REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dr. Gaetano       PELLEGRINO                 Presidente

Dr. Silvio            AULISI                            Consigliere relatore

Dr. Giorgio         CAPONE                        Consigliere

Dr. Luciano        CALAMARO                    Consigliere

Dr. Eugenio        SCHLITZER                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 751/05)

sul ricorso in appello iscritto al n. 22245 del registro di Segreteria proposto dalla Signora XXXXA., rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico XXXX;

CONTRO

l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.);

AVVERSO

la sentenza n. 397/C/04 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, depositata in data 20.09.2004.

VISTA la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

VISTO l'atto di appello notificato il 27.12.2004 e depositato il 12.01.2005;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 02.12.2005, con l'assistenza del Segretario dottoressa Guidi Anna Maria, il consigliere relatore Silvio Aulisi, l'Avvocato Domenico XXXX per parte appellante e la dottoressa M. Laura Carcascio per l'I.N.P.D.A.P.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. XXXX del 21.12.1987 la Terza Sezione Giurisdizionale per le pensioni civili, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Signora XXXXA. avverso il decreto n. 807 del 05.02.1985, riconosceva il diritto della ricorrente a vedersi attribuire trattamento di riversibilità quale orfana di XXXXA. Giuseppe deceduto il 02.07.1971.

A seguito di detta sentenza il l'Amministrazione provvedeva a liquidare, con decreto n. XXXX del 17.07.1989 e con decorrenza dal 03.07.1971, trattamento di riversibilità a favore della Signora XXXXA., ma nello stesso tempo, assumendo che la stessa aveva, successivamente, superato i limiti di reddito come indicati dal D.P.R. n. 1092 del 1973, revocava il detto trattamento con effetto dal 01.01.1975.

Con ulteriore sentenza n. 21/PC/94 del 08.06.1994 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Signora XXXXA. avverso il decreto n. XXXX - correttamente ricordato che ai fini dell'individuazione della c.d. nullatenenza occorreva fare riferimento ad un reddito depurato della capitalizzazione delle detrazioni di imposta e delle quote esenti -  riconosceva il diritto della stessa ad ottenere il suddetto trattamento di riversibilità anche per gli anni successivi dal 1975.

Con riferimento all'ulteriore sentenza n. 48/PC/95 della stessa Sezione Giurisdizionale, l'Amministrazione, nel mentre concedeva il riconosciuto trattamento di riversibilità per gli anni dal 1975 al 1979, riteneva revocato il suddetto beneficio con decorrenza dal 01.01.1980 stante il superamento del reddito per percepire il beneficio relativamente allo stesso anno 1980 statuito in sentenza.

Con successiva istanza la Signora XXXXA., dopo aver dato atto che il proprio reddito si era riattestato, dal 1981, su importi di gran lunga inferiori ai limiti di legge, invocava il ripristino del trattamento di riversibilità con decorrenza dal 1981.

Con Nota del 30.01.2001 l'I.N.P.D.A.P. comunicava alla Signora XXXXA. di non poter dar seguito alle sue domande in quanto il decreto che aveva concesso il trattamento dopo il 1975 era stato emesso in esecuzione di una sentenza giurisdizionale.

Di qui il ricorso, alla stessa Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, della Signora XXXXA. che eccepiva l'illegittimità del mancato ripristino del trattamento in questione quantomeno dal 1981.

Con la sentenza ora appellata, la predetta Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, fatto riferimento a quel filone giurisprudenziale secondo il quale una volta superato il limite reddituale il trattamento veniva definitivamente perso, ha respinto il ricorso. 

La Signora XXXXA., con il patrocinio dell'Avvocato XXXX, ha appellato la sentenza (la n. 397/C/04 indicata in epigrafe) per “violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 86 del D.P.R. n. 1092 del 1973 assumendo al riguardo che, incontestata la presenza (dal 1981) della c.d. “nullatenenza”,  il trattamento doveva essere ripristinato.

