Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 273/A/2009

sul ricorso in appello, iscritto al numero 3034/AC del registro di segreteria proposto dal sig. @@@@@@@, elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo studio dell’avv. - che lo rappresenta e difende

contro

Comando Legione Carabinieri Sicilia

Ministero della Difesa

I.N.P.D.A.P.

avverso

la sentenza n. 460/2008 del 23 gennaio 2008, pubblicata il 12 febbraio 2008, del giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Uditi alla pubblica udienza del 7 luglio 2009 il relatore, consigliere dott.ssa -, in sostituzione del difensore dell’appellante, ed il rappresentante dell’I.N.P.D.A.P dott. -

Esaminati gli atti ed i documenti della causa. 

Fatto

Con sentenza n. 460/2008, il giudice unico delle pensioni rigettava il ricorso proposto dl sig. @@@@@@@, Maresciallo dei CC in congedo dal 19 settembre 1983, negandogli il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'applicazione in suo favore dei benefici della legge n. 216/92.

Avverso tale decisione l’interessato, rappresentato e difeso dall'avv. -, ha proposto appello,  assumendo che avrebbe dovuto godere della equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato in servizio per effetto della l. n. 121/81 e della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991. L’appellante ha chiesto, quindi, sulla base di un precedente giurisprudenziale favorevole emesso dalla II Sezione giurisdizionale d’appello, il riconoscimento dei benefici pensionistici correlati alla suddetta equiparazione a decorrere dall’1.1.92, data di entrata in vigore della l. n. 216 del 1992, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Con memoria depositata il 29 giugno 2009, si è costituito in giudizio l’INPDAP chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti non avendo l’Istituto alcuna titolarità passiva in ordine al rapporto sostanziale gestito dal Comando dei Carabinieri.

Con memoria depositata il 1° luglio 2009, si è costituito il Comando Legione Carabinieri Sicilia che ha contestato la fondatezza dell’appello e ne ha chiesto il rigetto.

All’udienza dibattimentale, l’avv. --, in sostituzione del difensore dell’appellante, ed il rappresentante dell’I.N.P.D.A.P. dott. Francesco Russo hanno ribadito le rispettive domande ed eccezioni.

Diritto

Occorre, preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.D.A.P., conformemente all’eccezione sollevata dallo stesso Istituto.

In effetti l’INPDAP svolge il ruolo di ordinatore di spesa di secondo grado e può soltanto corrispondere gli emolumenti a carattere fisso e continuativo disposti con provvedimenti di liquidazione emessi dalle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti. Non avendo alcuna competenza in materia di riliquidazione di trattamenti pensionistici, nessuna domanda in tal senso può essere proposta nei suoi confronti.      

Nel merito la questione sottoposta alla Sezione consiste nello stabilire se i sottufficiali dei CC che non hanno ottenuto una sentenza favorevole dal TAR, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981 n. 121 ma collocati a riposo anteriormente al 20 giugno 1986, cioè cinque anni prima della sentenza della Corte costituzionale n. 277/91, possano beneficiare della equiparazione del loro trattamento pensionistico a quello del pari grado della Polizia di Stato.

Come è noto la legge 1° aprile 1981 n. 121, introducendo il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevedeva all'art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, l'estensione del trattamento economico della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri sulla base di una tabella allegata alla legge stessa. Tale tabella, tuttavia, nello stabilire l'equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla Polizia di Stato non includeva le qualifiche di Ispettori.

La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 giugno 1991 n. 277, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 del 1981, della tabella C allegata a tale legge, nonchè della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includevano anche le qualifiche degli Ispettori di Polizia, così omettendo le individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. La Corte, ancora, giudicava inammissibile l'intervento additivo richiesto dal giudice remittente e consistente nel riconoscere immediata operatività alle corrispondenze tra qualifiche omogenee, in quanto, a suo avviso, occorreva necessariamente un intervento ulteriore del legislatore al fine di operare specifiche e nuove valutazioni relative alla comparazione delle mansioni dei sottufficiali dei carabinieri e di quelle de sovrintendenti e degli ispettori di Polizia.

Tuttavia, il giudice amministrativo in varie pronunce emesse a seguito di ricorsi proposti da sottufficiali dell’arma dei Carabinieri, considerava immediatamente applicabile la sentenza della Corte costituzionale ritenendo che la declaratoria di incostituzionalità avesse determinato il riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneità di funzioni tra gli appartenenti alle due forze di polizia, con effetto immediato sul trattamento economico del personale.

