REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Antonio Mazziotti Gomez De Teran                           Presidente

Dott. Mario Casaccia                                                            Consigliere

Dott. Giovanni Piscitelli                                                       Consigliere

Dott. Angelo Antonio Parente                                              Consigliere rel.

Dott. Mario Pischedda                                                          Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 335/2005)

 

nel giudizio iscritto al n.xxx03/II/PM del registro di Segreteria, avverso la sentenza n.957/003, emessa, in composizione monocratica, dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia il 15.7.2003 e depositata il 24.7.2003, proposto dal Ministero della difesa contro  la Sig.ra I.D., vedova di B.B.,.

Visto il ricorso notificato alla Sig.ra I.D. il 23.10.2003 e depositato il 5.11.2003 presso l'Ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello della Corte dei conti ;

Uditi, nella pubblica  udienza del 12.7.2005, il relatore, Consigliere Angelo Antonio Parente, ed il rappresentante  dell'Amministrazione appellante, Dott.ssa Manuela Murgia non costituitasi l'appellata

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia ha riconosciuto, in parziale accoglimento del ricorso n.XXX01, proposto dalla Sig.ra Daniela I.D., vedova  di B.B., il diritto alla indennità di ausiliaria, in misura pari all'80% della differenza tra il trattamento di quiescenza e quello goduto, nel tempo, dal pari grado in servizio  nello stesso ruolo e con la medesima anzianità posseduta al momento del collocamento in ausiliaria, comprensivo dell'indennità militare di cui all'art. 9 della legge n 231 del 1990, e delle maggiorazioni triennali dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1, lett.b), annessa ala legge n.78 del 1983.

Tale sentenza è motivata con la affermazione che la indennità di  ausiliaria non costituisce una componente del trattamento di quiescenza ma un trattamento  connesso al particolare status dell'ufficiale, che rimane a disposizione del Governo, con particolari obblighi, ed è una misura compensativa che prescinde dalla pensionabiltà delle sue componenti.

Avverso la sentenza in esame ricorre il Ministero della difesa per quanto concerne la inclusione nella indennità di ausiliaria della indennità militare e delle maggiorazioni della indennità di impiego operativo.

Osserva l'appellante che la indennità militare, in quanto  non pensionabile ai sensi della legge istitutiva, non è soggetta a contribuzione in attività di servizio, mentre la indennità di ausiliaria è soggetta a ritenute in conto entrate Tesoro: seguendo la tesi del giudice di primo grado, si creerebbe un' anomalia in tema di principio contributivo in quanto si verrebbe a riconoscere la pensionabilità di  un emolumento solo a fronte di una ritenuta prestata per breve periodo ed in modo variabile, senza il dovuto versamento di contributi per il periodo di attività di servizio. Inoltre dall'esame dell'art.6 della legge n.404/1990 emerge che  nel punto b) non viene presa in considerazione la indennità in parola, ai fini della esclusione dal coacervo delle componenti del trattamento economico, proprio perché già esclusa  “ex se”in quanto non pensionabile.

Per quanto riguarda le maggiorazione triennali dell'indennità di impiego operativo il Ministero appellante osserva, in adesione alla interpretazione fornita dalla Sezione del controllo per i benefici derivanti dalle leggi n.312/1980,n.78/1983,n.342/1986 e 231/1990, che tali benefici vanno computati nel trattamento di quiescenza nella misura dell'effettivo godimento da parte degli aventi diritto al momento del collocamento a riposo, ricadendosi altrimenti  nell'adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni, meccanismo che non è presente nel nostro ordinamento. La indennità di impiego operativo, sebbene pensionabile, non è elemento costitutivo dello stipendio, conserva la sua natura accessoria ed additiva ed è svincolata dal criteri di determinazione stipendiale per essere invece soggetta a sue specifiche leggi di liquidazione, che, di volta in volta, ne regolano la applicabilità. La maggiorazione triennale di tale indennità è comunque esclusa dal calcolo della indennità di ausiliaria dall'art.6,comma 2°, lett. b)n.3 della legge n.404/1990, che menziona “le maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento aggiuntivo”.

 In  base a tali considerazioni si chiede  che l'appello venga accolto.

Alla odierna pubblica udienza, il rappresentante dell'Amministrazione, richiamati gli argomenti svolti nell'appello, ha insistito perché questo venga accolto.

In tale stato la causa passa in decisione

DIRITTO

Nella sentenza impugnata si riconosce, ai fini della determinazione della indennità di ausiliaria, il diritto alla inclusione nel trattamento dei pari gradi in servizio con anzianità  nel grado corrispondente a quella dell'ufficiale cessato dal servizio permanente e collocato in ausiliaria, della indennità militare  di cui all'art.9 della legge n.231/1990  e delle maggiorazioni triennali dell'indennità di impiego operativo di cui alla tab.1, lett.b), annessa alla legge n.78/1983,  nella considerazione che la indennità di ausiliaria costruirebbe un misura compensativa del particolare status dei militari cessati dal servizio permanente (che rimangono a disposizione del Governo e vengono assoggettati a particolari obblighi e limitazioni) che prescinde dalla pensionabilità delle relative componenti.

