Sent. n.  477/2008/A   

REPUBBLICA ItaliaNA

IN NOME DEL POPOLO I.taliaNO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

 

Presidente

 

Consigliere rel.

 

Consigliere

 

Consigliere

 

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 30409 del registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, avverso la sentenza n. 201/2006 del 22 febbraio 2006 - 27 giugno 2006, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria nei confronti della sig.ra @@@@@@@@;

Visti gli atti di causa;

Udito, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2008, il relatore Consigliere dott.ssa ..

FATTO:

Avverso la sentenza n. 201/2006 del 22 febbraio 2006 - 27 giugno 2006, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria nei confronti della sig.ra @@@@@@@@ è stato proposto appello dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Questi i fatti.

Con ricorso depositato in data 31.3.2005 nella Cancelleria della Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria, la Sig.ra @@@@@@@@, vedova dell'Assistente Capo della Polizia di Stato @@@@@@@@, deceduto in data 6.10.1994, ha impugnato il decreto di PPO concessivo in favore della stessa del trattamento privilegiato di reversibilità (art. 92 TU) n. 3081, posiz. n. 333-H/0139044 datato 6.12.1997 del Ministero dell’Interno, Dip.to della P.S., Dir.ne @@@@@@@@le del Personale, Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, Div. III, nella parte in cui l'Amministrazione:

1)                    non ha computato, nella determinazione della base pensionabile con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell'art. 53 DPR 29.12.1973 n. 1092, l'indennità pensionabile prevista dall'art. 43 della L. 10.1.1981 n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 2 della L. 20.3.1984 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura spettante all'atto del collocamento in quiescenza del dante causa;

2)   non ha applicato i benefici previsti dall'art. 93 del TU sulle pensioni, DPR 29.12.1973 n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

A sostegno del secondo motivo di doglianza – che oggi qui interessa - la ricorrente ha affermato di aver diritto al trattamento speciale di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 1092 del 1973 in ragione dell'interpretazione da attribuire alla disposizione di riferimento.

Richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato e di alcune Sezioni della Corte dei Conti favorevole alla sua prospettazione su entrambi i punti, la ricorrente ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare sussistente il suo diritto alla rideterminazione della pensione in godimento per effetto della rideterminazione della pensione del coniuge deceduto, mediante inclusione nella base pensionabile dell'indennità pensionabile rivalutata del 18%, nonché quello all'attribuzione del trattamento speciale di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 1092 del 1973, oltre alla corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria del 2.9.2005, depositata il 16.9.2005, sostenendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed ha confermato la legittimità del provvedimento adottato, in quanto: in relazione alla prima doglianza per l'indennità pensionabile, manca nella norma istitutiva (DPR 69/84), l'espressa previsione dell'incremento del 18% di cui alla legge n. 177/76 e quindi non avendo natura stipendiale ma di assegno accessorio sia pure pensionabile, non è suscettibile, in sede di liquiidazione o di riliquidazione del trattamento di quiescenza dell'incremento del 18%; ed inoltre in relazione alla seconda doglianza relativa alla applicazione d'ufficio dell'art. 93 del TU n. 1092/73, non richiesto nella istanza del 30.3.1995 dalla ricorrente alla P.A., ne ha sostenuto la non applicabilità al caso di specie per mancanza dei presupposti giuridici e di fatto.

Ha eccepito comunque "la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento relativo" alle somme in contestazione ed ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.

Con la sentenza impugnata la Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria ha respinto, in quanto infondata, la richiesta relativa alla rideterminazione della pensione privilegiata includendo nella base pensionabile l'indennità pensionabile maggiorata del 18%. Ha ritenuto, invece, di dover accogliere il ricorso per quanto riguarda la richiesta dei benefici di cui all'art. 93 del TU sulle pensioni approvato con DPR 29.12.1971 n. 1092 e successive modifiche e integrazioni, maggiorata della miglior sorte tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di maturazione di ciascun rateo del trattamento speciale al soddisfo ed ha compensato le spese del giudizio.

Avverso quest’ultima decisione di accoglimento del ricorso della Sig.ra @@@@@@@@, vedova @@@@@@@@, il Ministero dell'Interno - Dip.to della Pubblica Sicurezza, ha proposto appello per chiederne l'annullamento in parte qua e, comunque, la riforma per i seguenti motivi di diritto.

- Violazione e falsa interpretazione dell'art. 93 del TU 29.12.1973 n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione su un punto decisivo della vertenza.

