SENTENZA 346/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal Consigliere dr. -, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 64120 del registro di segreteria della Sezione, sul ricorso proposto dal sig. -- ed elettivamente domiciliato in Roma -

avverso

il Ministero degli Interni – Direzione generale delle pensioni;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

UDITO alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 l’Avvocato -su delega dell’Avvocato -per il ricorrente che si è riportato alla giurisprudenza di questa Corte favorevole al riconoscimento della pretesa;

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il signor B., ex  sovrintendente capo della Polizia di Stato, (cessato dal servizio in data 1 gennaio 1995 per raggiunti limiti di età), ha  impugnato il decreto n. 10483 del 28 marzo 2002 con il quale venne respinta la sua istanza di pensione privilegiata ordinaria del 18 dicembre 1995 in quanto le riscontrate infermità, sebbene riconosciute dipendenti da causa di servizio, non erano state, tuttavia, ritenute tali da renderlo inabile al servizio.

Il provvedimento negativo è stato emesso in base al parere della CMO di Roma che, nel verbale del 27 ottobre 1998, in esito alla visita collegiale eseguita al ricorrente, ebbe a diagnosticare il quadro morboso ritenendolo ascrivibile alla ottava categoria di pensione a vita, dalla data del congedo.

La CMO attestava, altresì, nel verbale che il B. fosse da ritenere idoneo al servizio con riferimento all'epoca del congedo ma nella sola categoria di appartenenza.

Il giudizio agli effetti della  dipendenza da causa di servizio venne confermato dal CPPO nella deliberazione del 27 febbraio 2001.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria del 8 novembre 2005, versata in atti con la documentazione relativa alla vicenda del ricorrente, rimettendosi alla determinazione di questa Corte.

Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso basato sull’applicabilità al caso in esame dell’articolo 67 del D.P.R. 1092/73  che prevede, per il personale militare e categorie equiparate, che la pensione privilegiata spetti in presenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti dal servizio prestato e ciò a prescindere dal fatto che tali infermità abbiano reso inabile al servizio l’interessato. Il ricorrente, nel richiamare le disposizioni di cui all’articolo 5 comma 6 del d.l. n. 387/87 che espressamente consente l’applicazione al personale della Polizia di stato delle più favorevoli norme previste per la pensione privilegiata per il personale delle Forze armate, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte favorevole alla pretesa giudiziale azionata.

DIRITTO

 La domanda del ricorrente è fondata.

Si premette che, ai sensi dell'art. 64 del DPR n.1092/73 ha diritto a conseguire la pensione diretta di privilegio il dipendente che, per infermità determinate unicamente da causa ovvero da concausa necessaria e preponderante di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale che lo abbiano reso inabile al servizio.

Nella fattispecie non è contestata la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte in servizio dal B. per cui l'odierna discussione verte esclusivamente sull'accertamento della necessità del requisito della inabilità al servizio dell'interessato ai fini della concessione della pensione privilegiata.

Il diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla istanza di pensione di privilegio si basa, appunto, sulla affermata mancanza della condizione di inabilità fisica del ricorrente.

Tale requisito è esplicitamente contemplato dall'art. 64 T.U. del 29.12.73 n. 1092, ma con riferimento al personale civile dello Stato.

Di contro, l'art. 67 c. primo, T.U. 1092/73, dispone che “ al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tab. A annessa alla 313/68 e non siano suscettibili di miglioramento , spetta la pensione”.

Ciò premesso, la presente fattispecie è sottoposta alla disciplina contemplata dall'art. 5 c.VI del D.L. 21/9/87 n. 387 (conv. nella legge  20/11/87 n. 472) che così statuisce:”al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militari”.

Il predetto disposto legislativo non si presta dunque a interpretazioni plurime o dubbie, come peraltro esattamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte ( vedi da ultimo sezione 3^ centrale di appello n. 267 del 28 aprile 2004, ma anche conforme la giurisprudenza di primo grado vedi per tutte sezione Molise n. 125/06)

 Ne consegue che non assume rilievo la circostanza (peraltro  neppure invocata da parte dell'Amministrazione convenuta) secondo cui la L. 121 dell'1/4/81 nel qualificare “civile” l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha stabilito che : “al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

Non v'è dubbio, infatti, che l'impianto normativo della L. 121/81 nella predetta dimensione di omogeneizzazione della disciplina complessiva dell'impiego civile pur perseguita, non comporta l'applicazione automatica di un regime legislativo unico se non in via indicativa e tendenziale, fatta salva quindi (come avviene in ambito di pensionistica privilegiata) una regolamentazione peculiare e a sé stante (L. 472/87) per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Ne consegue che il provvedimento amministrativo impugnato deve essere riformato nel senso che spetta al ricorrente il trattamento di pensione privilegiata dal congedo, con corresponsione di somme arretrate eventualmente dovute a seguito dei conteggi che l’Amministrazione dovrà effettuare.

Sulle somme dovute in esecuzione della presente sentenza vanno corrisposti rivalutazione monetaria ed interessi legali, secondo quanto previsto dall’articolo 429 c.p.c., richiamato dall’articolo 5 della legge 205/2000, e sulla base dell’interpetrazione data dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/QM/2002.

In particolare si provvederà a liquidare il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stabiliti rispettivamente in misura percentuale per anno e secondo il parametro di cui all’articolo 150 delle disposizioni di attuazione al c.p.c..

Nulla per le spese.

PQM

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dispone l’assegnazione a favore del ricorrente della pensione privilegiata di 8^ ctg. Tabella A a decorrere dal congedo, con il relativi conguagli sulle somme arretrate e con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2009

Il GIUDICE

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Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11/03/2009

 

Per il Dirigente

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 346 2009 Pensioni 11-03-2009