L'appellante Ministero contesta tale assunto, negando la inclusività dei due emolumenti ai fini della determinazione dell'ammontare della indennità di ausiliaria, nella considerazione, sottesa a tutte le svolte argomentazioni, che solo per gli elementi di per sé pensionabili è proponibile il problema della loro possibilità di costituire la base di commisurazione della indennità di ausiliaria, essendo questa una componente del trattamento di quiescenza.

La impostazione dell'appello, così prospettata, appare condivisibile, in quanto più consona al sistema normativo che presiede al trattamento di quiescenza del personale militare e più aderente alle singole disposizioni di cui deve farsi applicazione nel caso in esame.

Non può in effetti negarsi che quella della ausiliaria è una posizione di quiescenza ed il trattamento economico che vi si riconnette non può che concernere le voci retributive che hanno il carattere della pensionabilità. Gli emolumenti del trattamento di attività del pari grado in servizio sono pertanto solo quelli, stipendio od indennità, che per espressa od implicita disposizione legislativa, posseggano tale carattere (cfr al riguardo le inequivoche parole dell'art. 6 della legge n.404/1990, nel quale la indennità di ausiliaria è ricavata per differenza “tra il trattamento di quiescenza percepito dal militare in ausiliaria ed il trattamento omnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria.”).

Ora, la indennità militare è espressamente dichiarata non pensionabile dalla stessa normativa che la istituisce e la regola (art.2 della legge n.468/1987, confermato sul punto dall'art.9 della legge n.231/1990): essa dunque è un emolumento riservato solo al personale in attività di servizio e non può in alcun modo essere utilizzata per comporre la base di calcolo di emolumenti attinenti alla posizione di quiescenza. La tesi, pure sostenuta da questa Sezione, a cominciare dalla sentenza n.29/2000/A, che assume come secondo termine di riferimento per la determinazione della indennità di ausiliaria(il primo essendo il trattamento di pensione liquidato al militare collocato in ausiliaria sulla base degli assegni pensionabili da lui percepiti in attività di servizio) l'intero trattamento economico fisso e continuativo dei pari grado in servizio, escluse le sole componenti menzionate dall'art.6 della legge n.404/1990, di interpretazione autentica dell'art.44 della legge n.224/1986, a sua volta modificativo dell'art.67 della legge n.113/1954, per quanto ingegnosa, non regge ad una lettura ad un tempo più lineare e meno formale del dato normativo, quale ricostruito seguendo la logica che ne sottende l'ordito. La indennità di ausiliaria è componente del trattamento di quiescenza, sia nella fase della sua costituzione, che nel suo eventuale incremento, che infine nella trasfusione nel trattamento di pensione liquidato alla cessazione della permanenza nell'ausiliaria(le caratteristiche della temporaneità e della assoggettabilità a ritenuta in conto entrate Tesoro, non la trasformano in un trattamento di servizio attivo, e neanche in un tertium genus, poiché tale posizione è positivamente collocata dal legislatore tra quelle del congedo e, quindi, di quiescenza (Titolo IV della legge n.113/1954, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). La indennità militare è espressamente dichiarata dal legislatore non pensionabile, come già notato; mentre le indennità ed assegni espressamente esclusi dalla base di calcolo della indennità di ausiliaria sono tutti emolumenti che, per effetto delle varie disposizioni che li concernono, sarebbero pensionabili o comunque destinati a comporre la pensione e che proprio per tale loro caratteristica hanno reso necessaria  una specifica norma di esclusione.

Per quanto concerne il secondo emolumento e cioè la maggiorazione triennale della indennità di impiego operativo di cui alla tab.1,lett b), annessa alla legge n.78/1983, vale quanto già osservato per la indennità militare, giacché trattasi di componente della retribuzione  non avente il carattere della pensionabilità, come è dato evincere dallo art.18 della legge della stessa legge  che dichiara pensionabile la indennità di impiego operativo di base  prevista dal precedente art 2, comprensiva delle sole maggiorazioni di cui alla nota a) della indicata tabella e non anche delle ulteriori maggiorazioni di cui alla lett.b). Tale carattere di non pensionabilità viene del resto riconosciuto nello stesso ricorso avanti al giudice di primo grado(pag.9), dal quale si chiedeva il riconoscimento del diritto al  computo ai fini della indennità ausiliaria solo perché si trattava di assegno fisso e continuativo, al pari della indennità militare.

Il ricorso deve, pertanto, riconoscersi fondato ed accogliersi, dichiarando la nullità della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta,

ACCOGLIE

l'appello iscritto al n.xxx03 del registro di Segreteria proposto dal Ministero della difesa avverso la sentenza n.x57/xx della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia contro I.D., ved.B.B. e, per l'effetto, annulla la sentenza  stessa, dichiarando non computabili, ai fini della indennità di ausiliaria, la indennità militare e la maggiorazione triennale della indennità di impiego operativo di cui alla lett.b) della tabella 1, annessa alla legge n.78/1983, comprese nel trattamento economico del pari grado con corrispondente anzianità di servizio nel ruolo del defunto Gen. B.B., coniuge della appellata.

Compensa le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12.7.2005.

         L'ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE

F.to Angelo Antonio Parente                  F.to Antonio Mazziotti Gomez De Teran

Depositato nella Segreteria il 5 OTT. 2005

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni