REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella pubblica udienza del giorno 10 giugno 2009 e con l’assistenza del segretario sig.ra Paola Agostini, la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 041429/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dal sig. M. D., nato a OMISSIS il OMISSIS , rappresentato e difeso dagli avv. -, avverso l’I.N.P.D.A.P. ed il Ministero dell’Interno.

            Udite, nella pubblica udienza, la dott. -ri in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P. e l’avv. - per la Prefettura di OMISSIS ; non rappresentata la parte privata ricorrente.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 22 maggio 2008 il sig. M. D., già Ispettore della Polizia di Stato dall’8 gennaio 1973 e destituito dal servizio in data 15 luglio 1997, allorquando aveva maturato 29 anni, 3 mesi e 22 giorni di anzianità contributiva, lamenta l’illegittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione dell’Interno nei confronti della domanda presentata dall’interessato finalizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 335 del 1995 (relativo alla istituzione presso l'INPDAP, con effetto dal 1° gennaio 1996, della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479).

In esito a detta istanza il Ministero dell’Interno, con nota del 22 novembre 2002, ha precisato che l’autorizzazione alla contribuzione volontaria era prevista, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 47 del 1983, solo per coloro che, nel quinquennio precedente la domanda, avessero potuto far valere almeno 36 contributi mensili, ciò che nella specie non si verificata per il sig. M. il quale, nel periodo 14 gennaio 1997 – 13 gennaio 2002, poteva far valere solo 6 contributi mensili.

In data 15 giugno 2005 l’odierno ricorrente ha chiesto il riesame del predetto provvedimento nella considerazione che, ai sensi della l. n. 388 del 2000, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 1 della l. n. 47 del 1983 (60 contributi mensili oppure 260 contributi settimanali, qualunque sia l’epoca del versamento dei contributi).

Con nota in data 7 aprile 2006 la Prefettura di OMISSIS , dovendo corrispondere all’ulteriore istanza presentata dal sig. M. in data 24 gennaio 2006 con la quale lo stesso chiede di accedere alla pensione di anzianità a partire dal 1° gennaio 2007, ha chiesto al Ministero dell’Interno di far conoscere se l’interessato potesse accedere alla prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, stante il tempo trascorso tra la data di destituzione e la data di ammissione al suddetto beneficio e, in caso affermativo, con quali modalità e per quale periodo temporale, considerato che all’epoca della destituzione il sig. M. aveva 44 ani di età ed un’anzianità contributiva pari a 29 anni 3 mesi e 22 giorni.

Con nota in data 11 dicembre 2006 il Ministero dell’Interno, premesso che dal 1° ottobre 2005, l’I.N.P.D.A.P. ha assunto le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici anche del personale della Polizia di Stato decorrenti da detta data, che dalla documentazione matricolare agli atti si evince che la prosecuzione della contribuzione per un periodo di anni 1 mesi 10 indicata nella domanda porterebbe al raggiungimento dell’anzianità massima prevista per l’ordinamento della Polizia di Stato e conseguentemente l’interessato – che al 31 dicembre 2006 avrà un’età anagrafica di anni 53 - acquisterebbe il diritto alla concessione della pensione richiesta, e che il versamento dei contributi deve essere autorizzato dalla sede periferica dell’Istituto competente per territorio, ha chiesto all’Ente previdenziale di precisare gli esatti periodi da considerare nel calcolo della pensione.

In data 8 marzo 2007 la Prefettura di OMISSIS  ha trasmesso  all’Ente previdenziale il decreto prefettizio di autorizzazione alla prosecuzione volontaria ai fini pensionistici e poi, con nota del 13 aprile 2007, ha comunicato al sig. M. che i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità maturano a condizione che il lavoratore sia in possesso di 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica oppure di 35 anni di contributi e 60 anni di età nel biennio 2008/09 ch diventano 61 dal 2010 al 2013 e 63 nel 2014, determinando in € 48.324,04 la somma da versare al predetto titolo.

In data 22 giugno 2007 il ricorrente ha chiesto il riesame del provvedimento precisando che, ai sensi della circolare I.N.P.D.A.P. n. 6 del 23 marzo 2005, è necessario versare la contribuzione volontaria mancante e ciò solo per il periodo di un anno e otto meri (primo requisito) ed inoltre come secondo requisito necessario per il diritto a pensione è il compimento dei 53 anni di età, perfezionato, per l’interessato, il 5 marzo 2006.

In esito a specifica richiesta del Ministero dell’Interno formulata con nota del 18 settembre 2007, l’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di OMISSIS ha precisato che, come indicato nella circolare Inpdap n. 6 del 23 marzo 2005, le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005 restano a carico dell’Amministrazione di appartenenza ivi compresa la domanda di prosecuzione volontaria.

