SENT 846/2008        REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, nella persona del Consigliere ....

Visto il ricorso, iscritto al n° 39626 del registro di Segreteria

Visti gli atti di causa

Alla pubblica udienza del giorno 4 ottobre 2007, con l'assistenza del Segretario, Signora ....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul menzionato ricorso, proposto dal Signor

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rappresentato e difeso dagli Avvocati ...

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA

Con il ricorso all'esame, il Signor @@@@@@@@, M.M. A dei Carabinieri in congedo ha chiesto l'annullamento del decreto di pensione, nella parte in cui non sono stati computati i miglioramenti economici in misura integrale previsti dalla legge 20 marzo 1984 n. 34, concernente l'estensione agli altri Corpi di Polizia dell'accordo contrattuale della Polizia di Stato.

Il ricorso è infondato.

Dispone l'art. 10 del D.P.R. 27-3-1984 n° 69 che “I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto”.

Ne segue che, in base all'interpretazione letterale e sistematica delle norme contenute nel d.P.R. n. 69 del 1984 - da leggersi in coerenza al principio generale di cui all'art. 43 t.u. n. 1092 del 1973, che pone una correlazione tra stipendio effettivo e trattamento di quiescenza - i relativi benefici spettano agli ex dipendenti della Polizia di Stato, cessati dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1983, nella misura effettivamente corrisposta all'atto del collocamento a riposo (ex multis, C. Conti, Sez.riun., 15/05/1998, n.11/QM).

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione monocratica

rigetta

il ricorso n° 39626.

Nulla per le spese.

Roma, 4 ottobre 2007

                             Il Giudice Unico

                            

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16/05/2008

 

 

Per il Dirigente