Il Giudice Unico con la sentenza impugnata avrebbe erroneamente accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Sig.ra M. I., vedova @@@@@@@@, riconoscendole il diritto ad ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 93 del T.U. sulle pensioni approvato con DPR 29.12.1973 n. 1092 nella considerazione che "detto trattamento non è destinato esclusivamente a vedova di dipendente deceduto in attività di servizio, bensì, secondo testuale tenore della deposizione richiamata, anche alla vedova di titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità quale era il @@@@@@@@, la pensione privilegiata di I categoria attribuita al quale è stata riversata all'avente causa".

Tale motivazione sarebbe erronea e non condivisibile essendo, secondo l’appellante, viziata da errore di fatto in relazione ad erronea interpretazione dei fatti per cui era causa e della documentazione acquisita al giudizio, nonché da travisamento della fattispecie.

Invero dalla documentazione sarebbe emerso che il Sig. @@@@@@@@, assunto nella Polizia di Stato il 26.5.1951, era cessato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 30.5.1986, con la qualifica di Assistente Capo.

Successivamente, con il D M n. 4539, emesso in data 14.9.1995, al Sig. @@@@@@@@ (che nel frattempo era deceduto in data 6.10.1994 per "infarto del miocardio"), a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto con pregressa necrosi postero inferiore" ascritta alla 5^ categoria di pensione, e “Artrosi cervico dorso lombare” ascritta alla 8^ categoria, venne conferito il trattamento privilegiato vitalizio di 4^ categoria a decorrere dal 30.5.1986.

Pochi mesi prima della emanazione del D.M. n. 4539, con istanza del 30.3.95 la vedova, Sig.ra M., aveva chiesto il riconoscimento dell'interdipendenza dell'infermità letale con le infermità suindicate, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata di reversibilità e del beneficio dell'equo indennizzo.

Veniva quindi espletata la complessa procedura amministrativa con l'acquisizione tra gli altri anche dei pareri della Commissione Medico Ospedaliera di Roma (mod. AB n. 1608 del 6.8.1996) nonché del Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie (n. 9859/97 del 22.5.1997) che precisava, in particolare, che l'infermità letale: "Infarto del miocardio exitus" può riconoscersi. interdipendente con l'affezione: "Cardiopatia Ischemica Ipertensiva in soggetto con pregressa necrosi postero inferiore" già riconosciuta dipendente da fatti di servizio da questo Comitato con il parere 18447 del 1988;

- che pertanto alla vedova compete il trattamento privilegiato ordinario di reversibilità previsto dall'art. 92 del DPR n. 1092/73".

E quindi in seguito al riconoscimento della richiesta interdipendenza, con il D.M. impugnato n. 3081 del 6.12.99, veniva conferita alla richiedente la pensione privilegiata di reversibilità a decorrere dal 7.10.94 e da durare finché vedova. Detto trattamento è stato liquidato in applicazione del solo art. 92 del T.U. 29.12.73 n. 1092 e non anche dell'art. 93, peraltro non richiesto con l'istanza del 30.3.95, in quanto ritenuto non applicabile valutata la situazione di fatto e di diritto di cui alla fattispecie concreta.

Questi i fatti documentati da cui emergeva senza ombra di dubbio che il Sig. @@@@@@@@ non era titolare di trattamento privilegiato di I^ categoria ed inoltre che l'infermità che lo trasse a morte non si poteva ritenere "causa unica" ed "esclusiva" nella causazione del decesso, come invece erroneamente ritenuto dal giudicante che, sulla base dell’erronea esistenza di tali presupposti ha accolto sul punto il ricorso.

Invero, l'art. 93 del T.U. n. 1092/73 al I° comma stabilisce che "alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di 1^ categoria con o senza assegno di superinvalidità è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria.

Pertanto solo agli aventi causa di dipendenti deceduti in attività di servizio e per fatti riconosciuti dipendenti da causa di servizio è attribuibile il beneficio richiesto. Tale operato è giustificato sia da una interpretazione letterale della norma che dall'orientamento dell'Ufficio Controllo Pensioni Militari e recepito dalla Corte dei Conti in sede di controllo di gestione per gli anni 1994 e 1995.

Né l'applicazione dell'art. 93 può giustificarsi con il riconoscimento dell'interdipendenza dell'infermità letale con l'affezione "Cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto con pregressa necrosi postero inferiore", ascritta alla 5^ categoria di pensione.