E a tal fine il difensore di appellante ha fatto riferimento alla sentenza di questa stessa Terza Sezione Giurisdizionale (n. 103/99 del 26.05.1999) secondo la quale “come l'obbligo del mantenimento che fa carico al genitore non cessa mai irreversibilmente, anche la pensione di riversibilità non si estingue mai irreversibilmente, ma possa sempre essere riattivata ove lo stato di bisogno indotto dalla morte del genitore abbia a ripresentarsi”. Parte appellante ha chiesto, pertanto, che questo Giudice di appello riconosca il suo diritto a vedersi ripristinato il trattamento di riversibilità con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 11.11.2005 chiedendo il rigetto dell'atto di appello nell'assunto che il venir meno del requisito della nullatenenza comporta la perdita del diritto alla pensione di riversibilità. 

Con memoria depositata il 01.12.2005 l'Avvocato XXXX, dopo aver sottolineato che la revoca della pensione nel 1980 per superamento del reddito era da ascrivere ad una erronea imputazione (in conto cassa e non già in conto competenza) del T.F.R. connesso alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa e dopo aver nuovamente richiamato la giurisprudenza favorevole, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.  

All'odierna pubblica udienza l'Avvocato XXXX, dopo aver ricordato che il principio della “riattivazione” di un trattamento di riversibilità temporaneamente sospeso per superamento dei limiti reddituali è pacifico nella giurisprudenza della Corte dei Conti, e dopo aver sottolineato che, a partire dal 1986 il limite di reddito previsto per la concessione del trattamento di riversibilità stabilito dal D.P.R. n. 1092 del 1973 è quello previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, ha dato atto, sulla base di appositi tabulati dello stesso I.N.P.S., che la Signora XXXXA., quale titolare di trattamento minimo INPS, non aveva più superato, dal 1981 in poi, i redditi come sopra da individuare.

La dottoressa Carcascio, non contestati i limiti di reddito come sopra richiamati ed indicati dal difensore di parte appellante, ha ribadito le conclusioni rasse0gnate con l'atto scritto dovendosi ritenere che in caso di superamento del limiti di reddito anche per una sola annualità, il diritto veniva definitivamente perso.

Considerato in

DIRITTO

L'atto di appello merita di essere accolto.

E deve essere accolto in quanto - tenuto conto che la “questione” in contestazione riguarda il principio della “perdita definitiva” o della “mera sospensione” del diritto al trattamento di riversibilità in ipotesi di superamento, in un determinato anno, dei limiti di reddito - il Collegio ritiene di seguire sul “punto” la giurisprudenza di questa Terza Sezione Giurisdizionale Centrale secondo la quale, come ricordato dal difensore di parte appellante che ha richiamato la sentenza n. 103/99 del 1999, “la pensione di riversibilità può essere sempre riattivata ove lo stato di bisogno (leggasi: importo reddituale inferiore al minimo) indotto dalla morte del dante causa abbia a ripresentarsi” (in termini anche sentenza 67 del 28.03.2001 sempre di questa Terza Sezione Centrale, ed ancora: Sez. Campania n. 88 del 1999; Sez.  Friuli Venezia Giulia n. 1 del 17.01.2000; Sez. Veneto n. 35 del 03.05.1994; Sez. Sardegna n. 1324 del 13.10.1997).

L'accoglimento dell'atto di appello sul “principio” in contestazione importa, in presenza, peraltro, della dimostrazione di parte appellante della propria situazione reddituale dal 1981, che il diritto vantato le debba essere riconosciuto.

Sulle somme dovute vanno corrisposti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la legislazione vigente al momento. 

Le spese del presente giudizio possono essere compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, accoglie l'atto di appello proposto dalla Signora XXXXA. avverso la sentenza in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto della stessa a vedersi riattribuire, dal 1981, il trattamento di riversibilità già precedentemente in godimento.

Con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02 dicembre 2005.

L'ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

f.to Silvio Aulisi                                                         f.to Gaetano Pellegrino

Depositata in Segreteria il giorno  7 dicembre 2005

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Di Virgilio