REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio

Il giudice unico delle pensioni

Consigliere Cristiana Rondoni

Nell’udienza del 9 dicembre 2008, con l’assistenza del segretario sig.ra Rosetta Fazio, nel giudizio iscritto al n.62433/PC del registro di ruolo dei ricorsi a lui assegnati ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul  RICORSO

presentato in data 22 luglio 2004 dal Sig. D. R., nato il 14 luglio 1939 a Rossano (CS), patrocinato e difeso nel presente giudizio dall’avvocato Umberto Maria @@@@@@@, con studio in Roma viale Mazzini 117.

Presente in aula il difensore, non rappresentata l’Amministrazione.

C O N T R O

L’INPDAP

Il Ministero dell’Interno

A V V E R S O

La nota 22813 del 3 maggio 2004 con la quale gli è stato comunicato che al fine  di determinazione del trattamento pensionistico gli verranno computati i servizi dal 20 febbraio 1984 al 31 luglio 2004..

Udito l’Avvocato @@@@@@@ per il ricorrente, non rappresentate le Amministrazioni convenute.

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 22 luglio 2004 il sig. D. R., già in servizio dal 10 settembre 1961 presso il Corpo Autonomo della Polizia di Stato, con la qualifica di Agente,  transitato nei ruoli dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno con qualifica di collaboratore amministrativo, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 340/82, ha impugnato dinanzi a questa Corte la nota 22813 del 3 maggio 2004 del Ministero dell'Interno, con la quale gli è stato comunicato che al fine  di determinazione del trattamento pensionistico gli verranno computati i servizi dal 20 febbraio 1984 al 31 luglio 2004..

Di tanto si duole il ricorrente ricordando di aver svolto precedente servizio nel disciolto Corpo delle Guardie di P.S.

Sulla base di tale fatto, ovvero di un servizio prestato senza soluzione di continuità, egli ritiene di aver diritto, sulla base dell'intero servizio prestato, a trattamento di quiescenza.

L’INPDAP costituitosi in giudizio con nota depositata il 20 ottobre 2008 ha chiesto che il ricorso venga respinto in quanto infondato

All'udienza odierna l’Avvocato @@@@@@@ ha depositato una decisione del Consiglio di Stato, favorevole alla tesi del ricorrente, per cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

D I R I T T O

Nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

            Il ricorrente ha chiesto che venga riconosciuto il suo diritto ad un “ricongiungimento”, ai fini del trattamento di quiescenza, tra servizio prestato nella P.S. e quello quale dipendente civile dello stesso Ministero omettendo, però, di essere già titolare di pensione privilegiata ordinaria, elemento valutativo di dirimente rilevanza.

            Ritiene questo Giudice che trovi applicazione, nel presente caso il divieto previsto dagli art. 6 e 39 del T.U. n. 1092/73.

            Infatti, in via generale, deve dirsi che un periodo di lavoro dipendente costituisce, in capo al prestatore d'opera, un diritto previdenziale direttamente correlato alla quantità e quantità di lavoro prestato e tale diritto non può, per principio, essere soggetto a duplicazione di benefici.

            Orbene, da quanto riferito dall’INPDAP il periodo prestato dal sig. R. quale appartenente al disciolto Corpo delle Guardie di P.S. ha già formato oggetto di valutazione nel momento in cui egli ha chiesto un trattamento di quiescenza privilegiato per infermità che lo ha reso inabile al servizio a causa di evento riconducibile allo stesso rapporto d'impiego.

            La valutabilità del medesimo periodo, ai fini pensionistici è stata oggetto di ampia e articolata giurisprudenza di questa Corte che, con sentenza n. 2/2005 /QM delle Sezioni Riunite ha posto fine al contrasto.

            Quei Giudici, ricostruita la disciplina della pensione privilegiata hanno messo in rilievo, correttamente che, ai sensi dell'art. 67, 4° comma,  del T.U. n. 1092/73 per i cosiddetti “decimisti”, ovvero quelli che si rendano inabili al servizio per infermità dipendente dal servizio stesso ma che abbiano già maturato l'anzianità di cui all'art. 52 del medesimo T.U. n. 1092/1973, la pensione privilegiata viene computata prendendo a base la pensione normale, fino a quel momento spettante, aumentandola di un correttivo economico, cioè di un decimo, cosicché la pensione privilegiata assorbe l'importo della pensione normale e lo integra.

            Diversamente è quello che accade sia per le pensioni tabellari che per i cosiddetti “percentualisti” di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 67 T.U. n. 1092/1973.

            La pensione privilegiata ordinaria, pertanto, ha natura reddituale (cfr. Cass. sez. lav. n. 987 del 27.1.1993) e non pienamente o esclusivamente risarcitoria in quanto nel suo ammontare incide l'anzianità di servizio maturata e, quindi, la pensione “normale”, teoricamente spettante per quel medesimo periodo di lavoro già dispiega i suoi effetti.

            L'equivoco di fondo su cui si basa, evidentemente la tesi attorea, lo si percepisce proprio dalla sentenza del Consiglio di Stato, depositata dal ricorrente.

            Quei Giudici, disaminando il contesto normativo hanno affermato che la pensione privilegiata non determinerebbe alcuna “chiusura” della carriera, a differenza della pensione normale che “esaurisce ogni efficacia nel far sorgere il diritto a pensione”.

            In questo caso, prosegue quel Collegio, “la valutazione del servizio pregresso determinerebbe una violazione del ne bis in idem”.

            A valutazione di questo Giudice è questo l'equivoco in cui pare che sia caduto il Consiglio di Stato: nel ritenere che la pensione di privilegio ordinaria non sia espressione di una “chiusura” della carriera quando, invece, la stessa consegue solo se si sia determinata un'incapacità lavorativa assoluta a quelle mansioni.

            Nel caso di specie, pertanto, il sig. R. ha già visto valutare, a fini pensionistici quel periodo di lavoro e non può fondatamente pretendere che lo stesso arco temporale costituisca base per una diversa quiescenza..

            Il ricorso, per quanto precede, deve essere respinto.

            Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

il Giudice delle pensioni della

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO,

DELLA CORTE DEI CONTI

definitivamente pronunciando,

R E S P I N G E

Il ricorso iscritto al n. 62433/PC presentato in data 22 luglio 2004 dal Sig. D. R., nato il - (CS),.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma il 9 dicembre  2008.

                                                         Il Giudice Unico

f.to Cristiana  Rondoni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07/09/2009

Per il Dirigente

-

 

 

 

 

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 1710 2009 Pensioni 07-09-2009