A conforto di quanto ora affermato parte appellante evidenzia che 1'Ufficio di Controllo Pensioni Civili e l'Ufficio di Controllo Pensioni Militari, rispettivamente in data 13.5.97 ed in data 23.5.97, riesaminando la normativa relativa all' art. 93 – l° comma, anche nei casi di decessi che si verifichino dopo la cessazione dal servizio, ha chiarito che: "Per fatti di servizio dovrebbe intendersi perciò la causa unica ed esclusiva del decesso del dipendente."

Di conseguenza l'infermità dipendente da causa di servizio non dovrebbe costituire concausa o causa efficiente e preponderante, come invece nel caso di specie, bensì la causa unica, cioè la condicio sine qua non.

La fattispecie astratta non riguarderebbe, in definitiva, soltanto il decesso occorso durante il rapporto di attività, ma anche quello sopraggiunto dopo il collocamento in quiescenza, purché sussista e sia accertato il fatto di servizio, causativo in via esclusiva.

Ciò chiarito, poiché il Sig. @@@@@@@@, come si evince dagli atti non era titolare di trattamento privilegiato di 1^ categoria ed inoltre l'infermità che lo trasse a morte non si potrebbe ritenere "causa unica" ed "esclusiva" l'Amministrazione avrebbe correttamente operato attribuendo la pensione privilegiata di reversibilità solo in applicazione dell'art. 92 del T.U. 1092/73. Parte appellante ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata merita, alla luce di quanto sopra argomentato, di essere annullata.

Contestualmente la parte ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

Infatti, apparirebbe evidente la fondatezza de1 ricorso in appello, e, quindi, la sussistenza del fumus boni juris.

Per quanto attiene al periculum, parte appellante rappresenta che l'immediata esecuzione della sentenza, proprio perché impone un esborso di denaro, peraltro indebito, si tradurrebbe nel lungo periodo in un danno per l'erario, connesso alle modalità dell'eventuale recupero.

Nessun danno giuridicamente apprezzabile, di contro, attesa la natura patrimoniale della pretesa, subirebbe la Sig.ra @@@@@@@@ dall'accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza, in attesa della definizione del merito del giudizio di appello.

Conclusivamente parte appellante chiede che sia annullata la sentenza in epigrafe, con vittoria delle spese del giudizio.

DIRITTO:

La questione all’esame è di facile soluzione e può, pertanto, adottarsi decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 commi 1 e 3 della legge n. 205/2000.

La giurisprudenza di questa Sezione si è già occupata della questione ed ha affermato che il trattamento speciale previsto dall'art. 93, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, a favore della vedova e degli orfani dei dipendenti deceduti in attività di servizio e a causa dello stesso e ai pensionati titolari di trattamento privilegiato di prima categoria, (consistente nell'importo pari a quello della pensione di prima categoria per un triennio), compete anche ai superstiti del pensionato deceduto per causa di servizio, indipendentemente dal fatto che lo stesso fosse titolare di trattamento privilegiato di prima categoria. (Sez. Giur. Liguria sent. N. 000208  del 11/05/1998 ).

La III Sez. Centrale di appello con sent. n. 000213 del 26/03/1999 ha inoltre affermato che, in materia di trattamento privilegiato, l'art. 93 del d.P.R. n. 1092/1973, deve intendersi riferito non solo alla vedova del dipendente deceduto in costanza di servizio o titolare di trattamento di prima categoria, ma anche alla vedova del pensionato in godimento di trattamento inferiore che sia successivamente deceduto per causa strettamente connessa all'infermità indennizzata.

Anche nel caso, quindi, poiché è stata riconosciuta l’interdipendenza dell’infermità letale da quella precedentemente pensionata, deve ritenersi spettante la applicazione del beneficio.

D’altro canto, non è qui possibile sindacare la riconosciuta interdipendenza dell’infermità letale con la “cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto con pregressa necrosi postero inferiore” trattandosi di questione di fatto.

Inoltre, sempre secondo la citata giurisprudenza l'onere di presentazione di apposita istanza è previsto soltanto per gli orfani maggiorenni, e non anche nei confronti della vedova e dei figli minorenni cosicché il beneficio avrebbe dovuto liquidarsi d’ufficio.

La sezione condivide la citata giurisprudenza da cui non ha motivo di discostarsi e, pertanto, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Sussistono motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

RIGETTA:

1'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2008.

L’Estensore                  Il Presidente

F.to .

Depositata in Segreteria il 5/11/2008

Il Dirigente

                  F.to .

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Presidente

F.to ..

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

      5/11/2008                 Il Dirigente

                        F.to .

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 477 2008 Pensioni 05-11-2008