Ha fatto quindi seguito la comunicazione in data 5 novembre 2007 con la quale la Prefettura di OMISSIS ha precisato, anche sulla scorta dei pareri del Ministero dell’Interno e della Direzione Generale Pensioni dell’I.N.P.D.A.P. di Roma, che nella specie non possono trovare applicazione le particolari disposizioni per l’accesso al pensionamento con le regole previste per il personale di P.S. (di cui l’interessato non fa più parte dall’anno 1997) ma l’accesso deve avvenire in relazione ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esplicita conferma del precedente provvedimento del 13 aprile 2007.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente sostiene la totale estraneità dell’I.N.P.D.A.P. nella vicenda con la conseguenza che l’Amministrazione dell’Interno, che aveva già determinato in un anno e dieci mesi il periodo di contribuzione necessario, non era affatto tenuto a chiedere all’I.N.P.D.A.P. le modalità di determinazione della contribuzione né ad attenersi alle direttive fornite dall’Ente previdenziale; sostiene poi che i periodi di contribuzione effettivamente dovuti sono quelli originariamente indicati dalla stessa Amministrazione dell’Interno e conclude chiedendo il risarcimento dei danni da legittimo affidamento essendo stata creata in capo al ricorrente una legittima aspettativa di diritto.

La Prefettura di OMISSIS ha depositato in data 11 luglio 2008 il fascicolo amministrativo del ricorrente; l’Avvocatura dello Stato di Bologna si è costituita per il Ministero dell’Interno con memoria depositata in data 21 maggio 2009 con la quale chiede, in via principale, che sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Prefettura di OMISSIS essendo subentrato in subiecta materia l’I.N.P.D.A.P. e, nel merito, insiste per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.

            L’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di OMISSIS , si è costituito con memoria depositata in data 21 maggio 2009 con la quale pregiudizialmente chiede la estromissione dal giudizio essendo l’Ente previdenziale estraneo alla vicenda di cui è causa in quanto la competenza per tutti i provvedimenti pensionistici relativi a personale cessato ed a domande prodotte anteriormente al 1° ottobre 2005 resta a carico dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, contestando altresì sia l’attribuibilità all’Istituto della determinazione di richiedere contributi per 5 anni e 3 mesi per un totale di € 48.324,04 sia la assoggettabilità ad una condanna, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento del danno per legittimo affidamento del ricorrente.

Alla pubblica udienza la dott. Lucia Mauceri e l’avv. Silvia Bassani, nelle spiegate qualifiche, si riportano agli scritti difensivi ed insistono per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.

 

            Si dà atto che, per l’assenza della parte privata ricorrente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.

D I R I T T O

            La questione che questa Sezione è chiamata a decidere si sostanzia nell’accertamento del diritto del ricorrente, cessato dal servizio senza diritto a pensione, alla prosecuzione volontaria della contribuzione per il periodo di anni uno e mesi dieci necessario per raggiungere l’anzianità contributiva massima del personale della Polizia di Stato.

            Sostiene invero il ricorrente che, essendo cessato dal servizio con la qualifica di appartenente alla Polizia di Stato, allo stesso deve applicarsi il regime previsto per detto personale e non quello dettato per la generalità dei dipendenti pubblici.

            L’assunto è totalmente destituito di giuridico fondamento: le più favorevoli disposizioni dettate per il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima per il personale della Polizia di Stato presuppongono che detto personale cessi dal servizio con diritto a pensione per il servizio prestato in qualità di appartenente alla Polizia di Stato,  non potendo certamente trovare applicazione ultrattiva nei confronti di quanti abbiano lasciato il servizio senza diritto a pensione, eventualmente per svolgere altra attività lavorativa in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni o di privati.

L’interessato è cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e conseguentemente, al momento della proposizione della domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione, pur potendo vantare una pregressa anzianità contributiva, la stessa non era sufficiente per la positiva applicazione delle disposizioni di favore specificamente dettate per il personale della Polizia di Stato onde il ricorso alla contribuzione volontaria non può che essere regolato dalle disposizioni valide per tutto il restante personale cessato dal servizio presso pubbliche Amministrazioni senza aver maturato il diritto a pensione.

Quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa appare del tutto infondata perché manca la prova sia della effettività del danno subìto sia della esistenza di un provvedimento illegittimo  dal quale detto danno possa essere scaturito.

            Per i motivi sopra esposti il ricorso non merita di trovare accoglimento, sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

            La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso iscritto al n. 041429/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto da M. D..

            Spese compensate.

            Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 giugno 2009.

                                                                                         Il Giudice

                                                                        Consigliere Luigi Di Murro

                                                                        f.to Luigi Di Murro

Depositato in Segreteria il 8.9.2009

                                                                                    IL DIRIGENTE

                                                                        f.to dr.ssa Valeria Sama

DECRETO

            Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nei confronti della parte ricorrente.

Il Giudice

                                                       -

                                                  -

Depositata in Segreteria il 8.9.2009

                                                                                                IL DIRIGENTE

                                        -

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.

Data             8.9.2009                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                         -