 2004

         Il Direttore della Segreteria

         F.to Andreana Basoli