Il Governo, allora, al fine di dare copertura finanziaria agli oneri di spesa derivanti da tali pronunce, emanava il D.L. n. 5 del 7 gennaio 1992, stabilendo all'art. 2 l'estensione della perequazione economica per tutti i sottufficiali dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 1992. Il decreto-legge veniva convertito nella legge 6 marzo 1992 n. 216, in cui si prevedeva l'estensione del principio di equiparazione economica anche nei confronti dei sottufficiali della Guardia di Finanza. Nella legge, tuttavia, si poteva intravedere una disparità di trattamento tra sottufficiali non ricorrenti e ricorrenti, dato che solo questi ultimi  beneficiavano degli arretrati.

La Corte Costituzionale investita nuovamente del problema, con sentenza n. 455 del 15-23 dicembre 1993, espressamente affermava che "la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata fra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta da censura di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservato al legislatore."

Il problema fu riproposto nei suoi aspetti pensionistici dalla Corte dei conti che pose la questione di legittimità costituzionale della legge n. 216/92 nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 ma collocato a riposo prima dell'emanazione del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito nella legge 6 marzo 1992 n. 216.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 27 giugno 1996, ribadiva che la precedente sentenza n. 277/91 non aveva inteso determinare la diretta equiparazione, ma aveva lasciato libero il legislatore di determinare le decorrenze delle nuove retribuzioni e degli arretrati, differenziando la posizione dei ricorrenti e dei non ricorrenti. Sul problema della riferibilità delle norme ai pensionati affermava che "il fatto che nel disporre l'equiparazione economica degli stipendi tra appartenenti alla Polizia di Stato ed appartenenti all'Arma dei Carabinieri, il legislatore non abbia ritenuto di modificare anche il trattamento di quiescenza, non implica di per se la violazione dei precetti costituzionali. Come la Corte ha più volte ribadito, infatti, la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e della concreta disponibilità finanziaria".

Sul problema degli arretrati intervenne infine il D.L. 16 maggio 1994 n. 290, convertito nella legge 15 luglio 1994 n. 443, disponendo all'art. 4 che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del D.L. n. 5/92, conv. l. n. 216/92, doveva intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'art. 2, comma 2° del decreto stesso.

Ciò posto, deve ritenersi che il diritto all'equiparazione economica fra Carabinieri e Polizia di Stato non è sorto per effetto della legge n. 121 del 1981, ma solo ad opera della legge n. 216 del 1992. I benefici in questione non riguardano il personale collocato a riposo, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/95, che ha espressamente affermato che il legislatore ha previsto esclusivamente miglioramenti economici in favore del personale in servizio, mentre non ha fatto alcun riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale collocato a riposo. Gli arretrati della perequazione, allora, spettano esclusivamente ai ricorrenti, dalla data indicata nelle relative sentenze, mentre per i non ricorrenti l'Amministrazione li ha attribuiti,  limitatamente al quinquennio precedente la data del 20 giugno 1991, giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza n. 277/91 della Corte Costituzionale ritenendo che dai lavori preparatori della legge n. 216/92, emergesse la volontà del legislatore di assicurare gli arretrati anche ai non ricorrenti, ma fissando per questi ultimi la decorrenza del quinquennio a ritroso dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 277/91.

Conseguentemente, la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del ricalcolo della base pensionabile, spetta a coloro che, proposto ricorso al TAR, abbiano ottenuto l'inquadramento, mentre coloro che non hanno proposto, a suo tempo, alcun ricorso hanno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, secondo l'operato dell'Amministrazione, solo se abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, poichè l’appellante non risulta avere ottenuto alcuna sentenza favorevole da parte del Giudice amministrativo, nè può ritenersi destinatario della legge n. 216/92 in quanto collocato a riposo il 6 luglio 1985, e non ha mai percepito alcun emolumento arretrato, la sua domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico non può essere accolta.

L’appello deve, quindi, essere respinto, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l’appello proposto dal sig. @@@@@@@ M.avverso la sentenza in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 luglio 2009.

     L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE 

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Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 21/09/2009

Il Direttore di Cancelleria

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